CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 393 cod. pen. perché il fatto non sussiste, rigettando, così, l'appello proposto dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale delle due parti civili deducendo due motivi di ricorso. Con i primo motivo deduce plurimi vizi della motivazione, in quanto apparente, illogica e contraddittoria, in relazione alla conferma dell'assoluzione dell'imputato. Si afferma, infatti, che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento dei fatti laddove ha ridimensionato le dichiarazioni rese sia dalle parti offese, considerandole frammentarie, che dai testi presenti "all'episodio del Bar". Con il secondo motivo deduce i vizi di inesistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla omessa valutazione dei dati probatori offerti dalle parti offese e dai testi presenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. Giova rammentare che il controllo che l'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. demanda alla Corte di cassazione concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Non è, dunque, consentito dedurre in sede di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, potendosi, invece, dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (tra le tante, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). 1.1 Con i motivi dedotti, invece, i ricorrenti, censurando la valutazione svolta dai Giudici di merito delle dichiarazioni rese dalle due parti civili e dai testimoni escussi in dibattimento, sostanzialmente lamentano, non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Pur dovendosi ribadire l'inammissibilità in questa Sede di una istanza di rivalutazione del compendio probatorio, osserva, al riguardo, il Collegio che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ponendo l'accento, quanto alle dichiarazioni rese dagli odierni ricorrenti, sul carattere generico della versioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha riferito di generiche minacce e di un episodio, occorso il 14 maggio 2014, in cui l'imputato lo avrebbe minacciato con una pistola. Lo stesso, inoltre, sollecitato a fornire maggiori dettagli di tali condotte, ha riferito che il Festa lo avrebbe minacciato di subire analoghe denunce da parte delle sue nipoti, salvo, poi, a precisare, che alla data del 14 maggio 2014, era già in corso un procedimento penale a suo carico all'esito del quale il Colucci è stato condannato per il delitto di atti persecutori in danno di una delle nipoti dell'imputato. La stessa [OSCURATO:PERSONA], dopo avere genericamente riferito delle minacce e delle costanti richieste di denaro da parte dell'imputato, solo dopo plurime sollecitazioni a fornire maggiori dettagli, si è limitata a dichiarare che il Testa avrebbe minacciato di tagliarle la testa. In considerazione di siffatto carattere frammentario ed estremamente generico delle dichiarazioni rese dalle due parti civili, la Corte territoriale ha ritenuto di condividere la valutazione già effettuata dal Giudice di primo grado in merito alla non credibilità della loro versione dei fatti, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, pur affermando che la dichiarazione della persona offesa può, anche da sola, essere legittimamente posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, richiede, tuttavia, una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, procedendo, inoltre, alla riscontro di tale dichiarazione con altri elementi, ove la persona offesa si sia costituita parte civile (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). I ricorrenti omettono di confrontarsi con tali argomentazioni, censurandone genericamente e, peraltro, in termini contradditori ed estremamente vaghi, i caratteri di mera apparenza, illogicità e contraddittorietà (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535). Omettono, altresì, di confrontarsi con le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata in merito alla sostanziale inidoneità a riscontrare la versione accusatoria delle deposizioni rese in merito all'episodio "del Bar" dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali si sono limitati a riferire di avere visto l'imputato ed il Colucci strattonarsi e di avere appreso che il litigio «riguardava qualcosa collegata alla nipote». 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas