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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41719/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA] NOMI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTRO L'ILLEGALITA' E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, difensore di fiducia della parte civile REGIONE LAZIO, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] L'ILLEGALITA' E [OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed al motivo aggiunto, insistendo per l'accoglimento; richiama l'art. 609 bis c. 2, chiedendo che la Corte stabilisca l'esistenza dei presupposti per la sostituzione della pena di mesi 6 con la pena pecuniaria.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Roma - quale Giudice del rinvio a seguito dell'annullamento in parte qua disposto da questa Corte (con sentenza del 13 gennaio 2022) -, in riforma della pronuncia della Corte di assise di Roma in data 24 settembre 2019, per quanto qui di interesse: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di omicidio (di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché di porto e detenzione di armi da sparo, entrambi aggravati, di cui ai capi B. e C. della rubrica, rideterminando in dieci anni di reclusione la pena allo stesso irrogata per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo A.; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989), per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di incendio aggravato di cui ai capi E., F., e di acquisto di stupefacenti (per la successiva cessione), pure aggravato, di cui al capo H.; - ha ridotto la pena finale irrogata a [OSCURATO:PERSONA] a sei anni e sei mesi di reclusione, determinando in mesi sei di reclusione l'aumento per continuazione per il reato di estorsione di cui al capo R.; - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di rinvio; - ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) per i menzionati delitti di cui ai capi B. e C. della rubrica e l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e con le pene accessorie di giustizia.

2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che ha impugnato pure l'ordinanza in data 16 settembre 2022) e [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)

2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha formulato tre motivi in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui ai capi B. e C., cui ha premesso l'indicazione degli elementi che il Giudice del rinvio (come già le Corti di merito che si erano già pronunciate nel presente procedimento) ha ritenuto condivisibili (inerenti all'esistenza dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Spada, alla collocazione criminale di essa anche in relazione alla causale degli omicidi in imputazione e alla centralità delle dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentando che - quantunque il Dociu sia stato qualificato come imputato di reato connesso (con la conseguente applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) - rispetto relazione alla fase esecutiva degli omicidi egli sarebbe essenzialmente un testimone oculare (difettando sia la connessione sia il collegamento probatorio tra la sua posizione e i crimini in discorso).2.1.1.

Con il primo motivo ha denunciato la mancanza della motivazione, ad avviso del Procuratore generale pure apparente, con riguardo al contesto criminale, all'associazione mafiosa e al ruolo apicale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (solo apparentemente valutato) e alla causale del duplice omicidio.

La Corte di merito sarebbe pervenuta alla statuizione liberatoria nei suoi confronti senza confrontarsi con più elementi decisivi, pur risultanti dal testo della sentenza (e prospettati al Collegio giudicante), ossia: la struttura verticistica dell'associazione facente capo a Carmine e [OSCURATO:PERSONA] (interlocutori di [OSCURATO:PERSONA], con cui hanno stretto alleanza dal 1992, proponendosi come consesso in grado di eliminare il gruppo avverso dei Baficchi), polarizzata attorno ai due (ai quali è stato attribuito - come in contestazione - un ruolo di direzione strategica e di decisione su tutta la vita del clan); e, per l'appunto, la causale dell'omicidio (ossia una questione di droga e di supremazia del gruppo Spada sul gruppo Baficchi).

2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe pure apparente, in ordine all'assenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi, quale mandante e come «protagonista attivo della fase conclusiva dell'azione omicidiaria» in quanto: anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deliberato il duplice omicidio (come provato dal fatto che l'autore materiale Nader pochi minuti dopo il fatto si sia recato a casa del Dociu per inviarlo da [OSCURATO:PERSONA] secondo un piano concordato) e la Corte di merito sarebbe pervenuta a una diversa conclusione sulla scorta di mere ipotesi che esulano dall'ordinario modus operandi della criminalità organizzata ed omettendo di valutare che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di seguire i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e di tenersi pronto ad accompagnare il Nader per commettere l'omicidio; difatti, [OSCURATO:PERSONA] attendeva sul balcone in quanto organizzatore dell'allontanamento del Nader, avvenuto con una vettura messa a disposizione dallo stesso Spada (e che non poteva che aver luogo con soggetti affidabili e, dunque, secondo una dettagliata pianificazione); in maniera illogica si sarebbe tratto dal disappunto di [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] della vettura del padre la sua estraneità al piano criminale (considerato che pochi giorni prima [OSCURATO:PERSONA], il Nader e [OSCURATO:PERSONA] erano andati di notte armati in giro per Ostia a bordo di un'automobile, secondo i Giudici di merito, perché erano in cerca delle vittime); infine, si sarebbe ignorata la «regola fondamentale per le organizzazioni criminali» secondo cui la violenza va palesata e, pertanto, «il clan Spada doveva eliminare» il Galleoni «in modo eclatante».

2.1.3. Con il terzo motivo è stata denunciata l'apparenza della motivazione in ordine alla valutazione dei riscontri al narrato di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - la qualità di imputato di reato connesso a lui attribuita dovrebbe «ritenersi sub-valente rispetto a quella di testimone oculare» (non essendo mai stato «imputato e/o condannato per nessun segmento di fatto legato al duplice omicidio»), con la conseguenza che per ottemperare al dictum della sentenza rescindente occorreva solo, in virtù del «cd principio di resistenza [...] verificare se le dichiarazioni del teste diretto Dociu», per l'appunto, resistessero rispetto ad elementi esterni in contrasto con esse; - la Corte di merito avrebbe esaminato superficialmente lo spessore dei riscontri, disconoscendo le prove logiche e dichiarative (segnatamente quanto rassegnato da altri collaboratori giustizia) idonee corroborare le dichiarazioni accusatorie; ed avrebbe svalutato la portata dei tabulati telefonici e la telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dopo la lite tra il Nader e il Franzese da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra); - non avrebbe assolto a quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo di ricorso nonché un motivo nuovo.

2.2.1. Con il ricorso sono state dedotte - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - l'assenza e la carenza (anche grafica) della motivazione sulla congruità della sanzione di sei mesi di reclusione determinata quale aumento per continuazione (rispetto a quella prevista per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso), in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

2.2.2. Con il motivo nuovo, in ragione dell'entrata in vigore - il 30 dicembre 2022 - della disciplina posta dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha chiesto - in relazione alla detta pena di sei mesi di reclusione - l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., evidenziando come quest'ultima sia una norma sostanziale più favorevole e, quindi, operi anche per i fatti commessi anteriormente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. e neppure l'inammissibilità del ricorso ne precluderebbe il rilievo officioso, come si trarrebbe dalla giurisprudenza di legittimità.

Qualora non si accedesse a tale interpretazione, è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.

Igs. 150/2022 in relazione agli artt. 3 e 117 della Carta fondamentale.

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, rassegnando che il Giudice del rinvio: avrebbe erroneamente ritenuto definitiva tale statuizione, quantunque la sentenza rescindente avesse ritenuto assorbite le relative censure; e avrebbe fatto riferimento soltanto al ruolo apicale nel sodalizio attribuito al ricorrente, non considerando invece gli ulteriori elementi indicati nella stessa sentenza rescindente (segnatamente i precedenti penali e il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA]).

2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (detto Marco) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo nuovo.

2.4.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e gli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 (`I e 335 stesso codice - si è censurata la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui ai capi B. e C., in quanto: - il Giudice distrettuale si sarebbe limitato ad assumere che la sentenza di annullamento con rinvio l'aveva già disattesa, e ciò quantunque la Corte di legittimità non avesse esaminato tutte le questioni sollevate al riguardo ed anzi avesse «asseverato» che il ricorrente non è stato iscritto nel registro degli indagati per detti reati nel proc. n. 47412/2015 R.G.N.R. (ossia quello nel quale ha riportato condanna) bensì nel procedimento n. 5933/2017 R.G.N.R. (già 4643/2013 R.G.N.R.); - dunque, la procedibilità dell'azione penale sarebbe condizionata alla riunione dei due procedimenti, dato negato dalla difesa sotto il profilo sia della «esistenza» del provvedimento di riunione (contestando che la mera annotazione della riunione sul frontespizio del n. 5933/2017 R.G.N.R. fosse stata solo asserita dalla Parte pubblica) sia della sua efficacia; - la sentenza rescindente non sarebbe stata esaustiva ma, avendo considerato l'annotazione sul frontespizio non il «fatto costitutivo della riunione» bensì la prova di essa (ossia di un provvedimento che l'aveva disposta) ed avendo omesso di statuire sull'esistenza di tale annotazione, non avrebbe determinato alcuna preclusione sul punto (in piena coerenza con i princìpi che oggi governano il giudicato e che hanno trovato espressione negli istituti di cui agli artt. 625-bis e 629-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcuna ragione per cui l'omessa considerazione di un motivo di ricorso possa fare «venire meno il giudicato» ma «risultare priva di effetti nel giudizio di rinvio» ossia prima del giudicato) ed anzi da essa sarebbe derivata la necessità che il Giudice del rinvio si pronunciasse sul punto (provvedendo sul primo motivo di appello), facendo applicazione del principio di diritto posto dalla Corte Suprema e compiendo «il controllo, squisitamente di merito, della corrispondenza al vero o meno» dell'assunto della difesa che ha negato che nel fascicolo processuale fosse presente la detta annotazione.

2.4.2. Con il secondo motivo, articolato in più punti, si è censurata la sentenza impugnata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - deducendo la violazione degli artt. 192, comma 3, 530, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B. e C., denunciando l'inutilizzabilità ex artt. 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen. della deposizione resa dal commissario Aloisio all'udienza del 18 gennaio 2019 (nella parte in cui ha deposto sulle dichiarazioni rese da Dociu e [OSCURATO:PERSONA]).

Ad avviso della difesa, il Giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto esclusa dalla sua disamina la verifica dell'attendibilità del Dociu a seguito della pronuncia rescindente, limitandosi ad individuare i riscontri alla sua chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] (riscontri indicati nel contesto, nel movente e negli episodi dei giorni 26 settembre e 19 novembre 2011) con un'argomentazione viziata.

A. Il contesto, cui è stato assegnato in maniera opinabile un rilievo quasi decisivo, sarebbe stato ricostruito in maniera assiomatica (facendo riferimento alle attività illecite del clan Spada e al contrasto tra «gli Spada e il Galleoni, esponente dei Baficchi», riproponendo la stessa ricostruzione già compiuta nelle precedenti sentenze rese nel presente procedimento e mutuata acriticamente dalle ipotesi investigative); il duplice omicidio, tuttavia, sarebbe sproporzionato rispetto alla finalità ipotizzata (il controllo sulla via A. Forni, quale piazza di spaccio, trattandosi di un piccolo vicolo - «la vietta»); il ricorso aveva articolato specifiche doglianze al riguardo e la sentenza rescindente aveva semplicemente dato conto delle conclusioni dei Giudici di merito ritenendole immuni da censure sotto il profilo della logica, non avendo «accertato» - nel suo apprezzamento di legittimità - che il duplice omicidio fosse il mezzo perché gli Spada ottenessero il controllo sulla detta piazza di spaccio e non avendo analizzato funditus il tema, piuttosto imponendo al Giudice del rinvio di rinvenire spiegazioni e supporti concreti (anche sulla definizione del contesto), alla valutazione di attendibilità del Dociu, in relazione all'indicazione, da parte di Gibilisco, sia pure de relato, del secondo esecutore materiale nel Franzese (rispetto al quale possono individuarsi più moventi dell'omicidio), ipotesi in antinomia con la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la sentenza impugnata non si è confrontata (nonostante le allegazioni difensive), non considerando neppure che era stato disposto l'annullamento con rinvio non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, si era affermata «l'inconcludenza della [...] riferibilità degli omicidi al gruppo); la Corte di assise di appello non si sarebbe conformata al principio posto dalla pronuncia di annullamento, secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe pur se di livello apicale non è di per sé sufficiente a far presumere l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, poiché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da riscontro ambientale.

B. Il movente. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha posto a monte dei due omicidi, quale antefatto di fondamentale importanza (anche sotto il profilo del movente immediato) la violenta lite tra Galleoni e Nader (il 26 ottobre 2011) che, secondo il narrato del Dociu, aveva avuto luogo nel garage del Galleoni e che era in progressione diacronica con un incontro tra il Galleoni e [OSCURATO:PERSONA] (presso il bar di via Forni); avrebbe equivocato pure la fonte di conoscenza del Dociu (che, in particolare, avrebbe appreso quanto accaduto il 26 ottobre 2011 da [OSCURATO:PERSONA]; come i precedenti Giudici di merito, avrebbe attribuito un rilievo decisivo al debito dell'Oliva sia verso gli Spada che verso il Galleoni per forniture di stupefacenti, quale origine del dissidio tra questi ultimi (rispetto al quale sarebbero peraltro sproporzionate le conseguenze, come pure rilevato dalla Corte di primo grado); la sentenza rescindente non aveva preso posizione sulle doglianze difensive (articolate con l'atto di appello e riproposte col ricorso), dovendosi ritenere che le abbia ritenute assorbite, pur indicando i criteri alla stregua dei quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto apprezzare la rilevanza del movente (chiarendo, a proposito del ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che esso non riveste mai un valore determinante per l'individuazione dell'autore del fatto) che, in effetti, non è elemento idoneo a colmare lacune dimostrative, potendo solo rafforzare un quadro indiziario solido; la Corte di merito non si è uniformata al dictum, senza neppure esaminare le questioni sollevate al riguardo dalla difesa (secondo cui in atti vi sarebbero tre versioni inconciliabili dell'accaduto, quella offerta dal Dociu, quella del Cardoni - fondata su voci correnti tra il pubblico - e quella tratta dall'intercettazione del colloquio intrattenuto in carcere da [OSCURATO:PERSONA] con i familiari, il cui tenore è stato travisato poiché egli nell'occorso ha ricevuto da loro informazioni apprese da un non meglio identificato «cognato»).

C. La credibilità intrinseca del Dociu. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ritenuto di doversi limitare ad apprezzare la sussistenza di elementi di riscontro alla chiamata in reità del Dociu, nel presupposto erroneo che l'apprezzamento della sua credibilità ed attendibilità intrinseca fosse stata affermata in via definitiva dalla sentenza rescindente, così non dando corso a uno snodo essenziale della motivazione che invece avrebbe dovuto essere svolto secondo i parametri posti dalla giurisprudenza di legittimità e, per vero, espressi pure dalla decisione di annullamento (la quale non aveva formulato un giudizio sull'attendibilità del dichiarante, che non è il quid del giudizio di legittimità).

La difesa ha pure richiamato le argomentazioni esposte nel primo motivo a proposito della mancanza di effetti preclusivi nel caso di annullamento con rinvio, qualora la sentenza rescindente abbia omesso di considerare le doglianze relative ai punti in discussione, come è accaduto in relazione alla credibilità soggettiva e oggettiva della chiamata in reità del Dociu (censurata sia nel precedente ricorso per cassazione sia nei motivi aggiunti) in quanto la pronuncia di annullamento aveva disatteso genericamente e apoditticamente la prospettazione difensiva con riferimento a tutti i collaboratori - evidenziando tra l'altro come non potessero prospettarsi letture alternative, cosa che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto -, nulla argomentando con specifico riferimento ai reati di cui ai capi B. e C. Ancora, si è dedotto che il Giudice del rinvio: senza esaminare gli atti di impugnazione, si sarebbe limitato - a proposito della credibilità del Dociu - a una sintetica ricapitolazione delle conclusioni cui erano pervenuti i precedenti Giudici di merito (che avevano finito col trarre l'intraneità al sodalizio mafioso del dichiarante dalle sue sole parole restate prive di riscontro, in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ed anzi in contrasto con altri elementi (quali le determinazioni del pubblico ministero rispetto alla sua iscrizione nel registro degli indagati e l'esito dei relativi procedimenti); ed avrebbe affermato che le sue propalazioni avevano avuto ad oggetto anche episodi sconosciti agli inquirenti di cui erano ignoti gli autori senza considerare che - alla luce della condanna definitiva a trenta anni di reclusione - il Dociu non avrebbe potuto trarre alcun pregiudizio dalle dichiarazioni contra se in ragione del disposto dell'art. 78 cod. pen. e che egli comunque ha compiuto una chiamata in reità (e non in correità), con quel che ne conseguirebbe in ordine ai criteri di valutazione di essa.

D. La credibilità estrinseca del Dociu.

Ad avviso della difesa, l'apprezzamento di essa da parte del Giudice del rinvio sarebbe contenuto solo nella scarna considerazione che il dichiarante ha descritto la dinamica del fatto in tutte le fasi esecutive e nell'assunto secondo 8 L /1 cui la sentenza di annullamento avrebbe affermato in via definitiva la sua attendibilità intrinseca.

Dunque, non avendo la Corte Suprema affrontato il tema dell'attendibilità estrinseca (oggetto di specifiche censure difensive) e non ricorrendo preclusioni nel giudizio di rinvio - secondo quanto già esposto -, ricorrerebbe non solo una violazione di legge, perché tale apprezzamento non è stato compiuto dalla sentenza impugnata, ma anche una mancanza di motivazione su tale snodo fondamentale, palesato dal fatto che nessuno dei Giudici di merito ha fornito la ricostruzione della dinamica rispetto alla quale parametrare la coerenza del narrato del Dociu, essendosi essi limitati a tentare di superare le discrasie del suo narrato (sia rispetto alla parte del corpo della vittima attinta dallo sparo, sia a proposito della presenza dell'Antonini all'interno del bar di via Forni) ad onta di quanto dallo stesso dichiarante rappresentato nel corso dell'esame da parte della difesa e degli elementi in contrasto con il suo narrato presenti in atti (le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dialogo intrattenuto con il fratello, la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la sua consulenza acquisita col consenso delle parti, i rilievi operati dalla polizia giudiziaria).

E.1.

I riscontri esterni: i fatti del 26 ottobre e del 18 novembre 2011.

La sentenza impugnata, a fronte del dictum della Corte Suprema - che imponeva la verifica della sussistenza di riscontri esterni al narrato del Dociu, al fine di poter affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha valorizzato l'episodio accaduto il 26 ottobre 2011 negli stessi termini (anche letterali) delle decisioni di merito precedenti all'annullamento, così violando il principio posto dalla sentenza rescindente.

Peraltro, quest'ultima aveva perimetrato il campo di ricerca dei possibili riscontri (indicando gli elementi da approfondire), includendovi pure l'episodio nel 26 ottobre (perché era presente anche [OSCURATO:PERSONA], come esposto pure nella sentenza impugnata che erroneamente al riguardo ha parlato di un «litigio» laddove ha avuto luogo un tentativo di omicidio in danno del Galleoni, ucciso in seguito, tanto che nei confronti del Nader era stata emessa ordinanza cautelare per tale delitto, rimasta ineseguita).

Tuttavia, i Giudici di merito non avrebbero mai spiegato come tale pregresso episodio possa costituire una conferma dell'accusa del Dociu, che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] - estraneo al fatto del 26 ottobre - il successivo omicidio del Galleoni, peraltro a fronte della «c.d. pista Franzese» (di cui si dirà oltre), potendo piuttosto corroborare la chiamata in correità del Franzese per gli omicidi da parte del Gibilisco (ipotesi alternativa rispetto all'attribuzione dei fatti a [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza rescindente aveva mandato di verificare al Giudice del rinvio).

Pure l'episodio del 18 novembre 2011 (di tre giorni precedente agli omicidi) è stato ritenuto dal Giudice del rinvio un riscontro per il tramite della medesima argomentazione già resa dai Giudici di merito e oggetto di annullamento con rinvio, così violando anche al riguardo il principio posto dalla sentenza rescindente, tenuto peraltro presente che la necessità di riponderare tale episodio era legata al fatto che nell'occorso il soggetto controllato dalla polizia (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e al Nader, a bordo di una Fiat 500) e colto in possesso di un'arma era il Franzese; senza contare che il controllo - come esposto nella sentenza impugnata - è stato compiuto alle 0:45 nei pressi del garage (di via del Sommergibile) del Galleoni, dal quale r egli si era allontanato da giorni (come riportato dal Dociu e da [OSCURATO:PERSONA]) e nel quale comunque a quell'ora non si sarebbe trovato (poiché egli era il gestore del garage ma il custode era [OSCURATO:PERSONA], come da quest'ultimo riferito alla Corte di assise).

E la sentenza impugnata non ha in alcun modo argomentato sull'attitudine di tale episodio a costituire un riscontro individualizzante a carico di [OSCURATO:PERSONA] e non anche del Franzese, difettando pure la motivazione sul punto.

E.2.

I riscontri esterni: la presenza del Dociu sul luogo dei delitti all'atto della loro consumazione.

Nonostante quanto esposto dalla sentenza rescindente, che aveva chiarito come la presenza in loco non avrebbe potuto trarsi dal solo narrato del collaboratore, ma avrebbe richiesto riscontri esterni ed evidenziato pure la sommarietà valutativa dei tabulati telefonici (che, in effetti, non riscontrerebbero affatto la sua presenza), il Giudice del rinvio avrebbe commesso il medesimo errore su cui si è fondato l'annullamento, valorizzando la circostanza che il telefono del Dociu (come dallo stesso riferito) fosse spento in concomitanza con l'azione omicidiaria, così finendo col riscontrarne la deposizione con lo stesso contenuto di essa, peraltro travisando la prova, considerando un riscontro l'aderenza del suo narrato alle modalità del fatto, il che è un error iuris a prescindere dal fatto che - come rilevato - tale aderenza è stata erroneamente affermata.

E.3.

I riscontri esterni: il colore dell'auto degli assassini.

Anche al riguardo la sentenza rescissoria non si sarebbe uniformata al dictum della pronuncia di annullamento, fondando nuovamente l'assunto che gli assassini avessero utilizzato un'automobile grigia (la [OSCURATO:PERSONA] appartenente a [OSCURATO:PERSONA]) sulle dichiarazioni dello Zabaia (che, invece, erano state ritenute inidonee a tal fine dalla Corte di cassazione, con la conseguente preclusione per la Corte di merito che avrebbe potuto giungere alla stessa conclusione solo sulla base di prove diverse), peraltro traendole da quanto da lui riferito in sede di sommarie informazioni (inutilizzabili ai fini della decisione) e non confermato in dibattimento e, comunque, travisandone il contenuto; inoltre, risulta in atti che nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] avesse in uso un altro veicolo (Fiat 500) e che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata trasferita a Isernia (nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]).

E.4.

I riscontri esterni: contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il Nader (e il ritenuto interessamento del primo perché quest'ultimo non rientrasse in Italia).

Anzitutto, l'assistenza a un soggetto dopo che ha commesso un delitto non è ex se indice del concorso (potendo rilevare eventualmente sub specie del favoreggiamento), nell'ambito di un sodalizio, potrebbe essere indice dell'assistenza tra gli associati ed essa comunque non potrebbe essere riscontro individualizzante se non nei confronti dello specifico soggetto che ha posto in essere tale attività.

In ogni caso, la sentenza rescissoria avrebbe disatteso quanto disposto dalla decisione di annullamento poiché avrebbe ritenuto provata la fuga all'estero del Nader per il tramite delle sole dichiarazioni del Dociu (che, invece, avrebbero dovuto essere riscontrate da tale dato), non potendosi valorizzare - come ha fatto la Corte di merito - gli esiti dell'attività di intercettazione alla luce di quanto ritenuto dalla sentenza rescindente e, comunque, traendosi7) dallo stesso narrato del Dociu che [OSCURATO:PERSONA] non disponeva neppure del numero di telefono del Nader (che peraltro avrebbe potuto essersi allontanato a seguito del tentato omicidio commesso in precedenza, per cui era stata emessa nei suoi confronti ordinanza cautelare) e non è stato colui che lo ha contattato mentre era all'estero (poiché è stato il Dociu a chiamarlo); né potrebbe soccorrere il generico rinvio da parte della sentenza impugnata agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria dai quali (alla luce della deposizione dell'ufficiale escusso in dibattimento) si trarrebbe solo la conoscenza dei luoghi da parte del Dociu.

E.5.

I riscontri esterni: la conversazione del 10 aprile 2011.

Da essa la Corte di merito avrebbe tratto il «preoccupato interessamento» di [OSCURATO:PERSONA] per il viaggio del Nader, riproponendo quasi testualmente quanto esposto nella sentenza di primo grado e travisandone il tenore, sotto il profilo sia del contenuto sia dell'attribuzione delle espressioni ai soggetti che hanno intrattenuto il dialogo, anche al riguardo non rispettando il principio posto dalla sentenza di annullamento e argomentando in maniera viziata.

E.6.

I riscontri esterni: le deposizioni dei fratelli del Nader e l'inutilizzabilità della deposizione del commissario Aloisio del 18 gennaio 2019.

Erroneamente sarebbe stato considerata un riscontro tale deposizione perché l'ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe testimoniato de relato su quanto appreso dal Dociu e dai fretelli del Nader; inoltre, la frase (attribuita a uno di questi ultimi) - secondo cui il loro congiunto «era scappato perché aveva ucciso insieme ad un altro "zingaro" di Ostia» - non potrebbe riferirsi con chiarezza ad [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso - come si trae dalle deposizioni dibattimentali dei fratelli del Nader - costoro non risultano aver fatto riferimento al concorso negli omicidi di uno «zingaro».

E.7.

I riscontri esterni: «la kebabberia del [OSCURATO:PERSONA] come rifugio» di [OSCURATO:PERSONA] dopo gli omicidi.

Al riguardo, il ricorso non muove alcuna censura alla sentenza rescissoria che non avrebbe dato corso alla verifica indicata dalla sentenza rescindente: la difesa si è limitata ad assumere che erroneamente quest'ultima pronuncia avrebbe attribuito al Dociu tale indicazione, invece espressa dal commissario Aloisio e frutto di una sua personale convinzione.

E.8.

I riscontri esterni: il tentativo di contatto di [OSCURATO:PERSONA] con il Nader il 7 marzo 2012.

Anche sul punto la difesa non ha sollevato censure verso la sentenza impugnata che non ha affatto valorizzato tale dato, a differenza di quanto fatto erroneamente dalle decisioni di merito precedenti, che - afferma il ricorso - non può più essere recuperato in questa sede.

F. Gli elementi che determinerebbero un ragionevole dubbio sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

F.1.

«La pista Franzese».

Nonostante quanto esposto dalla sentenza rescindente, sarebbe stata vagliata in maniera superficiale l'attribuzione degli omicidi al Franzese, preferendo la chiamata in reità del Dociu (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella del Gibilisco (nei confronti, per l'appunto, del Franzese) solo perché quest'ultima sarebbe de relato, dato ex se non decisivo - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - e nonostante gli elementi che deporrebbero per la credibilità del Gibilisco e non invece per quella del Dociu e i riscontri al narrato del primo.F.2.

L'esito degli esami ematologici.

Neppure la sentenza rescissoria avrebbe argomentato sull'esito degli esami compiuti sui reperti rinvenuti sul luogo del delitto, in ordine ai quali ha deposto in giudizio la dott. [OSCURATO:PERSONA] (del Servizio di Polizia scientifica di Roma) e da cui sono emersi elementi (segnatamente una traccia ematica non riferibile né alle vittime né agli imputati, compreso il ricorrente) totalmente ignorati, atti a ingenerare un ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

G. «Gli elementi di riscontro negativo alla chiamata in reità».

G.1.

La presentazione alla polizia giudiziaria del Dociu e di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha dedotto che il Dociu avrebbe mentito nel narrare quanto accaduto il giorno degli omicidi, in particolare in ordine alla sua presentazione alla polizia giudiziaria (cui era obbligato) e all'ora di essa; la sentenza rescindente non si sarebbe espressa sul punto, dunque non si sarebbe creata alcuna preclusione ed anzi il Giudice del rinvio avrebbe dovuto affrontare il tema ma ha erroneamente ritenuto di esservi esonerato poiché esso sarebbe stato inerente all'attendibilità intrinseca del dichiarante già valutata nei precedenti giudizi di merito e «riaffermata» dalla sentenza di annullamento, quantunque esso attenga anche alla «credibilità estrinseca».

Peraltro, il Dociu avrebbe mentito pure sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'obbligo di presentazione (cui pure era sottoposto) nei giorni immediatamente successivi agli omicidi, profilo sul quale non si sono espressi né i Giudici di merito (compresa la Corte del rinvio) né la sentenza rescindente.

G.2.

La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe neppure stata tenuta in considerazione la testimonianza in discorso, peraltro riscontrata, che ha smentito il Dociu sulla dinamica del fatto.

La sentenza rescindente, al riguardo, aveva implicitamente censurato le decisioni di merito avendo ritenuto superficiale e irrazionale la disamina dei riscontri esterni (compresa la presenza del Garinei in loco, negata da quest'ultimo e affermata dal Dociu) ed aveva espressamente accolto il motivo di ricorso con il quale si era censurata la mancata riassunzione della testimonianza del Garinei; purtuttavia, il Giudice del rinvio si è limitato a riproporre sul punto il medesimo percorso argomentativo in relazione al quale era stato disposto l'annullamento e a negarne l'audizione in ragione della sua plausibile reticenza (generata dall'assoggettamento omertoso da parte del clan Spada) così violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e incorrendo pure in un vizio di motivazione.

2.4.3. Con il terzo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), 627, comma 3, 628, comm a2, cod. proc. pen. - si è censurata la sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo come - nonostante quanto disposto dalla sentenza rescindente - la Corte di merito (che ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi B. e C., ma lo ha assolto dalle imputazioni di cui ai capi E., F, H.) abbia omesso di riconsiderare la concedibilità di esse, così essendosi determinato sia un difetto di motivazione sia la violazione del principio di diritto posto dalla pronuncia di annullamento.2.4.4.

Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - si è criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la durata dell'isolamento diurno, nonostante la pronuncia rescindente avesse censurato la prima decisione di appello per non averla ridotta a seguito dell'assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al capo N. e nonostante la stessa sentenza rescissoria lo abbia assolto pure dalle imputazioni di cui ai capi E., F., H.

2.4.5. Con il quinto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., nonché richiamando gli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. - si è censurata la mancata riassunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contrasto con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], richiamando quanto già dedotto (con il secondo motivo, al punto G.2) e rappresentando che l'ordinanza con la quale la Corte di merito non ha ammesso la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe del tutto assertiva e priva di motivazione, nonostante il dictum della sentenza rescindente e nonostante la richiesta fosse stata avanzata con uno specifico motivo di appello, così riproducendo lo stesso errore compiuto dalla decisione di secondo grado annullata ed escludendone erroneamente la testimonianza in ragione del timore del Garinei che avrebbe compromesso anche la nuova deposizione (come già quella resa innanzi al Giudice di primo grado), ossia valutandone il contributo dichiarativo prima della sua escussione in via del tutto ipotetica.

2.4.6. Con il motivo nuovo sono state prospettate - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per non essersi il Giudice del rinvio uniformato, al riguardo, al dictum della sentenza rescindente e l'omessa argomentazione su temi specificamente prospettati dalla difesa.

Ad avviso della difesa (che ha pure richiamato tutti i motivi e le censure contenuti nel ricorso principale), il Giudice del rinvio - nonostante quanto disposto dalla pronuncia di annullamento - sarebbe incorso nei medesimi vizi che erano già stati in precedenza censurati, considerando erroneamente riscontri esterni della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi elementi quali: il contesto e le dinamiche dell'associazione denominata clan Spada, ritenuti in maniera congetturale e assertiva elementi atti ad individuare quale partecipe materiale degli omicidi l'odierno ricorrente; nonché gli episodi avvenuti il 26 ottobre 2011 e il 19 novembre 2011 che, come esposto nel ricorso, deporrebbero piuttosto in senso contrario.

Ancora, la difesa ha rimarcato come il Dociu non abbia saputo indicare il modello del veicolo di marca Opel impiegato in occasione dell'omicidio (che pure avrebbe dovuto conoscere bene), fermo restando che risulta paradossale che taluno si rechi a commettere omicidi con l'auto del proprio padre (e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] consta che circolasse con una Fiat 500), che tale dato non potrebbe costituire riscontro individualizzante del narrato del Dociu; e sul punto la sentenza impugnata avrebbe svolto un ragionamento circolare.Inoltre, la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le allegazioni relative al [OSCURATO:PERSONA] (dove, secondo il Dociu, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto accesso da un ingresso diverso da quello sulla via Forni, dato incompatibile con il fatto che l'esercizio all'epoca fosse in fase di ristrutturazione ed era utilizzabile solo tale ultimo ingresso); sarebbe singolare che [OSCURATO:PERSONA], a differenza del Nader, dopo aver commesso un omicidio in pieno giorno, a viso scoperto e con una macchina di famiglia, sia rimasto nello stesso quartiere, nella stessa abitazione, senza mutare in nulla le sue precedenti abitudini di vita, ottemperando pure all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto; sarebbe congetturale ed apodittica la motivazione sui contatti intervenuti, mesi dopo gli omicidi, tra [OSCURATO:PERSONA] e Nader, inidonei a costituire riscontro della partecipazione del ricorrente ai delitti; sarebbe stata superficiale ed assertiva la disamina della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che parimenti non può costituire riscontro come non possono esserlo quelle di Saltallà e Gibilisco. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha ribadito e articolato censure relative all'individuazione e alla valutazione - da parte del Giudice del rinvio - degli elementi di riscontro alla chiamata in reità (con riguarado agli episodi del 26 ottobre 2011 e del 19 novembre 2011, al colore dell'auto usata da chi ha agito, ai contatti tra il ricorrente e il Nader dopo gli omicidi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo che la Corte di merito sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'ad. 192, comma 3, cod. proc. peri., del dictum della sentenza di annullamento con rinvio e, comunque, secondo un iter argomentativo viziato (che avrebbe travisato gli elementi in atti e non avrebbe neppure vagliato le prospettazioni difensive relative a una distinta ricostruzione dei fatti e, segnatamente, alla c.d.

«pista Franzese»). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi del Procuratore generale, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; sono, invece, fondati - nei limiti di seguito esposti - il secondo motivo e il motivo nuovo articolati nel suo interesse, con assorbimento delle rimanenti censure.

1. I motivi di ricorso della Parte pubblica possono essere trattati congiuntamente.

In essi non possono ravvisarsi compiute censure di legittimità poiché hanno prospettato un'alternativa ricostruzione di fatto sulla scorta di un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure effettivamente denunciarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), profilo rispetto al quale anzi l'impugnazione contiene assedi generici, segnatamente nella parte in cui ha fatto rimando alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (per nulla specificate) che avrebbero corroborato le dichiarazioni accusatorie.

Non occorre, poi, dilungarsi sull'erroneità della prospettazione del ricorso nella parte in cui ha inteso attribuire al dichiarante Dociu, imputato in procedimento reato connesso, il cui narrato, come espressamente statuito dalla sentenza rescindente richiede una corroboration secondo il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., un ruolo sostanziale diverso - vale a dire quello di testimone.

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; hanno al contempo precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; cfr. pure condivisibilmente Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01: «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.»).

Nel caso in esame la Corte distrettuale ha determinato in sei mesi di reclusione la pena irrogata per il reato di estorsione di cui al capo R., quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (della pena irrogata per il delitto di associazione di tipo mafioso) ritenendo che l'esclusione della contestata aggravante abbia «ridimensionat[o] la gravità del fatto»: tale motivazione è congrua poiché l'aumento - rispetto allo spazio edittale posto dall'art. 629, comma 1, cod. pen. (ossia, quanto alla pena detentiva che qui rileva, la reclusione da cinque a dieci anni), con evidenza esclude che abbia avuto luogo un cumulo materiale, ragion per cui la prospettazione difensiva (che non ha neppure assunto che si siano superati i limiti di cui all'art. 81 cod. pen.) è manifestamente infondata.

3. Il motivo nuovo presentato nell'interesse del Rutilo è inammissibile.

L'art. 20-bis cod. pen., come novellato dal d.

Igs. 159/2022, consente la sostituzione delle pene detentive brevi con quelle disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la durata della pena irrogata non sia superiore a quattro anni, per la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, a tre anni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, a un anno per la pena pecuniaria sostitutiva.

L'art. 53, ult. comma, legge n. 689 cit., nel testo pure novellato dallo stesso decreto, prevede che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale»: come esplicitato nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto n. 150 cit., tale ultima modifica è correlata all'aumento fino a quattro anni della pena detentiva passibile di sostituzione, che il Legislatore ha considerato il «limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - [che] non potrà in ogni caso essere superato»; l'art. 53, comma 3, cit. è stato modificato (nei termini appena indicati) proprio perché lo stesso limite non possa essere esorbitato nel caso di concorso di reati (nel quale, a fronte di una pena di quattro anni per il reato più grave, potrebbe irrogarsi una pena detentiva fino al triplo, ossia fino a dodici anni: cfr. art. 81, comma 1, cod. pen.).

Inoltre, per quel che qui rileva, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 59, comma 1, lett. d), legge 689 cit.).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di sei anni e sei mesi di reclusione - che, dunque, esorbita il limite di anni quattro - per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di associazione di tipo mafioso, usura aggravata ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), contemplati dall'art. 4-bis cit., oltre che per estorsione.

Il che palesa la manifesta infondatezza del motivo in esame.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata oggetto di censura con l'impugnazione presentata nel suo interesse avverso la sentenza di appello annullata da questa Corte; e tale ordine di censure è stato ritenuto assorbito dalla sentenza rescindente.

Pertanto, la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ha assunto che l'esclusione delle attenuanti in discorso fosse una statuizione divenuta definitiva: invero, «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01, la quale ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).

Tuttavia, tale errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e va qui rettificato nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).

Difatti, la decisione impugnata ha pure affermato che le circostanze attenuanti generiche comunque non sarebbero concedibili al ricorrente in ragione della sua pericolosità sociale, rimarcando come egli sia inserito in posizione apicale in un contesto criminoso di elevato allarme sociale.

E rispetto a tale argomentazione - con la quale pure la Corte distrettuale ha indicato l'elemento posto a sostegno della sua statuizione (cfr. Sez. 2, n. 23903 t del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che in tal modo sarebbero stati pretermessi elementi indicati nella sentenza rescindente che, in ragione del già rilevato assorbimento non ha posto alcun dictum rilevante ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. al riguardo; e del tutto generico nella parte in cui ha richiamato - a sostegno della censura qui mossa, quali elementi non considerati dal Giudice di secondo grado - i precedenti penali e il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione.

5. il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La sentenza rescindente ha disatteso le «questioni processuali relative alla pluralità di procedimenti iscritti», ivi comprese quelle sollevate da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 88 s.), richiamando le censure già riportate nel corpo della decisione (che ha fatto espresso riferimento pure alla mancanza (o alla mancata dimostrazione dell'emanazione) di un formale e specifico provvedimento di riunione (del procedimento n. 5993/2017 R.G.N.R. a quello n. 47412/2015 R.G.N.R.; cfr. p. 27 s.; cfr. p.45 s., sub 8.18).

In particolare, la detta pronuncia di legittimità: - ha dato conto - per quel che qui interessa - del fatto che i Giudici di appello avessero ritenuto che il procedimento n. 5993/2017 R.G.N.R., a seguito della riapertura delle indagini, era «stato certamente riunito a quello n. 47412/2015 R.G.N.R.» (nel quale è stata resa la sentenza impugnata), «con provvedimento sussistente e documentato dall'annotazione sul frontespizio del fascicolo n. 5993/17, atto sicuramente efficace, seppur privo di data» (ivi, p. 92); - e ha ritenuto che le doglianze difensive non fossero atte «a vulnerare i passaggi essenziali» dell'appena esposta argomentazione esposta dalla Corte di secondo grado.

Ciò posto, la giurisprudenza ha già chiarito che: - può ricorrere un errore di fatto, nella forma dell'omissione, «quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse» (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01), e ciò «sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso», vale a dire quando l'omesso esame di essa «conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, che richiama ex plurimis Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01, e Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113 - 01); - viceversa, «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso» (Sez. 2, n. 53657/2016, cit.).Ne deriva che: - la sentenza rescindente non è incorsa in alcun errore di fatto, avendo ritenuto infondata la censura de qua, espressamente condividendo l'iter argomentativo esposto al riguardo nella sentenza di secondo grado (che ha annullato sotto un diverso profilo); - e la sentenza rescissoria qui impugnata correttamente ha ritenuto precluso l'ordine di doglianze in parola.

Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

6. Il secondo motivo di ricorso e il motivo nuovo articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di seguito esposti.

La sentenza rescindente aveva annullato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B. e C., pur ritenendo che la valutazione di attendibilità e credibilità dell'imputato in procedimento connesso Dociu, compiuta dalla Corte territoriale, resistesse alle censure difensive, poiché aveva ritenuto che queste ultime fossero fondate in relazione alla necessità di riscontri esterni al suo narrato, imposta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

A tale ultimo riguardo la pronuncia di annullamento aveva evidenziato un vizio motivazione con precipuo riferimento alla identificazione dell'autovettura impiegata dai sicari (segnatamente, in relazione all'utilizzazione di una Opel di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la narrazione del Dociu non poteva dirsi corroborata da dichiarazioni di Zabava), alla sommaria valutazione dei tabulati telefonici, alla necessità di affrontare compiutamente il tema del contrasto tra il narrato del Dociu e quello dell'altro collaboratore Gibilisco (che ha individuato uno degli esecutori materiali in Franzese e non in [OSCURATO:PERSONA]).

Ad avviso del Collegio è dirimente osservare che il Giudice del rinvio non si è uniformato a tale dictum.

Difatti, la sentenza impugnata: - ha riportato taluni elementi relativi all'antefatto dell'azione omicidiaria, non riconducibili direttamente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti, secondo quanto esposto nel medesimo provvedimento (ciò è a dirsi con riferimento alla lite del 25 ottobre 2011, relativa a crediti contratti da [OSCURATO:PERSONA] «sia con la famiglia Spada» sia con Galleoni, alla sparatoria del 26 ottobre 2011, rispetto alla quale si dà conto della presenza in loco di [OSCURATO:PERSONA], che ha contattato altri membri della famiglia Spada, alle intercettazioni dei dialoghi di [OSCURATO:PERSONA], richiamate senza riferirle al fatto del ricorrente; alla mediazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare l'epilogo violento del contrasto, in cui non si coglie un riferimento, nella sentenza, a [OSCURATO:PERSONA]); - quanto alla vettura impiegata dai rei, ha riproposto il medesimo ordine argomentativo già ritenuto inadeguato dalla decisione di annullamento, attribuendo rilievo alle dichiarazioni di Zabava (che ha confermato solo il colore del veicolo, riferito dal Dociu, ma nulla ha saputo esporre sul modello al fine di comprendere se esso fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA]); - ha richiamato l'indicazione di uno dei rei, da parte del fratello del Nader, nello «zingaro di Ostia», per escludere che tale espressione potesse riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] (napoletano), 1,1 così negando rilevanza alla chiamata in reità di quest'ultimo da parte del Gibilisco (in vece di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal Dociu), non avendo esposto tuttavia alcuna ragione per cui tale espressione sia riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; - ha fatto menzione degli accertamenti relativi alle celle agganciate dal telefono cellulare del Dociu per evidenziare come essi non sconfessassero il nucleo essenziale del suo narrato, il che tuttavia non equivale ad attribuire a tali dati il carattere di riscontro delle sue propalazioni in ordine alla responsabilità del ricorrente (come la stessa sentenza ha rilevato); - ha fatto riferimento ai contatti telefonici successivi tra [OSCURATO:PERSONA] e Nader, sempre sulla scorta del narrato (da riscontrare) del Dociu, non spiegando in cosa consisterebbero gli elementi che lo corroborerebbero in ordine allo specifico fatto del ricorrente (menzionando genericamente l'attività di indagine svolta), spiegazione che non può trarsi neppure dal riferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] al costo del biglietto aereo per l'Egitto (nel corso di un dialogo intercettato il 1° marzo 2012) e dalla sua lettura come un dato dimostrativo «di un suo pieno coinvolgimento nella vicenda»); - infine, ha valorizzato la circostanza che una vettura intestata a [OSCURATO:PERSONA] (padre di Ottavio) sia stata colta il 19 novembre 2011 nei pressi del garage della vittima [OSCURATO:PERSONA], con a bordo tuttavia il Nader e [OSCURATO:PERSONA], al quale ultimo è stata attribuita la disponibilità dell'arma da fuoco rinvenuta sul veicolo e che - come esposto - è stato indicato dal Gibilisco come uno dei sicari (in luogo di [OSCURATO:PERSONA]); e ne ha tratto la dimostrazione della collaborazione tra il Nader (indicato sia dal Dociu sia dal Gibilisco come uno dei sicari) e [OSCURATO:PERSONA], prediligendo la narrazione del Dociu (in ordine alla responsabilità del ricorrente) rispetto a quella del Gibilisco (propalante de relato), senza chiarire compiutamente le ragioni per cui tale dato (atto a corroborare la versione del Gibilisco) confermasse invece l'accusa al ricorrente.

In tal modo non ha correttamente corroborato le dichiarazioni accusatorie mediante i prescritti riscontri esterni che, per costante giurisprudenza, devono individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé che - pur non dovendo costituire una prova autosufficiente della colpevolezza (Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01) - siano riferibili all'imputato ed alla contestazione elevata nei suoi confronti (cfr. Sez.

U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01; cfr. pure SU., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, n.m.; fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale»: Sez. 5, n. 36225/2015, cit.).

In altri termini, nell'iter argomentativo sopra esposto, non sono stati individuati autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni del Dociu a carico del ricorrente che costituiscano il necessario completamento della chiamata di correo poiché hanno ad oggetto direttamente la sua persona e sono dotati di idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, ossia riguardano sia il fatto reato sia la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01).

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma.

Sono assorbite le ulteriori censure.

7. Non deve disporsi la condanna degli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili che ne hanno fatto richiesta: - quanto a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'accoglimento del suo ricorso; - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché hanno presentato censure relative al solo trattamento sanzionatorio, ossia a profili estranei agli interessi ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA] NOMI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTRO L'ILLEGALITA' E [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso proposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATA, difensore di fiducia della parte civile REGIONE LAZIO, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] L'ILLEGALITA' E [OSCURATO:PERSONA], deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed al motivo aggiunto, insistendo per l'accoglimento; richiama l'art. 609 bis c. 2, chiedendo che la Corte stabilisca l'esistenza dei presupposti per la sostituzione della pena di mesi 6 con la pena pecuniaria. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Roma - quale Giudice del rinvio a seguito dell'annullamento in parte qua disposto da questa Corte (con sentenza del 13 gennaio 2022) -, in riforma della pronuncia della Corte di assise di Roma in data 24 settembre 2019, per quanto qui di interesse: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di omicidio (di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché di porto e detenzione di armi da sparo, entrambi aggravati, di cui ai capi B. e C. della rubrica, rideterminando in dieci anni di reclusione la pena allo stesso irrogata per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo A.; - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989), per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di incendio aggravato di cui ai capi E., F., e di acquisto di stupefacenti (per la successiva cessione), pure aggravato, di cui al capo H.; - ha ridotto la pena finale irrogata a [OSCURATO:PERSONA] a sei anni e sei mesi di reclusione, determinando in mesi sei di reclusione l'aumento per continuazione per il reato di estorsione di cui al capo R.; - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di rinvio; - ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1989) per i menzionati delitti di cui ai capi B. e C. della rubrica e l'aveva condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e con le pene accessorie di giustizia. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (che ha impugnato pure l'ordinanza in data 16 settembre 2022) e [OSCURATO:PERSONA], per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ha formulato tre motivi in relazione alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui ai capi B. e C., cui ha premesso l'indicazione degli elementi che il Giudice del rinvio (come già le Corti di merito che si erano già pronunciate nel presente procedimento) ha ritenuto condivisibili (inerenti all'esistenza dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Spada, alla collocazione criminale di essa anche in relazione alla causale degli omicidi in imputazione e alla centralità delle dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentando che - quantunque il Dociu sia stato qualificato come imputato di reato connesso (con la conseguente applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) - rispetto relazione alla fase esecutiva degli omicidi egli sarebbe essenzialmente un testimone oculare (difettando sia la connessione sia il collegamento probatorio tra la sua posizione e i crimini in discorso).2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza della motivazione, ad avviso del Procuratore generale pure apparente, con riguardo al contesto criminale, all'associazione mafiosa e al ruolo apicale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (solo apparentemente valutato) e alla causale del duplice omicidio. La Corte di merito sarebbe pervenuta alla statuizione liberatoria nei suoi confronti senza confrontarsi con più elementi decisivi, pur risultanti dal testo della sentenza (e prospettati al Collegio giudicante), ossia: la struttura verticistica dell'associazione facente capo a Carmine e [OSCURATO:PERSONA] (interlocutori di [OSCURATO:PERSONA], con cui hanno stretto alleanza dal 1992, proponendosi come consesso in grado di eliminare il gruppo avverso dei Baficchi), polarizzata attorno ai due (ai quali è stato attribuito - come in contestazione - un ruolo di direzione strategica e di decisione su tutta la vita del clan); e, per l'appunto, la causale dell'omicidio (ossia una questione di droga e di supremazia del gruppo Spada sul gruppo Baficchi). 2.1.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe pure apparente, in ordine all'assenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi, quale mandante e come «protagonista attivo della fase conclusiva dell'azione omicidiaria» in quanto: anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deliberato il duplice omicidio (come provato dal fatto che l'autore materiale Nader pochi minuti dopo il fatto si sia recato a casa del Dociu per inviarlo da [OSCURATO:PERSONA] secondo un piano concordato) e la Corte di merito sarebbe pervenuta a una diversa conclusione sulla scorta di mere ipotesi che esulano dall'ordinario modus operandi della criminalità organizzata ed omettendo di valutare che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di seguire i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] e di tenersi pronto ad accompagnare il Nader per commettere l'omicidio; difatti, [OSCURATO:PERSONA] attendeva sul balcone in quanto organizzatore dell'allontanamento del Nader, avvenuto con una vettura messa a disposizione dallo stesso Spada (e che non poteva che aver luogo con soggetti affidabili e, dunque, secondo una dettagliata pianificazione); in maniera illogica si sarebbe tratto dal disappunto di [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] della vettura del padre la sua estraneità al piano criminale (considerato che pochi giorni prima [OSCURATO:PERSONA], il Nader e [OSCURATO:PERSONA] erano andati di notte armati in giro per Ostia a bordo di un'automobile, secondo i Giudici di merito, perché erano in cerca delle vittime); infine, si sarebbe ignorata la «regola fondamentale per le organizzazioni criminali» secondo cui la violenza va palesata e, pertanto, «il clan Spada doveva eliminare» il Galleoni «in modo eclatante». 2.1.3. Con il terzo motivo è stata denunciata l'apparenza della motivazione in ordine alla valutazione dei riscontri al narrato di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - la qualità di imputato di reato connesso a lui attribuita dovrebbe «ritenersi sub-valente rispetto a quella di testimone oculare» (non essendo mai stato «imputato e/o condannato per nessun segmento di fatto legato al duplice omicidio»), con la conseguenza che per ottemperare al dictum della sentenza rescindente occorreva solo, in virtù del «cd principio di resistenza [...] verificare se le dichiarazioni del teste diretto Dociu», per l'appunto, resistessero rispetto ad elementi esterni in contrasto con esse; - la Corte di merito avrebbe esaminato superficialmente lo spessore dei riscontri, disconoscendo le prove logiche e dichiarative (segnatamente quanto rassegnato da altri collaboratori giustizia) idonee corroborare le dichiarazioni accusatorie; ed avrebbe svalutato la portata dei tabulati telefonici e la telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dopo la lite tra il Nader e il Franzese da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra); - non avrebbe assolto a quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo di ricorso nonché un motivo nuovo. 2.2.1. Con il ricorso sono state dedotte - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - l'assenza e la carenza (anche grafica) della motivazione sulla congruità della sanzione di sei mesi di reclusione determinata quale aumento per continuazione (rispetto a quella prevista per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso), in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 2.2.2. Con il motivo nuovo, in ragione dell'entrata in vigore - il 30 dicembre 2022 - della disciplina posta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha chiesto - in relazione alla detta pena di sei mesi di reclusione - l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., evidenziando come quest'ultima sia una norma sostanziale più favorevole e, quindi, operi anche per i fatti commessi anteriormente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. e neppure l'inammissibilità del ricorso ne precluderebbe il rilievo officioso, come si trarrebbe dalla giurisprudenza di legittimità. Qualora non si accedesse a tale interpretazione, è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d. Igs. 150/2022 in relazione agli artt. 3 e 117 della Carta fondamentale. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen. - ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, rassegnando che il Giudice del rinvio: avrebbe erroneamente ritenuto definitiva tale statuizione, quantunque la sentenza rescindente avesse ritenuto assorbite le relative censure; e avrebbe fatto riferimento soltanto al ruolo apicale nel sodalizio attribuito al ricorrente, non considerando invece gli ulteriori elementi indicati nella stessa sentenza rescindente (segnatamente i precedenti penali e il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA]). 2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (detto Marco) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo nuovo. 2.4.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e gli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 (`I e 335 stesso codice - si è censurata la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui ai capi B. e C., in quanto: - il Giudice distrettuale si sarebbe limitato ad assumere che la sentenza di annullamento con rinvio l'aveva già disattesa, e ciò quantunque la Corte di legittimità non avesse esaminato tutte le questioni sollevate al riguardo ed anzi avesse «asseverato» che il ricorrente non è stato iscritto nel registro degli indagati per detti reati nel proc. n. 47412/2015 R.G.N.R. (ossia quello nel quale ha riportato condanna) bensì nel procedimento n. 5933/2017 R.G.N.R. (già 4643/2013 R.G.N.R.); - dunque, la procedibilità dell'azione penale sarebbe condizionata alla riunione dei due procedimenti, dato negato dalla difesa sotto il profilo sia della «esistenza» del provvedimento di riunione (contestando che la mera annotazione della riunione sul frontespizio del n. 5933/2017 R.G.N.R. fosse stata solo asserita dalla Parte pubblica) sia della sua efficacia; - la sentenza rescindente non sarebbe stata esaustiva ma, avendo considerato l'annotazione sul frontespizio non il «fatto costitutivo della riunione» bensì la prova di essa (ossia di un provvedimento che l'aveva disposta) ed avendo omesso di statuire sull'esistenza di tale annotazione, non avrebbe determinato alcuna preclusione sul punto (in piena coerenza con i princìpi che oggi governano il giudicato e che hanno trovato espressione negli istituti di cui agli artt. 625-bis e 629-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcuna ragione per cui l'omessa considerazione di un motivo di ricorso possa fare «venire meno il giudicato» ma «risultare priva di effetti nel giudizio di rinvio» ossia prima del giudicato) ed anzi da essa sarebbe derivata la necessità che il Giudice del rinvio si pronunciasse sul punto (provvedendo sul primo motivo di appello), facendo applicazione del principio di diritto posto dalla Corte Suprema e compiendo «il controllo, squisitamente di merito, della corrispondenza al vero o meno» dell'assunto della difesa che ha negato che nel fascicolo processuale fosse presente la detta annotazione. 2.4.2. Con il secondo motivo, articolato in più punti, si è censurata la sentenza impugnata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - deducendo la violazione degli artt. 192, comma 3, 530, 627, comma 3, 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B. e C., denunciando l'inutilizzabilità ex artt. 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen. della deposizione resa dal commissario Aloisio all'udienza del 18 gennaio 2019 (nella parte in cui ha deposto sulle dichiarazioni rese da Dociu e [OSCURATO:PERSONA]). Ad avviso della difesa, il Giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto esclusa dalla sua disamina la verifica dell'attendibilità del Dociu a seguito della pronuncia rescindente, limitandosi ad individuare i riscontri alla sua chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] (riscontri indicati nel contesto, nel movente e negli episodi dei giorni 26 settembre e 19 novembre 2011) con un'argomentazione viziata. A. Il contesto, cui è stato assegnato in maniera opinabile un rilievo quasi decisivo, sarebbe stato ricostruito in maniera assiomatica (facendo riferimento alle attività illecite del clan Spada e al contrasto tra «gli Spada e il Galleoni, esponente dei Baficchi», riproponendo la stessa ricostruzione già compiuta nelle precedenti sentenze rese nel presente procedimento e mutuata acriticamente dalle ipotesi investigative); il duplice omicidio, tuttavia, sarebbe sproporzionato rispetto alla finalità ipotizzata (il controllo sulla via A. Forni, quale piazza di spaccio, trattandosi di un piccolo vicolo - «la vietta»); il ricorso aveva articolato specifiche doglianze al riguardo e la sentenza rescindente aveva semplicemente dato conto delle conclusioni dei Giudici di merito ritenendole immuni da censure sotto il profilo della logica, non avendo «accertato» - nel suo apprezzamento di legittimità - che il duplice omicidio fosse il mezzo perché gli Spada ottenessero il controllo sulla detta piazza di spaccio e non avendo analizzato funditus il tema, piuttosto imponendo al Giudice del rinvio di rinvenire spiegazioni e supporti concreti (anche sulla definizione del contesto), alla valutazione di attendibilità del Dociu, in relazione all'indicazione, da parte di Gibilisco, sia pure de relato, del secondo esecutore materiale nel Franzese (rispetto al quale possono individuarsi più moventi dell'omicidio), ipotesi in antinomia con la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la sentenza impugnata non si è confrontata (nonostante le allegazioni difensive), non considerando neppure che era stato disposto l'annullamento con rinvio non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, si era affermata «l'inconcludenza della [...] riferibilità degli omicidi al gruppo); la Corte di assise di appello non si sarebbe conformata al principio posto dalla pronuncia di annullamento, secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe pur se di livello apicale non è di per sé sufficiente a far presumere l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, poiché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da riscontro ambientale. B. Il movente. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha posto a monte dei due omicidi, quale antefatto di fondamentale importanza (anche sotto il profilo del movente immediato) la violenta lite tra Galleoni e Nader (il 26 ottobre 2011) che, secondo il narrato del Dociu, aveva avuto luogo nel garage del Galleoni e che era in progressione diacronica con un incontro tra il Galleoni e [OSCURATO:PERSONA] (presso il bar di via Forni); avrebbe equivocato pure la fonte di conoscenza del Dociu (che, in particolare, avrebbe appreso quanto accaduto il 26 ottobre 2011 da [OSCURATO:PERSONA]; come i precedenti Giudici di merito, avrebbe attribuito un rilievo decisivo al debito dell'Oliva sia verso gli Spada che verso il Galleoni per forniture di stupefacenti, quale origine del dissidio tra questi ultimi (rispetto al quale sarebbero peraltro sproporzionate le conseguenze, come pure rilevato dalla Corte di primo grado); la sentenza rescindente non aveva preso posizione sulle doglianze difensive (articolate con l'atto di appello e riproposte col ricorso), dovendosi ritenere che le abbia ritenute assorbite, pur indicando i criteri alla stregua dei quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto apprezzare la rilevanza del movente (chiarendo, a proposito del ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che esso non riveste mai un valore determinante per l'individuazione dell'autore del fatto) che, in effetti, non è elemento idoneo a colmare lacune dimostrative, potendo solo rafforzare un quadro indiziario solido; la Corte di merito non si è uniformata al dictum, senza neppure esaminare le questioni sollevate al riguardo dalla difesa (secondo cui in atti vi sarebbero tre versioni inconciliabili dell'accaduto, quella offerta dal Dociu, quella del Cardoni - fondata su voci correnti tra il pubblico - e quella tratta dall'intercettazione del colloquio intrattenuto in carcere da [OSCURATO:PERSONA] con i familiari, il cui tenore è stato travisato poiché egli nell'occorso ha ricevuto da loro informazioni apprese da un non meglio identificato «cognato»). C. La credibilità intrinseca del Dociu. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ritenuto di doversi limitare ad apprezzare la sussistenza di elementi di riscontro alla chiamata in reità del Dociu, nel presupposto erroneo che l'apprezzamento della sua credibilità ed attendibilità intrinseca fosse stata affermata in via definitiva dalla sentenza rescindente, così non dando corso a uno snodo essenziale della motivazione che invece avrebbe dovuto essere svolto secondo i parametri posti dalla giurisprudenza di legittimità e, per vero, espressi pure dalla decisione di annullamento (la quale non aveva formulato un giudizio sull'attendibilità del dichiarante, che non è il quid del giudizio di legittimità). La difesa ha pure richiamato le argomentazioni esposte nel primo motivo a proposito della mancanza di effetti preclusivi nel caso di annullamento con rinvio, qualora la sentenza rescindente abbia omesso di considerare le doglianze relative ai punti in discussione, come è accaduto in relazione alla credibilità soggettiva e oggettiva della chiamata in reità del Dociu (censurata sia nel precedente ricorso per cassazione sia nei motivi aggiunti) in quanto la pronuncia di annullamento aveva disatteso genericamente e apoditticamente la prospettazione difensiva con riferimento a tutti i collaboratori - evidenziando tra l'altro come non potessero prospettarsi letture alternative, cosa che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto -, nulla argomentando con specifico riferimento ai reati di cui ai capi B. e C. Ancora, si è dedotto che il Giudice del rinvio: senza esaminare gli atti di impugnazione, si sarebbe limitato - a proposito della credibilità del Dociu - a una sintetica ricapitolazione delle conclusioni cui erano pervenuti i precedenti Giudici di merito (che avevano finito col trarre l'intraneità al sodalizio mafioso del dichiarante dalle sue sole parole restate prive di riscontro, in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) ed anzi in contrasto con altri elementi (quali le determinazioni del pubblico ministero rispetto alla sua iscrizione nel registro degli indagati e l'esito dei relativi procedimenti); ed avrebbe affermato che le sue propalazioni avevano avuto ad oggetto anche episodi sconosciti agli inquirenti di cui erano ignoti gli autori senza considerare che - alla luce della condanna definitiva a trenta anni di reclusione - il Dociu non avrebbe potuto trarre alcun pregiudizio dalle dichiarazioni contra se in ragione del disposto dell'art. 78 cod. pen. e che egli comunque ha compiuto una chiamata in reità (e non in correità), con quel che ne conseguirebbe in ordine ai criteri di valutazione di essa. D. La credibilità estrinseca del Dociu. Ad avviso della difesa, l'apprezzamento di essa da parte del Giudice del rinvio sarebbe contenuto solo nella scarna considerazione che il dichiarante ha descritto la dinamica del fatto in tutte le fasi esecutive e nell'assunto secondo 8 L /1 cui la sentenza di annullamento avrebbe affermato in via definitiva la sua attendibilità intrinseca. Dunque, non avendo la Corte Suprema affrontato il tema dell'attendibilità estrinseca (oggetto di specifiche censure difensive) e non ricorrendo preclusioni nel giudizio di rinvio - secondo quanto già esposto -, ricorrerebbe non solo una violazione di legge, perché tale apprezzamento non è stato compiuto dalla sentenza impugnata, ma anche una mancanza di motivazione su tale snodo fondamentale, palesato dal fatto che nessuno dei Giudici di merito ha fornito la ricostruzione della dinamica rispetto alla quale parametrare la coerenza del narrato del Dociu, essendosi essi limitati a tentare di superare le discrasie del suo narrato (sia rispetto alla parte del corpo della vittima attinta dallo sparo, sia a proposito della presenza dell'Antonini all'interno del bar di via Forni) ad onta di quanto dallo stesso dichiarante rappresentato nel corso dell'esame da parte della difesa e degli elementi in contrasto con il suo narrato presenti in atti (le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del dialogo intrattenuto con il fratello, la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la sua consulenza acquisita col consenso delle parti, i rilievi operati dalla polizia giudiziaria). E.1. I riscontri esterni: i fatti del 26 ottobre e del 18 novembre 2011. La sentenza impugnata, a fronte del dictum della Corte Suprema - che imponeva la verifica della sussistenza di riscontri esterni al narrato del Dociu, al fine di poter affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - ha valorizzato l'episodio accaduto il 26 ottobre 2011 negli stessi termini (anche letterali) delle decisioni di merito precedenti all'annullamento, così violando il principio posto dalla sentenza rescindente. Peraltro, quest'ultima aveva perimetrato il campo di ricerca dei possibili riscontri (indicando gli elementi da approfondire), includendovi pure l'episodio nel 26 ottobre (perché era presente anche [OSCURATO:PERSONA], come esposto pure nella sentenza impugnata che erroneamente al riguardo ha parlato di un «litigio» laddove ha avuto luogo un tentativo di omicidio in danno del Galleoni, ucciso in seguito, tanto che nei confronti del Nader era stata emessa ordinanza cautelare per tale delitto, rimasta ineseguita). Tuttavia, i Giudici di merito non avrebbero mai spiegato come tale pregresso episodio possa costituire una conferma dell'accusa del Dociu, che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] - estraneo al fatto del 26 ottobre - il successivo omicidio del Galleoni, peraltro a fronte della «c.d. pista Franzese» (di cui si dirà oltre), potendo piuttosto corroborare la chiamata in correità del Franzese per gli omicidi da parte del Gibilisco (ipotesi alternativa rispetto all'attribuzione dei fatti a [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza rescindente aveva mandato di verificare al Giudice del rinvio). Pure l'episodio del 18 novembre 2011 (di tre giorni precedente agli omicidi) è stato ritenuto dal Giudice del rinvio un riscontro per il tramite della medesima argomentazione già resa dai Giudici di merito e oggetto di annullamento con rinvio, così violando anche al riguardo il principio posto dalla sentenza rescindente, tenuto peraltro presente che la necessità di riponderare tale episodio era legata al fatto che nell'occorso il soggetto controllato dalla polizia (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e al Nader, a bordo di una Fiat 500) e colto in possesso di un'arma era il Franzese; senza contare che il controllo - come esposto nella sentenza impugnata - è stato compiuto alle 0:45 nei pressi del garage (di via del Sommergibile) del Galleoni, dal quale r egli si era allontanato da giorni (come riportato dal Dociu e da [OSCURATO:PERSONA]) e nel quale comunque a quell'ora non si sarebbe trovato (poiché egli era il gestore del garage ma il custode era [OSCURATO:PERSONA], come da quest'ultimo riferito alla Corte di assise). E la sentenza impugnata non ha in alcun modo argomentato sull'attitudine di tale episodio a costituire un riscontro individualizzante a carico di [OSCURATO:PERSONA] e non anche del Franzese, difettando pure la motivazione sul punto. E.2. I riscontri esterni: la presenza del Dociu sul luogo dei delitti all'atto della loro consumazione. Nonostante quanto esposto dalla sentenza rescindente, che aveva chiarito come la presenza in loco non avrebbe potuto trarsi dal solo narrato del collaboratore, ma avrebbe richiesto riscontri esterni ed evidenziato pure la sommarietà valutativa dei tabulati telefonici (che, in effetti, non riscontrerebbero affatto la sua presenza), il Giudice del rinvio avrebbe commesso il medesimo errore su cui si è fondato l'annullamento, valorizzando la circostanza che il telefono del Dociu (come dallo stesso riferito) fosse spento in concomitanza con l'azione omicidiaria, così finendo col riscontrarne la deposizione con lo stesso contenuto di essa, peraltro travisando la prova, considerando un riscontro l'aderenza del suo narrato alle modalità del fatto, il che è un error iuris a prescindere dal fatto che - come rilevato - tale aderenza è stata erroneamente affermata. E.3. I riscontri esterni: il colore dell'auto degli assassini. Anche al riguardo la sentenza rescissoria non si sarebbe uniformata al dictum della pronuncia di annullamento, fondando nuovamente l'assunto che gli assassini avessero utilizzato un'automobile grigia (la [OSCURATO:PERSONA] appartenente a [OSCURATO:PERSONA]) sulle dichiarazioni dello Zabaia (che, invece, erano state ritenute inidonee a tal fine dalla Corte di cassazione, con la conseguente preclusione per la Corte di merito che avrebbe potuto giungere alla stessa conclusione solo sulla base di prove diverse), peraltro traendole da quanto da lui riferito in sede di sommarie informazioni (inutilizzabili ai fini della decisione) e non confermato in dibattimento e, comunque, travisandone il contenuto; inoltre, risulta in atti che nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] avesse in uso un altro veicolo (Fiat 500) e che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata trasferita a Isernia (nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]). E.4. I riscontri esterni: contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il Nader (e il ritenuto interessamento del primo perché quest'ultimo non rientrasse in Italia). Anzitutto, l'assistenza a un soggetto dopo che ha commesso un delitto non è ex se indice del concorso (potendo rilevare eventualmente sub specie del favoreggiamento), nell'ambito di un sodalizio, potrebbe essere indice dell'assistenza tra gli associati ed essa comunque non potrebbe essere riscontro individualizzante se non nei confronti dello specifico soggetto che ha posto in essere tale attività. In ogni caso, la sentenza rescissoria avrebbe disatteso quanto disposto dalla decisione di annullamento poiché avrebbe ritenuto provata la fuga all'estero del Nader per il tramite delle sole dichiarazioni del Dociu (che, invece, avrebbero dovuto essere riscontrate da tale dato), non potendosi valorizzare - come ha fatto la Corte di merito - gli esiti dell'attività di intercettazione alla luce di quanto ritenuto dalla sentenza rescindente e, comunque, traendosi7) dallo stesso narrato del Dociu che [OSCURATO:PERSONA] non disponeva neppure del numero di telefono del Nader (che peraltro avrebbe potuto essersi allontanato a seguito del tentato omicidio commesso in precedenza, per cui era stata emessa nei suoi confronti ordinanza cautelare) e non è stato colui che lo ha contattato mentre era all'estero (poiché è stato il Dociu a chiamarlo); né potrebbe soccorrere il generico rinvio da parte della sentenza impugnata agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria dai quali (alla luce della deposizione dell'ufficiale escusso in dibattimento) si trarrebbe solo la conoscenza dei luoghi da parte del Dociu. E.5. I riscontri esterni: la conversazione del 10 aprile 2011. Da essa la Corte di merito avrebbe tratto il «preoccupato interessamento» di [OSCURATO:PERSONA] per il viaggio del Nader, riproponendo quasi testualmente quanto esposto nella sentenza di primo grado e travisandone il tenore, sotto il profilo sia del contenuto sia dell'attribuzione delle espressioni ai soggetti che hanno intrattenuto il dialogo, anche al riguardo non rispettando il principio posto dalla sentenza di annullamento e argomentando in maniera viziata. E.6. I riscontri esterni: le deposizioni dei fratelli del Nader e l'inutilizzabilità della deposizione del commissario Aloisio del 18 gennaio 2019. Erroneamente sarebbe stato considerata un riscontro tale deposizione perché l'ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe testimoniato de relato su quanto appreso dal Dociu e dai fretelli del Nader; inoltre, la frase (attribuita a uno di questi ultimi) - secondo cui il loro congiunto «era scappato perché aveva ucciso insieme ad un altro "zingaro" di Ostia» - non potrebbe riferirsi con chiarezza ad [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso - come si trae dalle deposizioni dibattimentali dei fratelli del Nader - costoro non risultano aver fatto riferimento al concorso negli omicidi di uno «zingaro». E.7. I riscontri esterni: «la kebabberia del [OSCURATO:PERSONA] come rifugio» di [OSCURATO:PERSONA] dopo gli omicidi. Al riguardo, il ricorso non muove alcuna censura alla sentenza rescissoria che non avrebbe dato corso alla verifica indicata dalla sentenza rescindente: la difesa si è limitata ad assumere che erroneamente quest'ultima pronuncia avrebbe attribuito al Dociu tale indicazione, invece espressa dal commissario Aloisio e frutto di una sua personale convinzione. E.8. I riscontri esterni: il tentativo di contatto di [OSCURATO:PERSONA] con il Nader il 7 marzo 2012. Anche sul punto la difesa non ha sollevato censure verso la sentenza impugnata che non ha affatto valorizzato tale dato, a differenza di quanto fatto erroneamente dalle decisioni di merito precedenti, che - afferma il ricorso - non può più essere recuperato in questa sede. F. Gli elementi che determinerebbero un ragionevole dubbio sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. F.1. «La pista Franzese». Nonostante quanto esposto dalla sentenza rescindente, sarebbe stata vagliata in maniera superficiale l'attribuzione degli omicidi al Franzese, preferendo la chiamata in reità del Dociu (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quella del Gibilisco (nei confronti, per l'appunto, del Franzese) solo perché quest'ultima sarebbe de relato, dato ex se non decisivo - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - e nonostante gli elementi che deporrebbero per la credibilità del Gibilisco e non invece per quella del Dociu e i riscontri al narrato del primo.F.2. L'esito degli esami ematologici. Neppure la sentenza rescissoria avrebbe argomentato sull'esito degli esami compiuti sui reperti rinvenuti sul luogo del delitto, in ordine ai quali ha deposto in giudizio la dott. [OSCURATO:PERSONA] (del Servizio di Polizia scientifica di Roma) e da cui sono emersi elementi (segnatamente una traccia ematica non riferibile né alle vittime né agli imputati, compreso il ricorrente) totalmente ignorati, atti a ingenerare un ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. G. «Gli elementi di riscontro negativo alla chiamata in reità». G.1. La presentazione alla polizia giudiziaria del Dociu e di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha dedotto che il Dociu avrebbe mentito nel narrare quanto accaduto il giorno degli omicidi, in particolare in ordine alla sua presentazione alla polizia giudiziaria (cui era obbligato) e all'ora di essa; la sentenza rescindente non si sarebbe espressa sul punto, dunque non si sarebbe creata alcuna preclusione ed anzi il Giudice del rinvio avrebbe dovuto affrontare il tema ma ha erroneamente ritenuto di esservi esonerato poiché esso sarebbe stato inerente all'attendibilità intrinseca del dichiarante già valutata nei precedenti giudizi di merito e «riaffermata» dalla sentenza di annullamento, quantunque esso attenga anche alla «credibilità estrinseca». Peraltro, il Dociu avrebbe mentito pure sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'obbligo di presentazione (cui pure era sottoposto) nei giorni immediatamente successivi agli omicidi, profilo sul quale non si sono espressi né i Giudici di merito (compresa la Corte del rinvio) né la sentenza rescindente. G.2. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe neppure stata tenuta in considerazione la testimonianza in discorso, peraltro riscontrata, che ha smentito il Dociu sulla dinamica del fatto. La sentenza rescindente, al riguardo, aveva implicitamente censurato le decisioni di merito avendo ritenuto superficiale e irrazionale la disamina dei riscontri esterni (compresa la presenza del Garinei in loco, negata da quest'ultimo e affermata dal Dociu) ed aveva espressamente accolto il motivo di ricorso con il quale si era censurata la mancata riassunzione della testimonianza del Garinei; purtuttavia, il Giudice del rinvio si è limitato a riproporre sul punto il medesimo percorso argomentativo in relazione al quale era stato disposto l'annullamento e a negarne l'audizione in ragione della sua plausibile reticenza (generata dall'assoggettamento omertoso da parte del clan Spada) così violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e incorrendo pure in un vizio di motivazione. 2.4.3. Con il terzo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), 627, comma 3, 628, comm a2, cod. proc. pen. - si è censurata la sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo come - nonostante quanto disposto dalla sentenza rescindente - la Corte di merito (che ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi B. e C., ma lo ha assolto dalle imputazioni di cui ai capi E., F, H.) abbia omesso di riconsiderare la concedibilità di esse, così essendosi determinato sia un difetto di motivazione sia la violazione del principio di diritto posto dalla pronuncia di annullamento.2.4.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - si è criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la durata dell'isolamento diurno, nonostante la pronuncia rescindente avesse censurato la prima decisione di appello per non averla ridotta a seguito dell'assoluzione dell'imputato per i delitti di cui al capo N. e nonostante la stessa sentenza rescissoria lo abbia assolto pure dalle imputazioni di cui ai capi E., F., H. 2.4.5. Con il quinto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., nonché richiamando gli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. - si è censurata la mancata riassunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contrasto con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], richiamando quanto già dedotto (con il secondo motivo, al punto G.2) e rappresentando che l'ordinanza con la quale la Corte di merito non ha ammesso la rinnovazione dell'istruttoria sarebbe del tutto assertiva e priva di motivazione, nonostante il dictum della sentenza rescindente e nonostante la richiesta fosse stata avanzata con uno specifico motivo di appello, così riproducendo lo stesso errore compiuto dalla decisione di secondo grado annullata ed escludendone erroneamente la testimonianza in ragione del timore del Garinei che avrebbe compromesso anche la nuova deposizione (come già quella resa innanzi al Giudice di primo grado), ossia valutandone il contributo dichiarativo prima della sua escussione in via del tutto ipotetica. 2.4.6. Con il motivo nuovo sono state prospettate - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per non essersi il Giudice del rinvio uniformato, al riguardo, al dictum della sentenza rescindente e l'omessa argomentazione su temi specificamente prospettati dalla difesa. Ad avviso della difesa (che ha pure richiamato tutti i motivi e le censure contenuti nel ricorso principale), il Giudice del rinvio - nonostante quanto disposto dalla pronuncia di annullamento - sarebbe incorso nei medesimi vizi che erano già stati in precedenza censurati, considerando erroneamente riscontri esterni della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi elementi quali: il contesto e le dinamiche dell'associazione denominata clan Spada, ritenuti in maniera congetturale e assertiva elementi atti ad individuare quale partecipe materiale degli omicidi l'odierno ricorrente; nonché gli episodi avvenuti il 26 ottobre 2011 e il 19 novembre 2011 che, come esposto nel ricorso, deporrebbero piuttosto in senso contrario. Ancora, la difesa ha rimarcato come il Dociu non abbia saputo indicare il modello del veicolo di marca Opel impiegato in occasione dell'omicidio (che pure avrebbe dovuto conoscere bene), fermo restando che risulta paradossale che taluno si rechi a commettere omicidi con l'auto del proprio padre (e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] consta che circolasse con una Fiat 500), che tale dato non potrebbe costituire riscontro individualizzante del narrato del Dociu; e sul punto la sentenza impugnata avrebbe svolto un ragionamento circolare.Inoltre, la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le allegazioni relative al [OSCURATO:PERSONA] (dove, secondo il Dociu, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto accesso da un ingresso diverso da quello sulla via Forni, dato incompatibile con il fatto che l'esercizio all'epoca fosse in fase di ristrutturazione ed era utilizzabile solo tale ultimo ingresso); sarebbe singolare che [OSCURATO:PERSONA], a differenza del Nader, dopo aver commesso un omicidio in pieno giorno, a viso scoperto e con una macchina di famiglia, sia rimasto nello stesso quartiere, nella stessa abitazione, senza mutare in nulla le sue precedenti abitudini di vita, ottemperando pure all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto; sarebbe congetturale ed apodittica la motivazione sui contatti intervenuti, mesi dopo gli omicidi, tra [OSCURATO:PERSONA] e Nader, inidonei a costituire riscontro della partecipazione del ricorrente ai delitti; sarebbe stata superficiale ed assertiva la disamina della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che parimenti non può costituire riscontro come non possono esserlo quelle di Saltallà e Gibilisco. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha ribadito e articolato censure relative all'individuazione e alla valutazione - da parte del Giudice del rinvio - degli elementi di riscontro alla chiamata in reità (con riguarado agli episodi del 26 ottobre 2011 e del 19 novembre 2011, al colore dell'auto usata da chi ha agito, ai contatti tra il ricorrente e il Nader dopo gli omicidi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo che la Corte di merito sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'ad. 192, comma 3, cod. proc. peri., del dictum della sentenza di annullamento con rinvio e, comunque, secondo un iter argomentativo viziato (che avrebbe travisato gli elementi in atti e non avrebbe neppure vagliato le prospettazioni difensive relative a una distinta ricostruzione dei fatti e, segnatamente, alla c.d. «pista Franzese»). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi del Procuratore generale, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; sono, invece, fondati - nei limiti di seguito esposti - il secondo motivo e il motivo nuovo articolati nel suo interesse, con assorbimento delle rimanenti censure. 1. I motivi di ricorso della Parte pubblica possono essere trattati congiuntamente. In essi non possono ravvisarsi compiute censure di legittimità poiché hanno prospettato un'alternativa ricostruzione di fatto sulla scorta di un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure effettivamente denunciarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), profilo rispetto al quale anzi l'impugnazione contiene assedi generici, segnatamente nella parte in cui ha fatto rimando alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (per nulla specificate) che avrebbero corroborato le dichiarazioni accusatorie. Non occorre, poi, dilungarsi sull'erroneità della prospettazione del ricorso nella parte in cui ha inteso attribuire al dichiarante Dociu, imputato in procedimento reato connesso, il cui narrato, come espressamente statuito dalla sentenza rescindente richiede una corroboration secondo il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., un ruolo sostanziale diverso - vale a dire quello di testimone. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; hanno al contempo precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; cfr. pure condivisibilmente Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01: «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.»). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha determinato in sei mesi di reclusione la pena irrogata per il reato di estorsione di cui al capo R., quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (della pena irrogata per il delitto di associazione di tipo mafioso) ritenendo che l'esclusione della contestata aggravante abbia «ridimensionat[o] la gravità del fatto»: tale motivazione è congrua poiché l'aumento - rispetto allo spazio edittale posto dall'art. 629, comma 1, cod. pen. (ossia, quanto alla pena detentiva che qui rileva, la reclusione da cinque a dieci anni), con evidenza esclude che abbia avuto luogo un cumulo materiale, ragion per cui la prospettazione difensiva (che non ha neppure assunto che si siano superati i limiti di cui all'art. 81 cod. pen.) è manifestamente infondata. 3. Il motivo nuovo presentato nell'interesse del Rutilo è inammissibile. L'art. 20-bis cod. pen., come novellato dal d. Igs. 159/2022, consente la sostituzione delle pene detentive brevi con quelle disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la durata della pena irrogata non sia superiore a quattro anni, per la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, a tre anni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, a un anno per la pena pecuniaria sostitutiva. L'art. 53, ult. comma, legge n. 689 cit., nel testo pure novellato dallo stesso decreto, prevede che «ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale»: come esplicitato nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto n. 150 cit., tale ultima modifica è correlata all'aumento fino a quattro anni della pena detentiva passibile di sostituzione, che il Legislatore ha considerato il «limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - [che] non potrà in ogni caso essere superato»; l'art. 53, comma 3, cit. è stato modificato (nei termini appena indicati) proprio perché lo stesso limite non possa essere esorbitato nel caso di concorso di reati (nel quale, a fronte di una pena di quattro anni per il reato più grave, potrebbe irrogarsi una pena detentiva fino al triplo, ossia fino a dodici anni: cfr. art. 81, comma 1, cod. pen.). Inoltre, per quel che qui rileva, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 59, comma 1, lett. d), legge 689 cit.). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di sei anni e sei mesi di reclusione - che, dunque, esorbita il limite di anni quattro - per i delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di associazione di tipo mafioso, usura aggravata ex art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), contemplati dall'art. 4-bis cit., oltre che per estorsione. Il che palesa la manifesta infondatezza del motivo in esame. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata oggetto di censura con l'impugnazione presentata nel suo interesse avverso la sentenza di appello annullata da questa Corte; e tale ordine di censure è stato ritenuto assorbito dalla sentenza rescindente. Pertanto, la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ha assunto che l'esclusione delle attenuanti in discorso fosse una statuizione divenuta definitiva: invero, «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01, la quale ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). Tuttavia, tale errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e va qui rettificato nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.). Difatti, la decisione impugnata ha pure affermato che le circostanze attenuanti generiche comunque non sarebbero concedibili al ricorrente in ragione della sua pericolosità sociale, rimarcando come egli sia inserito in posizione apicale in un contesto criminoso di elevato allarme sociale. E rispetto a tale argomentazione - con la quale pure la Corte distrettuale ha indicato l'elemento posto a sostegno della sua statuizione (cfr. Sez. 2, n. 23903 t del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che in tal modo sarebbero stati pretermessi elementi indicati nella sentenza rescindente che, in ragione del già rilevato assorbimento non ha posto alcun dictum rilevante ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. al riguardo; e del tutto generico nella parte in cui ha richiamato - a sostegno della censura qui mossa, quali elementi non considerati dal Giudice di secondo grado - i precedenti penali e il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione. 5. il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La sentenza rescindente ha disatteso le «questioni processuali relative alla pluralità di procedimenti iscritti», ivi comprese quelle sollevate da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 88 s.), richiamando le censure già riportate nel corpo della decisione (che ha fatto espresso riferimento pure alla mancanza (o alla mancata dimostrazione dell'emanazione) di un formale e specifico provvedimento di riunione (del procedimento n. 5993/2017 R.G.N.R. a quello n. 47412/2015 R.G.N.R.; cfr. p. 27 s.; cfr. p.45 s., sub 8.18). In particolare, la detta pronuncia di legittimità: - ha dato conto - per quel che qui interessa - del fatto che i Giudici di appello avessero ritenuto che il procedimento n. 5993/2017 R.G.N.R., a seguito della riapertura delle indagini, era «stato certamente riunito a quello n. 47412/2015 R.G.N.R.» (nel quale è stata resa la sentenza impugnata), «con provvedimento sussistente e documentato dall'annotazione sul frontespizio del fascicolo n. 5993/17, atto sicuramente efficace, seppur privo di data» (ivi, p. 92); - e ha ritenuto che le doglianze difensive non fossero atte «a vulnerare i passaggi essenziali» dell'appena esposta argomentazione esposta dalla Corte di secondo grado. Ciò posto, la giurisprudenza ha già chiarito che: - può ricorrere un errore di fatto, nella forma dell'omissione, «quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse» (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01), e ciò «sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso», vale a dire quando l'omesso esame di essa «conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01, che richiama ex plurimis Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01, e Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113 - 01); - viceversa, «l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso» (Sez. 2, n. 53657/2016, cit.).Ne deriva che: - la sentenza rescindente non è incorsa in alcun errore di fatto, avendo ritenuto infondata la censura de qua, espressamente condividendo l'iter argomentativo esposto al riguardo nella sentenza di secondo grado (che ha annullato sotto un diverso profilo); - e la sentenza rescissoria qui impugnata correttamente ha ritenuto precluso l'ordine di doglianze in parola. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione. 6. Il secondo motivo di ricorso e il motivo nuovo articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di seguito esposti. La sentenza rescindente aveva annullato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi B. e C., pur ritenendo che la valutazione di attendibilità e credibilità dell'imputato in procedimento connesso Dociu, compiuta dalla Corte territoriale, resistesse alle censure difensive, poiché aveva ritenuto che queste ultime fossero fondate in relazione alla necessità di riscontri esterni al suo narrato, imposta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. A tale ultimo riguardo la pronuncia di annullamento aveva evidenziato un vizio motivazione con precipuo riferimento alla identificazione dell'autovettura impiegata dai sicari (segnatamente, in relazione all'utilizzazione di una Opel di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la narrazione del Dociu non poteva dirsi corroborata da dichiarazioni di Zabava), alla sommaria valutazione dei tabulati telefonici, alla necessità di affrontare compiutamente il tema del contrasto tra il narrato del Dociu e quello dell'altro collaboratore Gibilisco (che ha individuato uno degli esecutori materiali in Franzese e non in [OSCURATO:PERSONA]). Ad avviso del Collegio è dirimente osservare che il Giudice del rinvio non si è uniformato a tale dictum. Difatti, la sentenza impugnata: - ha riportato taluni elementi relativi all'antefatto dell'azione omicidiaria, non riconducibili direttamente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai delitti, secondo quanto esposto nel medesimo provvedimento (ciò è a dirsi con riferimento alla lite del 25 ottobre 2011, relativa a crediti contratti da [OSCURATO:PERSONA] «sia con la famiglia Spada» sia con Galleoni, alla sparatoria del 26 ottobre 2011, rispetto alla quale si dà conto della presenza in loco di [OSCURATO:PERSONA], che ha contattato altri membri della famiglia Spada, alle intercettazioni dei dialoghi di [OSCURATO:PERSONA], richiamate senza riferirle al fatto del ricorrente; alla mediazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare l'epilogo violento del contrasto, in cui non si coglie un riferimento, nella sentenza, a [OSCURATO:PERSONA]); - quanto alla vettura impiegata dai rei, ha riproposto il medesimo ordine argomentativo già ritenuto inadeguato dalla decisione di annullamento, attribuendo rilievo alle dichiarazioni di Zabava (che ha confermato solo il colore del veicolo, riferito dal Dociu, ma nulla ha saputo esporre sul modello al fine di comprendere se esso fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA]); - ha richiamato l'indicazione di uno dei rei, da parte del fratello del Nader, nello «zingaro di Ostia», per escludere che tale espressione potesse riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] (napoletano), 1,1 così negando rilevanza alla chiamata in reità di quest'ultimo da parte del Gibilisco (in vece di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal Dociu), non avendo esposto tuttavia alcuna ragione per cui tale espressione sia riferibile a [OSCURATO:PERSONA]; - ha fatto menzione degli accertamenti relativi alle celle agganciate dal telefono cellulare del Dociu per evidenziare come essi non sconfessassero il nucleo essenziale del suo narrato, il che tuttavia non equivale ad attribuire a tali dati il carattere di riscontro delle sue propalazioni in ordine alla responsabilità del ricorrente (come la stessa sentenza ha rilevato); - ha fatto riferimento ai contatti telefonici successivi tra [OSCURATO:PERSONA] e Nader, sempre sulla scorta del narrato (da riscontrare) del Dociu, non spiegando in cosa consisterebbero gli elementi che lo corroborerebbero in ordine allo specifico fatto del ricorrente (menzionando genericamente l'attività di indagine svolta), spiegazione che non può trarsi neppure dal riferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] al costo del biglietto aereo per l'Egitto (nel corso di un dialogo intercettato il 1° marzo 2012) e dalla sua lettura come un dato dimostrativo «di un suo pieno coinvolgimento nella vicenda»); - infine, ha valorizzato la circostanza che una vettura intestata a [OSCURATO:PERSONA] (padre di Ottavio) sia stata colta il 19 novembre 2011 nei pressi del garage della vittima [OSCURATO:PERSONA], con a bordo tuttavia il Nader e [OSCURATO:PERSONA], al quale ultimo è stata attribuita la disponibilità dell'arma da fuoco rinvenuta sul veicolo e che - come esposto - è stato indicato dal Gibilisco come uno dei sicari (in luogo di [OSCURATO:PERSONA]); e ne ha tratto la dimostrazione della collaborazione tra il Nader (indicato sia dal Dociu sia dal Gibilisco come uno dei sicari) e [OSCURATO:PERSONA], prediligendo la narrazione del Dociu (in ordine alla responsabilità del ricorrente) rispetto a quella del Gibilisco (propalante de relato), senza chiarire compiutamente le ragioni per cui tale dato (atto a corroborare la versione del Gibilisco) confermasse invece l'accusa al ricorrente. In tal modo non ha correttamente corroborato le dichiarazioni accusatorie mediante i prescritti riscontri esterni che, per costante giurisprudenza, devono individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé che - pur non dovendo costituire una prova autosufficiente della colpevolezza (Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01) - siano riferibili all'imputato ed alla contestazione elevata nei suoi confronti (cfr. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01; cfr. pure SU., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, n.m.; fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale»: Sez. 5, n. 36225/2015, cit.). In altri termini, nell'iter argomentativo sopra esposto, non sono stati individuati autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni del Dociu a carico del ricorrente che costituiscano il necessario completamento della chiamata di correo poiché hanno ad oggetto direttamente la sua persona e sono dotati di idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, ossia riguardano sia il fatto reato sia la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800-01). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Sono assorbite le ulteriori censure. 7. Non deve disporsi la condanna degli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili che ne hanno fatto richiesta: - quanto a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'accoglimento del suo ricorso; - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché hanno presentato censure relative al solo trattamento sanzionatorio, ossia a profili estranei agli interessi ci
Sentenza Cassazione n. 41719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris