CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione istruttoria volta ad effettuare, mediante perizia, la comparazione tra il soggetto ripreso e l'odierno ricorrente, non è deducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata); che la pena è stata determinata dalla Corte territoriale in misura inferiore a quanto imposto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore 0EP,,r05 ,,-:" . -, 1::- Q n p,