CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39151/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Rimini in data 16/09/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 824 di multa per i reati di tentata rapina aggravata (capo A), rapina (capo B), lesioni personali aggravate (capo C), resistenza a pubblico ufficiale continuata (capo D), lesioni personali aggravate (capo E) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo F). L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile. Nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità dei fatti nonché dei numerosi, gravi e specifici precedenti dell'imputata, evidenziandosi come per il più grave reato di cui al capo B, la pena è di poco superiore al minimo edittale in ragione della pervicacia e significatività della condotta delittuosa. Invero, l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] •,.:"P "kIALI ):