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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 12213/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20849/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in R oma, c orso [OSCURATO:PERSONA] II, 326, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePiergiuseppe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 44 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Notaristefani di Vastogirardi, che la rappresenta e difende -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indicati indirizzi PEC degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Attorre, che la rappresentanoe difendono -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]e Luigi SALVATORI -intimati - avverso il decreto cron. n. 1975 /20 21 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatoil 2 8 . 6 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i difensori del la ricorrente ha nno depositato in data 17.

7. 2024 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria(art. 390, comma 3, c.p.c.); ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non si rileva la necessità di dare luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20849/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata in R oma, c orso [OSCURATO:PERSONA] II, 326, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePiergiuseppe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 44 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Notaristefani di Vastogirardi, che la rappresenta e difende -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indicati indirizzi PEC degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Attorre, che la rappresentanoe difendono -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]e Luigi SALVATORI -intimati - avverso il decreto cron. n. 1975 /20 21 de l la Corte d’Appello di Napoli, depositatoil 2 8 . 6 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i difensori del la ricorrente ha nno depositato in data 17. 7. 2024 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria(art. 390, comma 3, c.p.c.); ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non si rileva la necessità di dare luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del proces
Decreto Cassazione n. 12213/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris