CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocatiCHERUBINA CIRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], PAOLAMASSAFRA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro289 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 143/2025 della CORTED'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/04/2025 R.G.N.358/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti dipendentedell’INPS, ha agito in giudizio sostenendo di averpartecipato alla selezione interna per la progressioneeconomica orizzontale, collocandosi in posizione utile inbase alla graduatoria provvisoria di cui alladeterminazione n. 475 del 30/12/2022. Tuttavia, lerelative differenze retributive non le erano stateeffettivamente riconosciute, essendo ella cessata dalservizio in data 1/3/2023 ed avendo l’Amministrazionericonosciuto natura giuridica di graduatoria definitiva aquella approvata con successiva determinazione n. 128del 14/4/2023. L’istituto aveva, quindi, ritenutoinsussistente il requisito richiesto dal bando perl’accesso alla progressione della permanenza in servizioal momento dell’approvazione della graduatoria. Ladipendente ha adito il Tribunale, chiedendol’accertamento del suo diritto alla posizione economica(Area C4) e la condanna dell’INPS al pagamento delleconseguenti differenze retributive.Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso e la Cortedi appello di Genova ha respinto il gravame propostodall’Ente datore, confermando la pronuncia impugnata.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art.6, comma 3, dell’Accordo stralcio del 2022, il qualeimpone l’approvazione delle graduatorie di merito daparte del Direttore Generale e la pubblicazione ad operadella Direzione centrale Risorse umane, si riferisca nongià alle graduatorie provvisorie, bensì a quelledefinitive, deponendo in tal senso sia il tenore letteraledella norma, sia la mancata previsione di ulteriori fasidi approvazione, oltre ad una lettura in combinatoNumero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026Data pubblicazione 03/04/2026disposto con l’art. 2, comma 2, del medesimo Accordo,che impone l’approvazione delle graduatorie definitiveentro il 31/12/2022. Dunque, dato che la graduatoriadel 30/12/2022 era stata approvata seguendo ilprocedimento descritto dall’art. 6, comma 3, citato, adessa andava attribuito carattere definitivo, risultandoquindi integrato il requisito della permanenza inservizio, con conseguente diritto della lavoratrice allapercezione degli emolumenti richiesti.Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso percassazione articolato in un unico motivo, cui resiste lalavoratrice con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si deduce testualmentela «violazione/falsa applicazione di norme di diritto edei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoroovvero, in particolare, degli artt.1362 c.c. e segg. anchecon riferimento agli artt.6 e 7 bando di selezione [doc.1 bis memoria Inps 30/6/24], nonché all’art. 18 co.4CCNL 2019-2021 [doc. 3 ricorso introduttivo] e artt.2,6, 7 accordo stralcio 27/10/22 [doc. 5 e 6 memoria Inps30/6/24] (art.360 n.3 c.p.c.) in relazione alla violazionedei principi di cui all’art.111 cost. ed in particolare delcomma 7 in una lettura integrata con l’art.6 CEDU.»1.1. La Corte territoriale avrebbe violato i canoni diermeneutica contrattuale, in specie quellidell’interpretazione complessiva e secondo buona fededi cui agli artt. 1363 e 1366 c.c., interpretando il testodell’Accordo quadro in modo parziale e incompleto, datoche il tenore letterale delle norme richiamate nonpermetterebbe di giungere alla conclusione delcarattere definitivo della graduatoria del 30/12/2022.Numero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026Inoltre, il termine del 31/12/2022, previsto dall’art. 2,Data pubblicazione 03/04/2026comma 2, dell’Accordo stralcio ai fini dell’approvazionedelle graduatorie definitive, non avrebbe carattereperentorio, ma meramente ordinatorio, essendocoerenti con tale conclusione sia la lettera della norma,sia lo scopo perseguito dalle parti con la stipula delsuddetto Accordo.1.2. Il motivo è inammissibile.1.3. Oggetto del presente giudizio è l’interpretazionedell’art. 2 del CCNI del 5 ottobre 2022, dell’art. 6dell’Accordo stralcio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 6 e 7del bando di selezione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, più inparticolare, se sia da ritenere definitiva la graduatoriaapprovata con la determinazione del [OSCURATO:PERSONA]INPS n. 475 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero sia daconsiderare tale la graduatoria rettificata e riapprovatacon Determinazione del Direttore Generale n. 128 del14.04.2023, che ne ha apportato piccole variazioni.1.4. Orbene, il ricorso originale depositatotelematicamente, presenta n. 8 pagine in bianco, di cuila prima, pag. 7, è parzialmente mancante di testo,mentre le altre, da pag. 8 a 14, sono integralmente inbianco su un totale di 23 pagine.Il motivo di censura si fonda sulla contestazioneafferente all’esame ritenuto erroneo da parte dellaCorte distrettuale di una pluralità di articoli del bandodi selezione, del CCNL 2019 – 2021 e dell’accordostralcio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si omette di allegare,riportare e trascrivere, limitandosi, semplicemente, acitarli senza specificare le parti oggetto di interesse, purrichiamando espressamente il principio diautosufficienza.Numero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/20261.5. Ed invero, come già detto, il ricorso presenta n. 8Data pubblicazione 03/04/2026pagine in bianco in cui avrebbero dovuto esseretrascritti e riportati l’art. 6 dell’Accordo stralcio del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e gli artt. 6 e 7 del bando di selezionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la graduatoria approvata con ladeterminazione del Direttore Generale dell’INPS n. 475del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché quella rettificata e riapprovatacon Determinazione del Direttore Generale n. 128 del14.04.2023 al fine di consentirne a questa Cortel’esame.Conseguentemente, il ricorso è inammissibile, attesoche non rispetta il requisito di specificità, di cui all’art.366 comma 1 n. 6 c.p.c., in relazione all’autosufficienzadella esposizione delle doglianze, rispetto alle normeche si assumono violate e delle quali si chiede unadiversa interpretazione.Il principio di specificità dei motivi di ricorso e diautosufficienza dell’atto «che, pur modulato, inconformità alle indicazioni della citata giurisprudenza(sentenza Cedu, CS ed altri C/Italia del 28.10.2021),secondo criteri di sinteticità e chiarezza, impone latrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice dilegittimità e garantire al tempo stesso la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte edil diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (v.Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 27753/2024)» (Cass. n.9217 del 2025).Numero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026Nel caso di specie, manca del tutto la trascrizione degliData pubblicazione 03/04/2026articoli, di cui si chiede una presunta correttainterpretazione, viene omesso di indicare le parti degliarticoli che la Corte di Appello di Genova avrebbeviolato o male inteso nel loro significato, né tantomenovengono allegati al ricorso per Cassazione.Anche di recente questa Corte ha ribadito il principioaffermando che: “Per soddisfare il principio diautosufficienza nel ricorso per cassazione, il ricorrentedeve riprodurre il contenuto dei documenti o degli attiprocessuali su cui si fondano le censure e indicarespecificamente la loro presenza negli atti del giudizio dimerito. L'omissione di tali elementi comportal'inammissibilità del ricorso”. (Cass. n. 9642/2025).2. Peraltro, anche a voler superare detto profilo diinammissibilità formale, il ricorso sarebbe egualmenteinammissibile perché nella sostanza sollecita unadiversa esegesi di atti la cui interpretazione è riservataal giudice del merito.Valgono al riguardo i principi ripetutamente affermatidalla Corte secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attounilaterale ed anche del provvedimento amministrativoè riservata all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass.n. 11756 del 2006) perché la ricerca della volontà delleparti o del dichiarante si sostanzia in un accertamentodi fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioniespresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale edal controllo della sussistenza di una motivazione logicaNumero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass.Data pubblicazione 03/04/2026n. 20634 del 2018). E’ stato precisato, inoltre, che ladenuncia della violazione delle regole di ermeneuticaesige una specifica indicazione in iure, ossia laprecisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, nonpotendo le censure risolversi nella meracontrapposizione di un’interpretazione diversa da quellacriticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017).In conclusione, il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo in favore del procuratoredichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre ad€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetariodelle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002,dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali peril versamento da parte del ricorrente dell’importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dellostesso art.13.Numero registro generale 12639/2025Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 8339/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]