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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 10933/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Germania il 28 marzo 1993 avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] concesso a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 4 giugno 2024 a far data dal 22 settembre 2025.

2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dedotto un unico motivo, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 ter, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la l'annullamento dell'ordinanza.

4. Con atto depositato in data 11 febbraio 2026 il ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17 marzo 2026 Il Consigliere ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Germania il 28 marzo 1993 avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] concesso a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 4 giugno 2024 a far data dal 22 settembre 2025. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha dedotto un unico motivo, eccependo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 ter, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la l'annullamento dell'ordinanza. 4. Con atto depositato in data 11 febbraio 2026 il ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17 marzo 2026 Il Consigliere ste
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