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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17890/2022

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la seguente ORDINANZA OT 0 COrfRk Sul ricorso iscritto al numero 30728 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], registrato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 28904, serie 1T, veniva trasferita a Perseo - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile commerciale sito in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -con avviso di liquidazione n. 15053118558, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir; -il notaio, unitamente a Perseo - Geie, impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro nonché ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir e dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91; La CTP di Roma, con la sentenza n. 16725/17/2017 - previa declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum in giudizio di Perseo - Geie, accolse il ricorso. -su appello dell'Agenzia delle entrate, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020, riformò la sentenza, ritenendo che nel sintagma "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir, non rientrassero anche gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso, con conseguente tassazione in misura proporzionale sia ai fini dell'imposta ipotecaria che catastale; -contro la sentenza indicata in epigrafe il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; -resiste l'Agenzia delle entrate con un controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHEft essendo stata [OSCURATO:PERSONA]Geie (Gruppo europeo di interesse economico) parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5;Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento; P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Geie (Gruppo europeo di interesse economico); Roma, così deciso il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA OT 0 COrfRk Sul ricorso iscritto al numero 30728 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA], registrato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 28904, serie 1T, veniva trasferita a Perseo - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile commerciale sito in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -con avviso di liquidazione n. 15053118558, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir; -il notaio, unitamente a Perseo - Geie, impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro nonché ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir e dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91; La CTP di Roma, con la sentenza n. 16725/17/2017 - previa declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum in giudizio di Perseo - Geie, accolse il ricorso. -su appello dell'Agenzia delle entrate, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 1088/09/2020, depositata in data 25 febbraio 2020, riformò la sentenza, ritenendo che nel sintagma "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tuir, non rientrassero anche gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso, con conseguente tassazione in misura proporzionale sia ai fini dell'imposta ipotecaria che catastale; -contro la sentenza indicata in epigrafe il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; -resiste l'Agenzia delle entrate con un controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; CONSIDERATO CHEft essendo stata [OSCURATO:PERSONA]Geie (Gruppo europeo di interesse economico) parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5;Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Geie (Gruppo europeo di interesse economico); Roma, così deciso il 10
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