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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12861/2026

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e rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1775/2021 depositata il06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Catanzaro,decidendo in sede di appello, ha respinto l’impugnazione avverso ladecisione n. 1072/2018 del Giudice di pace, che aveva condannato labanca a pagare la somma di € 3.000,325, in accoglimento della domandadell’odierno intimato, volta alla restituzione dei costi sostenuti in relazioneal contratto di finanziamento, concluso il 22 febbraio 2011 edanticipatamente estinto il 31 maggio 2015.Per quanto qui rileva, la sentenza impugnata ha ritenuto che:a) la scansione temporale delle modifiche normative, succedutesi neltempo per adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari, e la loronatura innovativa depongono nel senso dell’applicabilità, al caso di specie,relativo ad un contratto di finanziamento stipulato il 22 febbraio 2011,della versione originaria dell’art. 125-sexies t.u.b., che attribuiva alconsumatore il diritto ad una riduzione del costo totale del credito pariall’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto;b) il riferimento ai costi dovuti per la vita residua del contratto, per ilquale erano sorti dubbi interpretativi sulla computabilità tra i costirimborsabili anche di quelli indipendenti dalla sua durata, quali lecommissioni di intermediazione ed i premi assicurativi, va inteso conricomprensione integrale di tutte le voci di costo, alla stregua di Corte digiustizia UE 11 settembre 2019, C 383-2018, Lexitor.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasoccombente, sulla base di tre motivi.

L’intimato ha depositato ilcontroricorso ed anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione della “legge in vigore al momento della stipula del contratto”,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento che l’art. 125-Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026sexies t.u.b., applicato dal giudice di appello, è entrato in vigore il 1°giugno 2011, dunque in data successiva alla sottoscrizione del contratto,cui è applicabile il precedente art. 125 t.u.b.: infatti, il d.lgs. n. 141 del2010 dettava una specifica disciplina transitoria, fissando l’obbligo diadeguamento alla nuova regola entro novanta giorni dall’entrata in vigoredelle disposizioni di attuazione ad opera delle autorità creditizie, emessedalla Banca d’Italia con provvedimento del 9 febbraio 2011, in vigore dal3 marzo 2011, sicché l’obbligo di adeguamento è scattato al decorso delnovantesimo giorno successivo, ossia a far data dal 1° giugno 2011.Dunque, la nuova disposizione non opera per il contratto per cui è causa.Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata valutazionedelle clausole contrattuali che prevedono la distinzione tra costi up front ecosti recurring, in quanto, per il caso in cui l’estinzione anticipata avvengauna volta che il piano d’ammortamento sia stato avviato, a norma delcontratto concluso tra le parti il cliente ha diritto al rimborso, secondo ilprincipio pro rata temporis, della sola quota recurring dei costi inquestione.

Mentre la sentenza della CGUE dell’11 settembre 2019, C383/2018, Lexitor, si è pronunciata sulla questione riguardantel’interpretazione dell’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE, in materia dicontratti di credito ai consumatori e comunque non è immediatamenteapplicabile nei rapporti tra privati, oltre che ad essere tale interpretazionedella Corte UE contraria sia all’art. 16, §1, della direttiva, sia allanormativa italiana di attuazione di cui all’art. 125-sexies t.u.b.

Ciò èconfermato dal nuovo testo dell’art. 125-sexies t.u.b., introdotto con l’art.11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021,n. 106, che appunto prevede la novità del diritto al rimborso di “tutti icosti compresi nel costo totale del credito” in misura proporzionale allavita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte.

