Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30150/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 62 N. 8275/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per il prospettato difetto del requisito della presenza di più persone, non è consentito in sede di legittimità perché generico, posto che non si misura realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 62 N. 8275/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per il prospettato difetto del requisito della presenza di più persone, non è consentito in sede di legittimità perché generico, posto che non si misura realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris