CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 07401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2307/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 678/2022depositata il 13/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti agirono avverso la compagnia area [OSCURATO:PERSONA] per veder riconosciuti i plurimi inadempimenti della stessa nel fornireloro il servizio di vettore aereo quando, nel 2018, intesero recarsi, come turisti, all’isola di Ceylon ([OSCURATO:PERSONA]) e, in particolare, per il ritardo del volo di andata e per la cancellazione del volo di ritorno, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. 2. Con sentenza n. 733/2020 il Tribunale di Genova condannò la compagnia aerea a versare a ciascuna parte attrice la somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3. Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Genova. 4. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chie dendo il rigetto dell ’ appello e proponendo appello incidentale, a mezzo del quale, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia nelle cause C- 402/07 e C-432/07 (c.d. caso Sturgeon), sostenne che il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 50% l’importo della compensazione, riconoscendo quindi un importo di euro 300,00 per ciascun passeggero anziché i 600,00 liquidati in sentenza. 5. Con sentenza n. 678/2022, depositata in data 16/06/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di euro 7.338,74, oltre interessi legali dalla data dell’evento al saldo, in favore di ciascuno degli appellanti principali. Ha rigettato l’appello incidentale e confermato per il resto la sentenza appellata. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e altri resistono con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “ Violazione dell ’ art. 360, comma 1 n. 4 per vizio di extra petizione in relazione all’evento della cancellazione del volo di ritorno. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.” per vizio di extra petizione in relazione all’evento della cancellazione del volo di ritorno, laddove gli odierni resistenti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non avrebbero lamentato/allegato una violazione del diritto alla salute costituzionalmente protetto, né tantomeno hanno allegato una loro personale compromissione dell’equilibrio psico-fisico. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 sotto il profilo della ultra-petizione. Violazione dell’art. 112 c.p.c e dell’art.115 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato ultra petita condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al ritardato arrivo a Roma, pur non avendo gli odierni resistenti sottoposto a critica la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. 3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge: violazione degli artt. 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale recepita con la legge n. 12 del 2004, violazione degli artt. 1218, 1223e ss. e 2697 c.c., violazione degli artt. 115 c.p.c. e 112 c.p.c.”, laddove la Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale sulla base della mera allegazione dell’inadempimento, e pur in assenza di allegazione e prova del danno. 4. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge – Violazione del Regolamento n. 261/04 CE”,laddove, appurata l’entità del ritardo e applicando la riduzione del 50% riconosciuta dalla Corte di Giustizia, l’importo dovuto della compensazione pecuniaria era pari ad euro 300,00 per ogni attore, o comunque, anche a ritenere che la tratta fosse inferiore ai 3.500 km, l’importo era di 400,00 euro. 5. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la causa attiene a questioni che saranno oggetto di esame in una fissanda pubblica udienza in materia, ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla P.U., con conseguente rinvio a N.R. P.Q.M. Il