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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12809-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].UNIPERSONALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2539/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 3511/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA] per omessi contributi relativi a pretesi contratti di agenzia stipulati tra la società e vari suoi incaricati di effettuare vendite a domicilio.

La Corte d'appello, dopo aver premesso che il venditore a domicilio di cui alla

I. n.173/05 può essere tale in forza di una varietà di tipologie contrattuali e non solo in base a un contratto di agenzia con la società per cui lavora, riteneva che nel caso di specie i venditori della [OSCURATO:PERSONA]* non avessero, come invece accade in caso di agenzia, l'obbligo contrattuale di svolgere attività promozionale in favore della società.

Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato contestando la quantificazione dei contributi e delle sanzioni operata dalla Fondazione.

Ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1742 ss. c.c., degli artt.1, 3 e 4

I. n.173/05, dell'art.69, co.5 bis d.

Igs. n.59/10.

La Corte avrebbe errato nell'escludere che l'attività dei venditori a domicilio fosse riconducibile al rapporto d'agenzia: l'esame del materiale probatorio versato in causa, tra cui i contratti stipulati tra società e venditori, faceva emergere gli elementi tipici del rapporto d'agenzia.

Inoltre, il fatturato di ciascun venditore era superiore al limite di €5000 annui previsto dall'art.3

I. n.173/05, sicché ricorreva un indice presuntivo della riconducibilità dei rapporti al contratto di agenzia.

La Corte non aveva altresì considerato che i venditori operavano in esclusiva per la [OSCURATO:PERSONA]* e che, in base alla

I. n.173/05, il rapporto di agenzia può essere escluso solo quando il venditore a domicilio operi per più committenti.

È da accogliere l'eccezione svolta dalla controricorrente secondo cui il ricorso è stato notificato oltre il termine dell'art.327 c.p.c.

Esso va così dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso per decreto ingiuntivo fu depositato il 14.10.2009 e il decreto ingiuntivo fu notificato il 24.11.2009, ovvero dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore della

I. n.69/09.

Ai sensi degli artt.46, co.17 e 58, co.1 della stessa legge, il termine di impugnazione della sentenza d'appello era di 6 mesi (art.327 c.p.c.).

La sentenza d'appello fu pubblicata il 13.5.2015, ma il ricorso per cassazione fu portato alla notifica il 13.5.2016, dunque tardivamente.

Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €7000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] 2°11 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12809-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].UNIPERSONALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2539/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 3511/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA] per omessi contributi relativi a pretesi contratti di agenzia stipulati tra la società e vari suoi incaricati di effettuare vendite a domicilio. La Corte d'appello, dopo aver premesso che il venditore a domicilio di cui alla I. n.173/05 può essere tale in forza di una varietà di tipologie contrattuali e non solo in base a un contratto di agenzia con la società per cui lavora, riteneva che nel caso di specie i venditori della [OSCURATO:PERSONA]* non avessero, come invece accade in caso di agenzia, l'obbligo contrattuale di svolgere attività promozionale in favore della società. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA]* [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato contestando la quantificazione dei contributi e delle sanzioni operata dalla Fondazione. Ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1742 ss. c.c., degli artt.1, 3 e 4 I. n.173/05, dell'art.69, co.5 bis d. Igs. n.59/10. La Corte avrebbe errato nell'escludere che l'attività dei venditori a domicilio fosse riconducibile al rapporto d'agenzia: l'esame del materiale probatorio versato in causa, tra cui i contratti stipulati tra società e venditori, faceva emergere gli elementi tipici del rapporto d'agenzia. Inoltre, il fatturato di ciascun venditore era superiore al limite di €5000 annui previsto dall'art.3 I. n.173/05, sicché ricorreva un indice presuntivo della riconducibilità dei rapporti al contratto di agenzia. La Corte non aveva altresì considerato che i venditori operavano in esclusiva per la [OSCURATO:PERSONA]* e che, in base alla I. n.173/05, il rapporto di agenzia può essere escluso solo quando il venditore a domicilio operi per più committenti. È da accogliere l'eccezione svolta dalla controricorrente secondo cui il ricorso è stato notificato oltre il termine dell'art.327 c.p.c. Esso va così dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso per decreto ingiuntivo fu depositato il 14.10.2009 e il decreto ingiuntivo fu notificato il 24.11.2009, ovvero dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore della I. n.69/09. Ai sensi degli artt.46, co.17 e 58, co.1 della stessa legge, il termine di impugnazione della sentenza d'appello era di 6 mesi (art.327 c.p.c.). La sentenza d'appello fu pubblicata il 13.5.2015, ma il ricorso per cassazione fu portato alla notifica il 13.5.2016, dunque tardivamente. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €7000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, [OSCURATO:PERSONA] 2°11 [OSCURATO:PERSONA]
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