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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47108/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore degli imputati il quale ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in data 23/01/2014 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di rapina impropria e condannati alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati in data 25 Novembre 2019.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del medesimo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con un unico atto deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 585 comma 4 c.p.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. per travisamento della valutazione dei nuovi motivi di appello.

Osservano che la corte di appello, nel rilevare l' inammissibilità dei motivi nuovi, non aveva considerato che gli stessi costituivano uno sviluppo argomentativo riferito ai medesimi capi e punti oggetto dell'appello principale avendo ad oggetto la derubricazione del reato di rapina impropria aggravata in quello di furto aggravato con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e che il contenuto di tali motivi non poteva ritenersi generico ed aspecifico.

Rilevano, ancora, che contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, i motivi in questione dovevano essere ritenuti tempestivamente proposti atteso che, all' iniziale udienza del 19 Settembre 2019, era stato chiesto dal difensore un congruo termine in ragione dell' intervenuto deposito in cancelleria della nomina del nuovo difensore in data 17 Settembre 2019 e la difesa si era trovata nell' impossibilità di consultare il fascicolo (in quella data nella disponibilità del relatore), pertanto essendo stato il processo rinviato all' udienza del 12 Dicembre 2019 i motivi nuovi proposti in data 25 Novembre 2019 dovevano essere ritenuti rituali e tempestivi.

Deducono che, comunque, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare le censure in quanto contenute in una memoria ex art. 121 c.p.p.

2.2. Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine all' omesso esame della censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.

Evidenziano che la corte di appello non aveva in alcun modo esaminato il secondo motivo di appello riguardante il riconoscimento dell'attenuate del risarcimento del danno operato dall' Abruzzese.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato ulteriore ricorso deducendo un unico motivo sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del sopra menzionato ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati.2.

Il motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi è manifestamente infondato dovendosi ritenere corrette le argomentazioni dei giudici di merito i quali hanno rilevato la inammissibilità di tali motivi nuovi per un duplice profilo: in ragione della loro genericità nonché tenuto conto della tardività degli stessi.

2.1. Osserva la Corte che, ferma restando la corretta tesi dei giudici di appello in ordine al carattere aspecifico delle censure, appare di tutta evidenza la tardività dei motivi nuovi in esame.

Va premesso che in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati nel giudizio di legittimità dopo che la prima udienza era stata rinviata per astensione degli avvocati). (Sez. 6, Sentenza n. 25677 del 16/03/2016 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 266965 - 01), a nulla rilevando che successivamente che detta udienza sia rinviata sia pure per legittime esigenze di difesa.

La riscontrata inammissibilità dei detti motivi rende priva di pregio alcuno la tesi difensiva secondo cui la corte di appello avrebbe dovuto esaminare le censure in quanto contenute in una memoria ex art. 121 c.p.p.

Per altro verso deve osservarsi che tutte le censure formulate dagli imputati sono inidonee ad incrinare il ragionamento dei giudici di merito i quali in relazione alle modalità degli accadimenti - sottrazione di merce cui erano conseguiti atti di violenza da parte degli imputati per darsi alla fuga - hanno correttamente ritenuto integrato il reato di rapina impropria escludendo la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 624 c.p.

3. Il motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. è infondato.

Premesso che in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249391 - 01) va osservato da un lato che gli imputati sul punto nel corso del giudizio di appello hanno formulato delle deduzioni del tutto generiche in ordine al danno in concreto risarcito (implicitamente disattese dai giudici di merito) e per altro verso che anche in questa sede difetta ogni specifica indicazione del carattere integrale del risarcimento, il che rende la censura in esame priva di pregio.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore degli imputati il quale ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in data 23/01/2014 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di rapina impropria e condannati alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati in data 25 Novembre 2019. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del medesimo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con un unico atto deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 585 comma 4 c.p.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. per travisamento della valutazione dei nuovi motivi di appello. Osservano che la corte di appello, nel rilevare l' inammissibilità dei motivi nuovi, non aveva considerato che gli stessi costituivano uno sviluppo argomentativo riferito ai medesimi capi e punti oggetto dell'appello principale avendo ad oggetto la derubricazione del reato di rapina impropria aggravata in quello di furto aggravato con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e che il contenuto di tali motivi non poteva ritenersi generico ed aspecifico. Rilevano, ancora, che contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, i motivi in questione dovevano essere ritenuti tempestivamente proposti atteso che, all' iniziale udienza del 19 Settembre 2019, era stato chiesto dal difensore un congruo termine in ragione dell' intervenuto deposito in cancelleria della nomina del nuovo difensore in data 17 Settembre 2019 e la difesa si era trovata nell' impossibilità di consultare il fascicolo (in quella data nella disponibilità del relatore), pertanto essendo stato il processo rinviato all' udienza del 12 Dicembre 2019 i motivi nuovi proposti in data 25 Novembre 2019 dovevano essere ritenuti rituali e tempestivi. Deducono che, comunque, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare le censure in quanto contenute in una memoria ex art. 121 c.p.p. 2.2. Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine all' omesso esame della censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. Evidenziano che la corte di appello non aveva in alcun modo esaminato il secondo motivo di appello riguardante il riconoscimento dell'attenuate del risarcimento del danno operato dall' Abruzzese. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato ulteriore ricorso deducendo un unico motivo sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del sopra menzionato ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati.2. Il motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi è manifestamente infondato dovendosi ritenere corrette le argomentazioni dei giudici di merito i quali hanno rilevato la inammissibilità di tali motivi nuovi per un duplice profilo: in ragione della loro genericità nonché tenuto conto della tardività degli stessi. 2.1. Osserva la Corte che, ferma restando la corretta tesi dei giudici di appello in ordine al carattere aspecifico delle censure, appare di tutta evidenza la tardività dei motivi nuovi in esame. Va premesso che in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati nel giudizio di legittimità dopo che la prima udienza era stata rinviata per astensione degli avvocati). (Sez. 6, Sentenza n. 25677 del 16/03/2016 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 266965 - 01), a nulla rilevando che successivamente che detta udienza sia rinviata sia pure per legittime esigenze di difesa. La riscontrata inammissibilità dei detti motivi rende priva di pregio alcuno la tesi difensiva secondo cui la corte di appello avrebbe dovuto esaminare le censure in quanto contenute in una memoria ex art. 121 c.p.p. Per altro verso deve osservarsi che tutte le censure formulate dagli imputati sono inidonee ad incrinare il ragionamento dei giudici di merito i quali in relazione alle modalità degli accadimenti - sottrazione di merce cui erano conseguiti atti di violenza da parte degli imputati per darsi alla fuga - hanno correttamente ritenuto integrato il reato di rapina impropria escludendo la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 624 c.p. 3. Il motivo relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. è infondato. Premesso che in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249391 - 01) va osservato da un lato che gli imputati sul punto nel corso del giudizio di appello hanno formulato delle deduzioni del tutto generiche in ordine al danno in concreto risarcito (implicitamente disattese dai giudici di merito) e per altro verso che anche in questa sede difetta ogni specifica indicazione del carattere integrale del risarcimento, il che rende la censura in esame priva di pregio. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
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