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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13899/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di CiuCotaru Adrian, considerato che dei due motivi addotti, il primo (con cui si contesta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.) corrisponde ad un motivo già rinunciato in fase d'appello (cfr. sent. appello, pg. 5, in mezzo, in grassetto) e quindi ora non consentito, mentre l'altro riguarda la negata rinnovazione istruttoria delle circostanze dirette a provare la conoscenza da parte dell'imputato della medesima circostanza, già rinunciata, risolvendosi pertanto, come evidenziato in sentenza (pg. 4 e 5) in un 'inutile appesantimento istruttorio' (frustra probatur quod probatum non relevat); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di CiuCotaru Adrian, considerato che dei due motivi addotti, il primo (con cui si contesta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.) corrisponde ad un motivo già rinunciato in fase d'appello (cfr. sent. appello, pg. 5, in mezzo, in grassetto) e quindi ora non consentito, mentre l'altro riguarda la negata rinnovazione istruttoria delle circostanze dirette a provare la conoscenza da parte dell'imputato della medesima circostanza, già rinunciata, risolvendosi pertanto, come evidenziato in sentenza (pg. 4 e 5) in un 'inutile appesantimento istruttorio' (frustra probatur quod probatum non relevat); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13899/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris