CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Ijitz.st, (4140), dtr t‘k ceticr- b„um.0-2-[OSCURATO:PERSONA],0 9 ; yvz(G, cvma,(>10 AJA ) Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 22 settembre 2022, la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi nella veste di giudice per l'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] relativa ai reati accertati nelle seguenti pronunce: a) sentenza emessa in data 2 ottobre 2018 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile in data 4 novembre 2020, relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché a reati in materia di armi e rapine tentate; b) sentenza emessa in data 7 gennaio 2014 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile in data 28 febbraio 2015, relativa al reato di cui all'art. 513-bis cod pen aggravato dall'art. 7 I. 203/91; c) sentenza emessa in data 6 ottobre 2010 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, irrevocabile il 17 maggio 2012, relativa al reato di cui all'art. 9 I. 1423/56; d) sentenza emessa in data 1 marzo 2010 dal Tribunale di Napoli, irrevocabile I'l dicembre 2011, relativa al reato di cui all'art. 9 I. 1423/56. 2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con due atti separati. 2.1 Col ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]Alteri° ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi: a)violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per essere il provvedimento scollegato dalle risultanze processuali e dai dati temporali. In particolar modo nell'imputazione precedentemente contestata per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. il ricorrente veniva individuato come un esponente apicale del clan egemone sul territorio di Giugliano. Inoltre, dalla sentenza di 1° grado emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 27 gennaio 2012 è possibile ricavare l'appartenenza del ricorrente al clan Mallardo già all'epoca delle vicende criminose riguardanti il mercato ortofrutticolo di Giugliano. Ulteriormente, nella sentenza emessa in data 1 dicembre 2016 del Tribunale di Napoli si dà conto del fatto che Pirozzi era stato già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, oltre che della appartenenza, della evidente rilevanza del ruolo del ricorrente per il medesimo clan camorristico. Tali elementi, complessivamente valutati, consentirebbero di retrodatare l'appartenenza del ricorrente al clan Mallardo ad un periodo precedente al 2009 e, dall'altro di spostare nel futuro, rispetto alla contestazione, la condotta di cui all'art. 513-bis. b)vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione valutato, quale unico indice rilevatore tra quelli indicati dalla Suprema Corte in materia di continuazione, quello del dato temporale, di per sé non sufficiente a dimostrare o meno l'unicità del disegno criminoso. 2.2 Col ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] deduceva violazione di legge e omessa e/o contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione al diniego della continuazione per avere il giudice omesso di considerare che la partecipazione del Pirozzi al [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi antecedente al 2009 come emerge dalla sentenza n. 1068/12 emessa dal G.I.P. che pronuncia, nei confronti del ricorrente, condanna per il reato ex art. 513-bis per condotte commesse negli anni 2005-2006. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi parzialmente l'ordinanza impugnata quanto al diniego di continuazione per i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1) e 2) della richiesta ed il rigetto del ricorso nel resto. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto. 1. I motivi di ricorso si incentrano sulla mancata considerazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'attribuzione in sede di cognizione della penale responsabilità al ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., indice, stando alla prospettazione difensiva, dell'appartenenza del ricorrente al clan Mallardo già in un periodo antecedente al 2009. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, la Corte di appello di Napoli ha correttamente proceduto alla valutazione della pronuncia del 2014 relativa al reato ex art. 513-bis cod. pen. e la motivazione sul punto si presenta scevra da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà. 2.1. La motivazione, infatti, appare fondata sulle risultanze, certamente non suscettibili di essere rivisitate dal giudice dell'esecuzione in termini più favorevoli per il condannato, delle pronunce irrevocabili di condanna e, in particolare, sul quanto accertato nella sentenza di primo grado che colloca l'adesione al clan Mallardo di Pirozzi nell'anno 2009 con condotta protrattasi fino al 2016 e sulla sentenza di primo grado relativa al reato di cui all'art. 513- bis che individua la commissione di tale illecito stesso in epoca antecedente al 2009 a partire dal 2000. 2.2. Emerge, quindi, una piena consapevolezza da parte della Corte di merito delle risultanze di cui si lamenta l'omessa valutazione. 3. Lungi dal limitarsi a tali rilievi e, contrariamente a quanto lamentato nei motivi di ricorso, all'analisi del mero dato temporale, il provvedimento in esame illustra le ragioni della ritenuta esclusione dell'unicità del disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 513-bis e quello associativo di cui al 416-bis, ponendo l'accento sulla mancanza di risultanze indicative dell'avvenuta deliberazione di adesione al clan Mallardo sin dall'epoca di commissione delle condotte di illecita concorrenza. Inoltre, anche a voler ammettere che l'accertamento sul momento temporale di adesione al clan Mallardo possa essere messo nuovamente in discussione in sede esecutiva in contrasto con i dati offerti dal giudizio di cognizione, la configurabilità della continuazione tra il reato associativo ed il reato di cui all'art. 513-bis, sul presupposto che il secondo costituisca delitto-fine in quanto elaborato nell'ambito del medesimo disegno criminoso, richiederebbe la prova che, al momento dell'ingresso nel sodalizio camorristico, Pirozzi avesse già ideato e programmato il delitto di cui al 513-bis. Un simile prova non trova alcuna forma di riscontro nelle sentenze richiamate dal ricorrente. 4. Ulteriormente, anche a voler collocare la condotta di cui all'art. 513-bis in epoca successiva in virtù dell'accertamento effettuato dal G.I.P. con sentenza n. 1068/12, quest'ultima individua quale periodo di commissione delle condotte rilevanti gli anni 2005 e 2006, ben prima, dunque, del 2009, data di adesione al clan Mallardo. 5.In quanto saldamente ancorate alle pronunce del giudice della cognizione, risultano scevre da vizi motivazionali anche le considerazioni operate dalla Corte di appello con riferimento ai reati accertati con le sentenze sub c) e d) e relative al reato di cui all'art. 9 I. 1423/56. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament