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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20059/2026

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9/01/2026, nelprocedimento pendente tra:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 29 gennaio2026, il Tribunale di Arezzo, adito dalla Cassa Italiana di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] mediante ricorso perdecreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto alla predetta Cassa, deicontributi obbligatori e delle corrispondenti sanzioni per l’anno 2021,nel rilevare la propria incompetenza per territorio, ha sollevatoconflitto negativo di competenza già declinata dal Tribunale di Romacon ordinanza del 30 luglio 2025.2.

Il Tribunale di Arezzo, rilevata l’operatività, ai fini della soluzionedella prospettata questione di competenza, dell’art. 444, comma 1c.p.c. il quale rimanda al giudice che ha sede nel luogo di residenzadell’attore, ha osservato come in questo caso l’attore, ossia lamenzionata Cassa abbia, in quanto persona giuridica, la propriasede in Roma ed ha conseguentemente sollevato conflitto negativodi competenza.3.

Le parti non hanno spiegato alcuna difesa in questa sede.4.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4, c.p.c.5.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della controversia pendentedinanzi al Tribunale di Arezzo e incardinata dall’Ente previdenzialeNumero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026riguarda gli obblighi contributivi, di cui è onerato [OSCURATO:PERSONA], inqualità di libero professionista.2.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla stregua dell’art.444, terzo comma, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighicontributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientranonella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, incui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale.

Tale ufficio s’identificacon quello investito del potere di gestione esterna e dunquelegittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente ilpagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass., sez.

VI-L,1° marzo 2019, n. 6178).3.

Invero, si è altresì osservato, “al criterio di collegamento dellaresidenza – che in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c. valecome canone generale – vanno ricondotte tutte le controversieprevidenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non deidatori di lavoro); mentre al diverso criterio della sede dell’ufficiodell’ente previsto nel terzo comma - che vale come regola speciale -vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agliobblighi dei datori di lavoro” (Cass., sez.

VI-L, 21 novembre 2019,n. 30472, punto 8 del Rilevato).4.

Nel caso di specie, l’oggetto del contendere concerne gli obblighiprevidenziali del [OSCURATO:PERSONA] quale libero professionista.5.

Al caso di specie, conseguentemente, si attaglia la regola sancitadall’art. 444, primo comma, c.p.c., che attribuisce alla competenzadel Tribunale, nella cui circoscrizione risiede l’attore, le controversieinerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratoreautonomo (Cass., sez.

VI-L, 7 novembre 2011, n. 23141; neglistessi termini, Cass., sez.

VI-L, 20 luglio 2020, n. 15417, e 12ottobre 2016, n. 20578).Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/20266.

Va in proposito osservato che, nonostante il testuale riferimentoall’attore e non all’assistito (o beneficiario della prestazione),secondo un orientamento consolidato (v.

Sez.

L, n. 9637 del21/07/2000, Rv. 538670-01), l’art. 444, primo comma, c.p.c., cheregola la competenza territoriale nelle controversie relative aprestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, va interpretatanel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio dicollegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmentecompetente, al luogo di residenza dell'assistito, indipendentementedalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.7.

La norma in questione, pacificamente applicabile al caso de quo,indica come criterio di collegamento la sola "residenza" e non anche(come invece il successivo terzo comma) il luogo ove ha sede l'enteerogatore della prestazione, onde deve ritenersi che il legislatore,nel dettare gli speciali criteri in esame, abbia fatto (improprio)riferimento alla indubbiamente più frequente ipotesi in cui sial’assistito ad agire in giudizio avente ad oggetto l’erogazione diprestazioni previdenziali o assistenziali.8.

Di fronte alla non decisività, sul piano ermeneutico, del datoletterale, soccorre il riferimento alla ratio della norma che, secondoquanto già osservato da questa Corte, non può che essereindividuata (anche in considerazione della diversa formulazione delterzo comma dell’articolo in esame) nell’intento di contemperarel’interesse del lavoratore con quello dell’ente, determinando lacompetenza territoriale con riferimento al luogo di residenza dellavoratore-attore, così agevolato, ma contestualmente indicando ilTribunale in cui ricade detta residenza, così tenendo conto anchedelle esigenze dell'ente.9.

Ciò trova conferma nella relazione illustrativa del testo approvatodalle commissioni riunite ove l’attribuzione della competenzaNumero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026(all’epoca) al pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sedenella circoscrizione del tribunale, dove risiede l’attore, vennegiustificata in base alla duplice esigenza di far coincidere, nel limitedel possibile, la competenza territoriale con il luogo di residenza dellavoratore, e di far avvicinare la controversia in fase giudizialeall'ufficio, nel quale è stata trattata la fase amministrativa.10.

In tal senso, del resto, si è pronunciata anche questa Corteallorché ha chiarito che la competenza territoriale per le controversieprevidenziali ex art. 444, primo comma, c.p.c. è attribuita “alpretore... che ha sede nel capoluogo della circoscrizione deltribunale nella quale risiede l’attore” in vista della tutela non solo delfavor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell'attore),ma anche dell’interesse (pubblicistico) dell’ente previdenziale allosvolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo ditrattazione in via amministrativa (cfr. Cass. 6 aprile 1984 n. 2240).11.

In tale prospettiva, essendo la competenza territorialedeterminata in relazione all’oggetto della controversia, si rivelairrilevante il ruolo (se di attore o di convenuto) assuntodall’assicurato nel singolo giudizio (v.

Cass.23 dicembre 1999 n.14520; Cass. 10 febbraio 2000 n. 1494).12.

Dalla validità di siffatte considerazioni consegue la necessità didichiarare, la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse leparti nei termini di legge (art. 50 cod. proc. civ.), anche per ladisciplina delle spese del presente regolamento.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti nei terminidi legge, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento.Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 12 maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/01/2026, nelprocedimento pendente tra:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 29 gennaio2026, il Tribunale di Arezzo, adito dalla Cassa Italiana di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] mediante ricorso perdecreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto alla predetta Cassa, deicontributi obbligatori e delle corrispondenti sanzioni per l’anno 2021,nel rilevare la propria incompetenza per territorio, ha sollevatoconflitto negativo di competenza già declinata dal Tribunale di Romacon ordinanza del 30 luglio 2025.2. Il Tribunale di Arezzo, rilevata l’operatività, ai fini della soluzionedella prospettata questione di competenza, dell’art. 444, comma 1c.p.c. il quale rimanda al giudice che ha sede nel luogo di residenzadell’attore, ha osservato come in questo caso l’attore, ossia lamenzionata Cassa abbia, in quanto persona giuridica, la propriasede in Roma ed ha conseguentemente sollevato conflitto negativodi competenza.3. Le parti non hanno spiegato alcuna difesa in questa sede.4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4, c.p.c.5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della controversia pendentedinanzi al Tribunale di Arezzo e incardinata dall’Ente previdenzialeNumero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026riguarda gli obblighi contributivi, di cui è onerato [OSCURATO:PERSONA], inqualità di libero professionista.2. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla stregua dell’art.444, terzo comma, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighicontributivi dei datori di lavoro e alle relative sanzioni civili rientranonella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, incui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale. Tale ufficio s’identificacon quello investito del potere di gestione esterna e dunquelegittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente ilpagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (Cass., sez. VI-L,1° marzo 2019, n. 6178).3. Invero, si è altresì osservato, “al criterio di collegamento dellaresidenza – che in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c. valecome canone generale – vanno ricondotte tutte le controversieprevidenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non deidatori di lavoro); mentre al diverso criterio della sede dell’ufficiodell’ente previsto nel terzo comma - che vale come regola speciale -vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agliobblighi dei datori di lavoro” (Cass., sez. VI-L, 21 novembre 2019,n. 30472, punto 8 del Rilevato).4. Nel caso di specie, l’oggetto del contendere concerne gli obblighiprevidenziali del [OSCURATO:PERSONA] quale libero professionista.5. Al caso di specie, conseguentemente, si attaglia la regola sancitadall’art. 444, primo comma, c.p.c., che attribuisce alla competenzadel Tribunale, nella cui circoscrizione risiede l’attore, le controversieinerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratoreautonomo (Cass., sez. VI-L, 7 novembre 2011, n. 23141; neglistessi termini, Cass., sez. VI-L, 20 luglio 2020, n. 15417, e 12ottobre 2016, n. 20578).Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/20266. Va in proposito osservato che, nonostante il testuale riferimentoall’attore e non all’assistito (o beneficiario della prestazione),secondo un orientamento consolidato (v. Sez. L, n. 9637 del21/07/2000, Rv. 538670-01), l’art. 444, primo comma, c.p.c., cheregola la competenza territoriale nelle controversie relative aprestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, va interpretatanel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio dicollegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmentecompetente, al luogo di residenza dell'assistito, indipendentementedalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.7. La norma in questione, pacificamente applicabile al caso de quo,indica come criterio di collegamento la sola "residenza" e non anche(come invece il successivo terzo comma) il luogo ove ha sede l'enteerogatore della prestazione, onde deve ritenersi che il legislatore,nel dettare gli speciali criteri in esame, abbia fatto (improprio)riferimento alla indubbiamente più frequente ipotesi in cui sial’assistito ad agire in giudizio avente ad oggetto l’erogazione diprestazioni previdenziali o assistenziali.8. Di fronte alla non decisività, sul piano ermeneutico, del datoletterale, soccorre il riferimento alla ratio della norma che, secondoquanto già osservato da questa Corte, non può che essereindividuata (anche in considerazione della diversa formulazione delterzo comma dell’articolo in esame) nell’intento di contemperarel’interesse del lavoratore con quello dell’ente, determinando lacompetenza territoriale con riferimento al luogo di residenza dellavoratore-attore, così agevolato, ma contestualmente indicando ilTribunale in cui ricade detta residenza, così tenendo conto anchedelle esigenze dell'ente.9. Ciò trova conferma nella relazione illustrativa del testo approvatodalle commissioni riunite ove l’attribuzione della competenzaNumero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026(all’epoca) al pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sedenella circoscrizione del tribunale, dove risiede l’attore, vennegiustificata in base alla duplice esigenza di far coincidere, nel limitedel possibile, la competenza territoriale con il luogo di residenza dellavoratore, e di far avvicinare la controversia in fase giudizialeall'ufficio, nel quale è stata trattata la fase amministrativa.10. In tal senso, del resto, si è pronunciata anche questa Corteallorché ha chiarito che la competenza territoriale per le controversieprevidenziali ex art. 444, primo comma, c.p.c. è attribuita “alpretore... che ha sede nel capoluogo della circoscrizione deltribunale nella quale risiede l’attore” in vista della tutela non solo delfavor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell'attore),ma anche dell’interesse (pubblicistico) dell’ente previdenziale allosvolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo ditrattazione in via amministrativa (cfr. Cass. 6 aprile 1984 n. 2240).11. In tale prospettiva, essendo la competenza territorialedeterminata in relazione all’oggetto della controversia, si rivelairrilevante il ruolo (se di attore o di convenuto) assuntodall’assicurato nel singolo giudizio (v. Cass.23 dicembre 1999 n.14520; Cass. 10 febbraio 2000 n. 1494).12. Dalla validità di siffatte considerazioni consegue la necessità didichiarare, la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, davanti al quale vanno rimesse leparti nei termini di legge (art. 50 cod. proc. civ.), anche per ladisciplina delle spese del presente regolamento. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, infunzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti nei terminidi legge, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento.Numero registro generale 2816/2026Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 20059/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civiledel 12 maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino