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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 08431/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Società capogruppo e mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A.T.I. e della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 438/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Ric. 2021 n. 15461 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA]" è capogruppo della "[OSCURATO:PERSONA] A.T.I", che, subentrando a precedente società, gestisce il porto turistico di Portorosa in località Tonnarella di Funari (ME).

In tale veste la società "[OSCURATO:PERSONA]" ha notificato un decreto ingiuntivo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di un posto barca che costoro avevano in godimento all'interno del porto.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Giudice di pace di Novara di Sicilia, nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, davanti a cui i due ingiunti hanno proposto opposizione, ed hanno, oltre che contestato nel merito la domanda, altresì eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adìto (Novara di Sicilia) in favore di quello di Messina. 2.-11 Giudice di Pace di Novara di Sicilia ha rigettato l'accezione di incompetenza territoriale, ed ha in parte accolto nel merito l'opposizione.

Su appello però del solo [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Messina ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Messina, annullando dunque la decisione di quello di Novara di Sicilia e rimettendo le parti davanti al primo dei due. 3.-Avverso tale decisione sulla competenza propone regolamento la società "Sicily by Sea", con due motivi.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il PM ha chiesto il rigetto.

Considerato che 5.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 1 e 2

I. 246 del 1991 (istitutiva di nuovi circondari, compreso quello di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), della legge 374 del 1991, e degli articoli 18,20,28,29 c.p.c. e 1183 c.c.

La tesi della ricorrente è che, se è pur vero che la sua dante causa aveva convenuto con i clienti una clausola derogativa della competenza territoriale, che indicava come foro quello di Messina, è altresì vero che tale clausola deve ritenersi posta nel nulla dalla successiva istituzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che è quello competente in base alle regole ordinarie del codice di procedura civile. 5.1.- Con il secondo motivo invece la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ed anche omessa motivazione su tale fatto: che consiste nell'avere eccepito l'inopponibilità della clausola sulla competenza alla ricorrente, in quanto clausola convenuta da terzi. 6.-Entrambi i motivi sono infondati. 7.-Va segnalato che questa Corte ha già deciso un analogo regolamento, su questione identica a questa, stabilendo intanto l'ammissibilità del ricorso "atteso che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 33443 del 2019).

"(Cass. 13439/ 2020), ed inoltre la sua infondatezza nel merito, su entrambi i motivi. 8.-Quanto al merito, va ribadito, conformemente a quel precedente, che la legge istitutiva del Tribunale di Barcellona ha trasferito a quest'ultimo solo gli affari pendenti entro un certo stadio presso il Tribunale di Messina (articolo 3 comma 1, legge 246 delm1991).

Il chiaro tenore di questa disposizione comporta che la nuova istituzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha comportato il superamento dei patti sulla competenza già conclusi: ha solo comportato la devoluzione di alcune cause pendenti e l'individuazione per il futuro di quelle da instaurare secondo i criteri ordinari, compresi quelli convenzionali.

E' dunque da escludere che l'accordo che, nel contratto, indicava il Tribunale di Messina (rectius, Giudice di pace) come competente possa essere stato posto nel nulla dalla legge istituiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (negli stessi termini Cass. 13439/2020), la cui efficacia sulle future controversie fa salvi i criteri ordinari di individuazione del giudice competente. 8.1.- Quanto al secondo motivo, esso è infondato per due ragioni: intanto è formulato come omesso esame o omessa motivazione, ma, a ben vedere, a pagina 3 il Tribunale chiaramente indica le ragioni per le quali la società ricorrente è tenuta al patto sulla competenza stipulato dalla sua dante causa, così che il fatto non è omesso né v'è difetto assoluto di motivazione.Inoltre, la ratio del Tribunale è fondata: la ricorrente è subentrata nei rapporti della dante causa, e nei contratti da quest'ultima stipulati con i suoi clienti, come previsto dal contratto allegato in atti e richiamato dal Tribunale, in cui si obbliga l'aggiudicatario a rispettare i contratti di ormeggio stipulati dalla precedente società di gestione, il che vuol dire che è subentrata anche nella clausola derogativa della competenza. 9.- Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la competenza del Giudice di pace di Messina.

Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15461-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Società capogruppo e mandataria della [OSCURATO:PERSONA] A.T.I. e della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 438/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. Ric. 2021 n. 15461 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA]" è capogruppo della "[OSCURATO:PERSONA] A.T.I", che, subentrando a precedente società, gestisce il porto turistico di Portorosa in località Tonnarella di Funari (ME). In tale veste la società "[OSCURATO:PERSONA]" ha notificato un decreto ingiuntivo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di un posto barca che costoro avevano in godimento all'interno del porto. Il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Giudice di pace di Novara di Sicilia, nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, davanti a cui i due ingiunti hanno proposto opposizione, ed hanno, oltre che contestato nel merito la domanda, altresì eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adìto (Novara di Sicilia) in favore di quello di Messina. 2.-11 Giudice di Pace di Novara di Sicilia ha rigettato l'accezione di incompetenza territoriale, ed ha in parte accolto nel merito l'opposizione. Su appello però del solo [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Messina ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Messina, annullando dunque la decisione di quello di Novara di Sicilia e rimettendo le parti davanti al primo dei due. 3.-Avverso tale decisione sulla competenza propone regolamento la società "Sicily by Sea", con due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito. Il PM ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 1 e 2 I. 246 del 1991 (istitutiva di nuovi circondari, compreso quello di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto), della legge 374 del 1991, e degli articoli 18,20,28,29 c.p.c. e 1183 c.c. La tesi della ricorrente è che, se è pur vero che la sua dante causa aveva convenuto con i clienti una clausola derogativa della competenza territoriale, che indicava come foro quello di Messina, è altresì vero che tale clausola deve ritenersi posta nel nulla dalla successiva istituzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che è quello competente in base alle regole ordinarie del codice di procedura civile. 5.1.- Con il secondo motivo invece la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ed anche omessa motivazione su tale fatto: che consiste nell'avere eccepito l'inopponibilità della clausola sulla competenza alla ricorrente, in quanto clausola convenuta da terzi. 6.-Entrambi i motivi sono infondati. 7.-Va segnalato che questa Corte ha già deciso un analogo regolamento, su questione identica a questa, stabilendo intanto l'ammissibilità del ricorso "atteso che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 33443 del 2019). "(Cass. 13439/ 2020), ed inoltre la sua infondatezza nel merito, su entrambi i motivi. 8.-Quanto al merito, va ribadito, conformemente a quel precedente, che la legge istitutiva del Tribunale di Barcellona ha trasferito a quest'ultimo solo gli affari pendenti entro un certo stadio presso il Tribunale di Messina (articolo 3 comma 1, legge 246 delm1991). Il chiaro tenore di questa disposizione comporta che la nuova istituzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha comportato il superamento dei patti sulla competenza già conclusi: ha solo comportato la devoluzione di alcune cause pendenti e l'individuazione per il futuro di quelle da instaurare secondo i criteri ordinari, compresi quelli convenzionali. E' dunque da escludere che l'accordo che, nel contratto, indicava il Tribunale di Messina (rectius, Giudice di pace) come competente possa essere stato posto nel nulla dalla legge istituiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (negli stessi termini Cass. 13439/2020), la cui efficacia sulle future controversie fa salvi i criteri ordinari di individuazione del giudice competente. 8.1.- Quanto al secondo motivo, esso è infondato per due ragioni: intanto è formulato come omesso esame o omessa motivazione, ma, a ben vedere, a pagina 3 il Tribunale chiaramente indica le ragioni per le quali la società ricorrente è tenuta al patto sulla competenza stipulato dalla sua dante causa, così che il fatto non è omesso né v'è difetto assoluto di motivazione.Inoltre, la ratio del Tribunale è fondata: la ricorrente è subentrata nei rapporti della dante causa, e nei contratti da quest'ultima stipulati con i suoi clienti, come previsto dal contratto allegato in atti e richiamato dal Tribunale, in cui si obbliga l'aggiudicatario a rispettare i contratti di ormeggio stipulati dalla precedente società di gestione, il che vuol dire che è subentrata anche nella clausola derogativa della competenza. 9.- Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Giudice di pace di Messina. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que
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