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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:759
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0427_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] fashion) (causa T‑427/22) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] fashion – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Superamento, ad opera di una parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO, del termine previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale – Impossibilità di intervenire ai sensi dell’articolo 173 di tale regolamento (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, 2° comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 173 e 179) (v. punti 12, 13)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17‑19, 68)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25, 28, 29, 33, 47)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo [OSCURATO:PERSONA] fashion e denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35, 42, 50, 58, 66, 69‑72)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Considerazione delle modalità oggettive di commercializzazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 57) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese. 3) [OSCURATO:PERSONA]. si farà carico delle proprie spese relative agli atti di procedura da essa depositati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0427_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] fashion) (causa T‑427/22) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] fashion – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Superamento, ad opera di una parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO, del termine previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale – Impossibilità di intervenire ai sensi dell’articolo 173 di tale regolamento (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, 2° comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 173 e 179) (v. punti 12, 13) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17‑19, 68) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25, 28, 29, 33, 47) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo [OSCURATO:PERSONA] fashion e denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 35, 42, 50, 58, 66, 69‑72) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Considerazione delle modalità oggettive di commercializzazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 57) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese. 3) [OSCURATO:PERSONA]. si farà carico delle proprie spese relative agli atti di procedura da essa depositati.
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