Avendo laNumero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026banca provveduto a rimborsare la quota delle commissioni recurring, ilcliente non aveva diritto ad ulteriori somme.2. – Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati insiemeper la loro intima connessione, sono infondati.Questa Corte, invero, ha già più volte affermato i principi di diritto,secondo cui: i) l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE, con lasentenza Lexitor, riguardo all’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE, partendodal dato testuale della «riduzione del costo totale del credito, checomprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata delcontratto» (art. 16, par. 1, dir. 2008/48/Ce), offre una lettura a tutela delconsumatore, prevenendo il rischio di abusi, vincolante perl’interpretazione del giudice nazionale; ii) detta interpretazione èestensibile alla previgente disciplina di cui alla dir. 87/102/Cee in materiadi credito al consumo, che sanciva il diritto del consumatore «a una equariduzione del costo complessivo del credito» (art. 8 dir. 87/102/Cee), edalla dir. 90/88/Ce, che introduce il concetto del costo totale del credito,comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altrespese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (art. 1 dir.90/88/Cee), come recepite dall’art. 18 l. n. 142/1992, con l’art. 125 t.u.b.Ciò, in quanto, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, ilconsumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costisostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate, e, seè vero che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e chele stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è purvero, in senso opposto, che in ogni caso il giudice di merito è tenuto adinterpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme aldiritto europeo (in tal senso, cfr., tra le tante, Cass. 6 settembre 2023, n.25977; Cass. 28 maggio 2024, n. 14836; Cass. 16 ottobre 2024, n.26917; Cass. 8 maggio 2025, n. 12201).Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dal momento che la sentenza impugnata si è uniformata ai suddettiprincipî di diritto, i due motivi non sono fondati.3. – Con il terzo motivo, si deduce la mancata valutazione di unaprova documentale offerta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non avere la corte valutato i documenti nn. 9 e 10 del fascicolo diprimo grado: vale a dire, non ha considerato che vi erano due polizzeassicurative collegate al contratto, di cui ai due documenti predetti, da cuirisultava che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dato ladisponibilità ad effettuare un rimborso quantificandolo in € 295,41 e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimborsato € 107,88, in modo del tuttorispondente al regolamento vigente tra le parti.

Dunque, se tali documentifossero stati esaminati, quantomeno non sarebbe stata confermata lacondanna al pagamento dell’importo di € 600,36 per il rimborso dei premiassicurativi.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosidi c.d. doppia conforme ed in assenza di dimostrazione della divergenzafra le ragioni di fatto.4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in € 1.200,00, ivi compresi gli esborsi per € 200,00,oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1775/2021 depositata il06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con sentenza del 6 dicembre 2021, il Tribunale di Catanzaro,decidendo in sede di appello, ha respinto l’impugnazione avverso ladecisione n. 1072/2018 del Giudice di pace, che aveva condannato labanca a pagare la somma di € 3.000,325, in accoglimento della domandadell’odierno intimato, volta alla restituzione dei costi sostenuti in relazioneal contratto di finanziamento, concluso il 22 febbraio 2011 edanticipatamente estinto il 31 maggio 2015.Per quanto qui rileva, la sentenza impugnata ha ritenuto che:a) la scansione temporale delle modifiche normative, succedutesi neltempo per adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari, e la loronatura innovativa depongono nel senso dell’applicabilità, al caso di specie,relativo ad un contratto di finanziamento stipulato il 22 febbraio 2011,della versione originaria dell’art. 125-sexies t.u.b., che attribuiva alconsumatore il diritto ad una riduzione del costo totale del credito pariall’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua delcontratto;b) il riferimento ai costi dovuti per la vita residua del contratto, per ilquale erano sorti dubbi interpretativi sulla computabilità tra i costirimborsabili anche di quelli indipendenti dalla sua durata, quali lecommissioni di intermediazione ed i premi assicurativi, va inteso conricomprensione integrale di tutte le voci di costo, alla stregua di Corte digiustizia UE 11 settembre 2019, C 383-2018, Lexitor.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasoccombente, sulla base di tre motivi. L’intimato ha depositato ilcontroricorso ed anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione della “legge in vigore al momento della stipula del contratto”,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento che l’art. 125-Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026sexies t.u.b., applicato dal giudice di appello, è entrato in vigore il 1°giugno 2011, dunque in data successiva alla sottoscrizione del contratto,cui è applicabile il precedente art. 125 t.u.b.: infatti, il d.lgs. n. 141 del2010 dettava una specifica disciplina transitoria, fissando l’obbligo diadeguamento alla nuova regola entro novanta giorni dall’entrata in vigoredelle disposizioni di attuazione ad opera delle autorità creditizie, emessedalla Banca d’Italia con provvedimento del 9 febbraio 2011, in vigore dal3 marzo 2011, sicché l’obbligo di adeguamento è scattato al decorso delnovantesimo giorno successivo, ossia a far data dal 1° giugno 2011.Dunque, la nuova disposizione non opera per il contratto per cui è causa.Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata valutazionedelle clausole contrattuali che prevedono la distinzione tra costi up front ecosti recurring, in quanto, per il caso in cui l’estinzione anticipata avvengauna volta che il piano d’ammortamento sia stato avviato, a norma delcontratto concluso tra le parti il cliente ha diritto al rimborso, secondo ilprincipio pro rata temporis, della sola quota recurring dei costi inquestione. Mentre la sentenza della CGUE dell’11 settembre 2019, C383/2018, Lexitor, si è pronunciata sulla questione riguardantel’interpretazione dell’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE, in materia dicontratti di credito ai consumatori e comunque non è immediatamenteapplicabile nei rapporti tra privati, oltre che ad essere tale interpretazionedella Corte UE contraria sia all’art. 16, §1, della direttiva, sia allanormativa italiana di attuazione di cui all’art. 125-sexies t.u.b. Ciò èconfermato dal nuovo testo dell’art. 125-sexies t.u.b., introdotto con l’art.11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021,n. 106, che appunto prevede la novità del diritto al rimborso di “tutti icosti compresi nel costo totale del credito” in misura proporzionale allavita residua del contratto, con esclusione delle sole imposte. Avendo laNumero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026banca provveduto a rimborsare la quota delle commissioni recurring, ilcliente non aveva diritto ad ulteriori somme.2. – Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati insiemeper la loro intima connessione, sono infondati.Questa Corte, invero, ha già più volte affermato i principi di diritto,secondo cui: i) l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE, con lasentenza Lexitor, riguardo all’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE, partendodal dato testuale della «riduzione del costo totale del credito, checomprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata delcontratto» (art. 16, par. 1, dir. 2008/48/Ce), offre una lettura a tutela delconsumatore, prevenendo il rischio di abusi, vincolante perl’interpretazione del giudice nazionale; ii) detta interpretazione èestensibile alla previgente disciplina di cui alla dir. 87/102/Cee in materiadi credito al consumo, che sanciva il diritto del consumatore «a una equariduzione del costo complessivo del credito» (art. 8 dir. 87/102/Cee), edalla dir. 90/88/Ce, che introduce il concetto del costo totale del credito,comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altrespese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (art. 1 dir.90/88/Cee), come recepite dall’art. 18 l. n. 142/1992, con l’art. 125 t.u.b.Ciò, in quanto, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, ilconsumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costisostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate, e, seè vero che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e chele stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è purvero, in senso opposto, che in ogni caso il giudice di merito è tenuto adinterpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme aldiritto europeo (in tal senso, cfr., tra le tante, Cass. 6 settembre 2023, n.25977; Cass. 28 maggio 2024, n. 14836; Cass. 16 ottobre 2024, n.26917; Cass. 8 maggio 2025, n. 12201).Numero registro generale 5309/2022Numero sezionale 1941/2026Numero di raccolta generale 12861/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dal momento che la sentenza impugnata si è uniformata ai suddettiprincipî di diritto, i due motivi non sono fondati.3. – Con il terzo motivo, si deduce la mancata valutazione di unaprova documentale offerta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,per non avere la corte valutato i documenti nn. 9 e 10 del fascicolo diprimo grado: vale a dire, non ha considerato che vi erano due polizzeassicurative collegate al contratto, di cui ai due documenti predetti, da cuirisultava che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dato ladisponibilità ad effettuare un rimborso quantificandolo in € 295,41 e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimborsato € 107,88, in modo del tuttorispondente al regolamento vigente tra le parti. Dunque, se tali documentifossero stati esaminati, quantomeno non sarebbe stata confermata lacondanna al pagamento dell’importo di € 600,36 per il rimborso dei premiassicurativi.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., trattandosidi c.d. doppia conforme ed in assenza di dimostrazione della divergenzafra le ragioni di fatto.4. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in € 1.200,00, ivi compresi gli esborsi per € 200,00,oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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