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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 luglio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. :L33, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), in cui la Corte ter -itoriale ha escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di particolare tenuità, considerati sia il valore globale delle due biciclette sottratte, ammontante ad Euro 800„00, sia l'abitualità nella commissione di condotte sussumibili entro fattispecie di reati contro il patrimonio; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati (ossia, se quelli afferenti alla responsabilità ovvero al trattamento sanzionatorio), e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 luglio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. :L33, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), in cui la Corte ter -itoriale ha escluso che il fatto potesse qualificarsi in termini di particolare tenuità, considerati sia il valore globale delle due biciclette sottratte, ammontante ad Euro 800„00, sia l'abitualità nella commissione di condotte sussumibili entro fattispecie di reati contro il patrimonio; - che il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati (ossia, se quelli afferenti alla responsabilità ovvero al trattamento sanzionatorio), e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 I