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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42719/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA_2221_1\ Lis_a_alle—par_ti.;_ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione quale parte civile della persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di reati fallimentari; - che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso detta ordinanza, sostenendo che essa costituirebbe un provvedimento abnorme perché costituente esercizio di un potere non attribuito al giudice dalla legge, in quanto la costituzione doveva ritenersi tardiva, è inammissibile, atteso che tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e che l'eventuale errore in cui possa essere incorso il giudice nella relativa decisione è rimediabile richiedendo l'esclusione della parte civile al Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, richiedendo l'esclusione al giudice del dibattimento o, ancora, impugnando la sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA_2221_1\ Lis_a_alle—par_ti.;_ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione quale parte civile della persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di reati fallimentari; - che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso detta ordinanza, sostenendo che essa costituirebbe un provvedimento abnorme perché costituente esercizio di un potere non attribuito al giudice dalla legge, in quanto la costituzione doveva ritenersi tardiva, è inammissibile, atteso che tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e che l'eventuale errore in cui possa essere incorso il giudice nella relativa decisione è rimediabile richiedendo l'esclusione della parte civile al Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, richiedendo l'esclusione al giudice del dibattimento o, ancora, impugnando la sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 42719/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris