CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44613/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Trieste; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. P.G., K. Tassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso in data 2 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena detentiva determinata con provvedimento n. 2018/408 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone del 31 dicembre 2018. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che la richiesta era relativa all'esecuzione di una pena irrogata per diversi titoli di reato (concorso in furto aggravato, detenzione di arnesi atti allo scasso, rapina impropria, aggravata dalla recidiva, lesioni personali aggravate e violazione del foglio di via) e che, a carico del condannato, risultavano altri precedenti penali, per fatti commessi fino al 2015, nonché procedimenti pendenti per estorsione aggravata e concorso in indebito utilizzo di carte di credito, commessi nel novembre 2013. Infine, il provvedimento ha valorizzato, ai fini del pronunciato diniego, l'esposizione finanziaria che risulta assunta dal condannato per intraprendere l'attività economica (gestione di una gelateria nel centro di Pordenone per la quale aveva ricevuto un finanziamento), nonché la carenza di prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 1.200,00 in favore della persona offesa, a titolo di acconto (non potendo riferire con certezza la paternità della scrittura prodotta al Pavan per le ragioni illustrate a pag. 2), rilevando che il carico di pena da espiare e la tipologia di uno dei delitti per i quali Pavan ha riportato condanna., impongono il rigetto della misura alternativa. 2.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. 2.1.Con riferimento alla prima delle rationes decidendi, si deduce che l'indicazione del finanziamento ricevuto come esposizione dal punto di vista finanziario tale da indurre alla commissione di altri reati sarebbe basata su una mera illazione, oltre che priva di riferimento alle risultanze della relazione UEPE. Da questa emergerebbe, invece, che, per l'attività lavorativa e per il finanziamento, Pavan avrebbe ricevuto sostegno dai familiari e che questi aveva integralmente risarcito il danno alla persona offesa. Si tratta di osservazioni per le quali non vi sarebbe alcuna motivazione da parte del Tribunale. 2.2.Con riferimento alla pena da espiare e alla tipologia di uno dei delitti per i quali Pavan ha riportato condanna, si osserva che le condotte non sono state poste in essere dal condannato, il quale avrebbe tenuto una condotta meramente passiva e avrebbe ottenuto il riconoscimento della partecipazione di minima entità. Inoltre, si afferma che Pavan ha risarcito la persona offesa e che, se i precedenti penali e giudiziari sono un elemento della valutazione da compiere ai fini dell'affidamento in prova, deve essere considerata anche l'indagine socio- familiare svolta dall'UEPE che, nella specie, sarebbe stata del tutto ignorata. Si sottolinea, infine, che gli ultimi fatti sono risalenti al 2014 e che vi sono evidenti segnali di un proposito di resipiscenza e dell'evoluzione positiva della personalità del condannato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 Collegio osserva che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalitàle la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, di tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602), ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 2.Ciò premesso, si rileva che il Giudice di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha svolto un giudizio prognostico negativo, conformemente ai parametri fissati da questa Corte di legittimità, quanto alle probabilità di esito favorevole della misura, avendo sottolineato l'inadeguatezza dell'attività lavorativa che si intende intraprendere, rispetto alla quale si sottolinea il cospicuo investimento connesso all'avvio della gestione e, dunque, la consistente esposizione finanziaria in considerazione della contingenza economica attuale. Si tratta di circostanza avversata con il ricorso deducendo argomenti in fatto (esistenza di aiuto economico assicurato dai familiari), non riesaminabili da questa Corte in sede di legittimità. Si sono posti a base dell'esame svolto, poi, con ragionamento immune da illogicità manifesta, i precedenti penali e giudiziari, sottolineandone la gravità in quanto relativi a plurimi delitti di lesioni personali, rapina impropria, estorsione e concorso in uso indebito di carte di credito, nonché si è valutata l'esistenza di precedenti penali anche successivi al 2014 (con riferimento a due furti aggravati del 4 e 11 febbraio 2015), diversamente da quanto dedotto dalla difesa. Oltre a ciò, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, proprio nell'ambito del sollecitato giudizio positivo sulla presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova, l'assenza di elementi favorevoli, quest'ultima fondata su un giudizio di fatto, adeguatamente e logicamente motivato, non censurabile, quindi, in sede di legittimità. Invero, il Tribunale da atto dei diversi rinvii della procedura per verificare, tramite l'UEPE di Udine, se era possibile predisporre un programma e, comunque, non rende conto dell'esistenza di un programma di trattamento risocializzante, cui nemmeno il ricorso fa riferimento. Il provvedimento, infine, evidenzia l'incerta riferibilità al condannato della scrittura prodotta a dimostrazione dell'avvenuto parziale risarcimento di parte del danno. Si tratta di circostanza avversata dalla difesa attraverso la produzione di documenti anche successivi al provvedimento impugnato (cfr. dichiarazioni della persona offesa Agnoletto del 4 marzo 2021) che, in definitiva, richiederebbero da parte di questo Collegio un esame di merito, non consentitRe che, comunque, non attingono, con la necessaria specificità, il punto della motivazione del giudice di sorveglianza quanto alla riferibilità al condannato della produzione documentale. Alla stregua di tale ragionamento appare, dunque, non fondata anche la censura relativa al dedotto omesso esame delle condotte tenute dal Pavan dopo quelle per le quali è in esecuzione la pena in relazione alla quale si chiede la misura alternativa. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento