CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026
Cassazione n. 30268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 19/12/2025; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del procuratore generale che, in rettifica di quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; presente il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Milano, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano)con cui era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato, nel presente procedimento, in ordine ai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3 cod.pen. e 3 I. 146/2006, associazione al fine di commettere un numero imprecisato di delitti aventi matrice economica, segnatamente in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, riciclaggio e bancarotta, contestato dal 17 maggio 2022 al 31 dicembre 2024 (capo 1), con funzione direttiva nell'esecuzione del progetto criminoso, dotato di poteri decisionali in merito alla gestione finanziaria ed imprenditoriale delle società nonché amministratore di diritto di alcune di esse (società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), nonché, in concorso, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 10 quater comma 2, d.lgs 74/2000 (capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. La difesa denuncia l'erronea valutazione e l'assenza di motivazione sulla attualità di esigenze di cautela, in ordine alle quali il Tribunale non avrebbe motivato alcunchè, neppure facendosi carico della sopravvenuta assenza di poteri gestori in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. A seguito della revoca, in data 28 febbraio 2026, della misura degli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] ha formulato rinuncia al ricorso. L'indagato ha rinunciato al ricorso a mezzo di procuratore speciale previo conferimento di procura ad hoc. La rinuncia è, altresì, tempestiva, in quanto del 28 febbraio 2026, con udienza fissata ad oggi. 2. La intervenuta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. 3. Le ragioni della rinuncia comportano la mancata condanna alle spese del procedimento. 2Si condividono e fanno proprie le ragioni di Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2026 Cc. (dep. 30/03/2026 ) Rv. 289538 - 01, secondo cui «[I]n tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità seguita alla rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ipotesi che prescinde da profili di soccombenza e di colpa». P.Q P.Q.M