CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 39500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per MARTINELLI Diego, ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, quanto al trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio quanto alla sanzione accessoria; in subordine, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Sondrio, resa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la quale MARTINELLI Diego è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Grosio, il 15/12/2018). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in punto dosimetria della pena, che reputa incongrua rispetto al fatto e sorretta da motivazione di stile che, tra l'altro, rinvia a precedenti costituiti da sentenza di applicazione pena per fatti risalenti, uno dei quali del 2005, contestando altresì il rilievo attribuito al tasso alcolemico che si assume non prossimo alla soglia, come ritenuto dai giudici del merito. Con il secondo, lamenta l'esercizio, da parte del giudice penale, di poteri spettanti solo al Prefetto e la erronea applicazione dell'art. 135, codice strada, avuto riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputato, titolare di patente rilasciata da paese extra unitario, spettando al Prefetto l'adozione dei provvedimenti cautelari. Con il terzo, infine, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento all'art. 53, legge n. 689/1981, avuto riguardo alla introduzione del nuovo fattore di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022, da applicarsi al caso di specie. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4. La difesa dell'imputato ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, anche in replica alle considerazioni espresse dal Procuratore generale, e ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; in subordine: nella denegata ipotesi di rigetto integrale del ricorso o del rigetto del motivo sub. 1, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in Euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, quanto alla dosimetria della pena e alla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato, ha rilevato come essi, pur riconducibili a sentenze rese ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., delineassero una negativa personalità, a prescindere dalla risalenza nel tempo e dalla estinzione degli stessi ai sensi dell'art. 445, cod. proc. pen., o per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Ha, inoltre, ritenuto congrua la pena, stabilita su un valore mediano della forbice sanzionatoria e del tutto contenuta, a fronte di un valore alcolemico prossimo al limite massimo della lett. b) dell'art. 186, comma 2, codice strada. Quanto, invece, alla sanzione amministrativa accessoria, rilevato che le norme del codice della strada si applicano anche ai conducenti muniti di titolo autorizzativo rilasciato da uno stato estero, ha ritenuto legittima e corretta la applicazione della sospensione della patente di guida. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. In linea generale, va ricordato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283). A tal fine, il giudice può ricorrere a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", o richiamare la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, astro, Rv. 271243; sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356). Infatti, la irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione sui criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932). Quanto, poi, alla individuazione del medio edittale, si è pure chiarito che esso va calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 276288). Nella specie, la individuazione della pena è stata specificamente rapportata a numerosi indicatori, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133, cod. pen., espressamente richiamati nella sentenza censurata e la doglianza difensiva si pone, rispetto ad essi, in chiave di dissenso su una valutazione di puro merito, insindacabile in questa sede di legittimità. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. A norma del comma 4 dell'art. 135, codice strada, i conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. Il successivo comma 5 prevede, per il caso in cui costoro commettano una violazione dalla quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il ritiro del documento, contestualmente alla violazione, da parte dell'organo accertatore con invio, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa (il successivo comma 6 contempla la diversa ipotesi, qui irrilevante, della revoca del titolo). Orbene, questa Corte ha già chiarito che detta sanzione consegue di diritto anche nell'ipotesi di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a nulla rilevando la titolarità di patente di guida rilasciata da Autorità straniera, avuto riguardo al principio di uguaglianza e non ostando all'adozione del provvedimento la sospensione eventualmente disposta dal prefetto, rilevando il periodo presofferto esclusivamente ai fini della sua computabilità in fase esecutiva (sez. 4, n. 41681 del 17/9/2004, Cichy, Rv. 230062). Il principio è stato anche successivamente affermato, precisandosi che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma secondo, codice strada, va applicata anche quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato da Autorità straniera [sez. 4, n. 44109 del 11/7/2014, Gross, Rv. 260638, in cui, in motivazione, la Corte, a conforto della decisione assunta, ha richiamato gli artt. 136 bis e 136 ter, codice strada (introdotti dall'art. 17 del d. Igs. n. 59 del 2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida e le abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo), in base ai quali le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane]. Si conviene, peraltro, con quanto opportunamente precisato nella motivazione del precedente testé richiamato: ove si ritenesse diversamente, infatti, il cittadino straniero sarebbe sottratto alla sanzione amministrativa, con evidenti dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. I principi or ora richiamati sono stati anche successivamente ribaditi, precisandosi che, in tale ipotesi, l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie inibitorie di competenza dell'autorità di polizia e del prefetto ai sensi dell'art. 223 codice strada non è ostativa all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, che consegue per legge alla commissione di illeciti in violazione delle norme sulla circolazione stradale (sez. 4, n. 46170 del 24/11/2021, Karner, Rv. 282702 che riprende un principio già affermato in sez. 1, n. 18920 del 26/2/2013, Camieletto, P.v. 256005, in cui si è fatta salva la detrazione del pre sofferto da effettuarsi in sede esecutiva e ritenuto il potere giudiziale di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto). 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Vero è che, in data successiva alla pronuncia censurata, la Corte costituzionale (n. 22 del 12/1/2022) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.». Il giudice delle leggi, rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, ha ritenuto di dover fare ricorso alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall'art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero, posto che la semplice ablazione della disposizione censurata avrebbe reso impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Tuttavia, l'intervento dei giudici della Consulta non è pertinente al caso in esame, atteso che la conversione è stata disposta nel giudizio (sia pur introdotto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) e non nel procedimento per decreto di cui agli artt. 459 e ss., cod. proc. pen. Peraltro, in materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, con specifico riferimento alla diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma 1-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, questa stessa Sezione ha già chiarito che tale diversità (che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare), non viola il principio di cui all'art. 3 Cost., perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (sez. 4, n. 49602 del 19/10/2018, D., Rv. 274043; sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, RV. 272281, in cui si è precisato che la disciplina introdotta dall'art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, trova applicazione solo nel caso di procedimento per decreto penale). 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso i