Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 10826/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14758/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del leg.

Rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 681/2019 pubblicata il 22/03/2019N.R.G. 895/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere DOTT. [OSCURATO:PERSONA]. udito il PM in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 15649/2018, ha respinto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata dedotta la invalidità, per difetto dei prescritti requisiti, formali e sostanziali, dei contratti di apprendistato stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha ritenuto rispettati in relazione ad entrambi i lavoratori i requisiti formali di validità del contratto di apprendistato e provato il rispetto degli obblighi formativi, sia interni che esterni; ha escluso che i rilievi dei ricorrenti in riassunzione circa il concreto atteggiarsi della formazione impartita configurassero un grave inadempimento tale da determinare la mancata formazione, teorica e pratica, ovvero un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati.

3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 4, d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 19.4. del c.c.n.l.

AISA 2007/2010 nonché dell’art. 1325 cod. civ., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il contratto inter partes nonostante i piani formativi non fossero stati sottoscritti contestualmente al contratto medesimo; sostiene, inoltre, che i piani formativi individuali allegati ai contratti di lavoro non contenevano alcuna concreta e valida individuazione del percorso formativo ovvero dello specifico programma di formazione attraverso cui si sarebbe pervenuti alla qualifica ed al bagaglio di conoscenze previste per la acquisizione della qualifica di Operatore di assistenza .

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19.4 e 19.6 del c.c.n.l.

AISA 2007/2010 e/o degli artt. 1 e 49, commi 4 e 5 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362, 2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello dichiarato e/o ritenuto la nullità dei contratti di apprendistato nonostante fosse rimasto accertato che ai lavoratori non era stata garantita la quantità di formazione professionali minima, inderogabilmente prevista in ciascun anno di rapporto, dalle sopra richiamate norme della contrattazione collettiva nazionale; deduce violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto collettivo in relazione alla possibilità di “sanare” il minor numero di ore effettuato in un anno con il numero maggiore di ore effettuate nell’anno successivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, nell’interpretazione dell’art. 19.6 del c.c.n.l.

AISA 2007/2011, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ. e/o all’art. 1370 cod. civ. per avere la Corte di appello utilizzato e conteggiato, nell’ambito del computo delle 120 ore annue di formazione professionale, da impartirsi in ciascuno dei tre anni di durata dell’apprendistato, anche la formazione trasversale esterna effettuata presso l’ente cd.

Capac, nonostante ciò fosse espressamente escluso dai “piani formativi individuali” (e cioè dagli accordi individuali disciplinanti il percorso formativo da seguirsi per giungere alla qualifica di Operatore d i Assistenza), ovvero nonostante tali piani formativi prevedessero tale tipologia di formazione (generica) solo ed esclusivamente per il primo anno; sostiene che essendo i piani formativi individuali predisposti dalla società datrice di lavoro tanto comportava che in ossequio al disposto dell’art. 1370 cod. civ. gli stessi non potessero che interpretarsi in favore del lavoratore.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lett. i) e dell’art.49, comma 5, lett. d) d. lgs. n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere conteggiato nel computo del minimo di formazione annuale di centoventi ore, da impartirsi in ciascun anno dei tre di apprendistato, anche la formazione trasversale esterna avvenuta presso l’ente Capac nonostante tale asserita formazione non risultasse da libretti o registri formativi dei ricorrenti e non fosse mai stata registrata.

5. Èfondato il primo motivo di ricorso.

5.1. La sentenza impugnata ha affermato: a) che non era rilevante la circostanza che i piani formativi non fossero stati sottoscritti nello stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto di assunzione; b) che al numero di ore di formazione interna risultante dai registri formativi individuali prodotti dalla società doveva sommarsi, al fine della verifica del rispetto dell’obbligo formativo, il numero di ore di formazione esterna presso il Capac, ente accreditato dalla Regione Lombardia; come risultante dal documento n. 4 prodotto in udienza dalla società, la formazione esterna nel triennio di apprendistato era di complessive centoventi ore per Gironi e di complessive centoventotto ore per Tessarin; c) che tenuto conto di tutti dati acquisiti non si era in presenza della violazione di un obbligo formativo di entità tale da far ritenere la sussistenza fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5.2. Nello scrutinio delle censure articolate con il motivo in esame occorre premettere che in tema di apprendistato (così come anche in tema di contratto di formazione lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 conv. con modific. nella l.n. 863/19849, che rappresenta la tipologia maggiormente assimilabile a quella dell’apprendistato professionalizzante) la dottrina prevalente e la consolidata giurisprudenza di questa Corte convergono nel delineare una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente a fronte della prestazione di lavoro l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizionedi una specifica qualifica (per il contratto di apprendistato si vedano da ultimo Cass. n. 17373/2017, Cass. n. 2365/2020, si veda anche Corte Cost. n. 14/1970).

5.3. Questa Corte, in relazione al contratto di formazione e lavoro, per il quale l’ onere della forma scritta ad substantiam era stato espressamente previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 407/1990, ha chiarito che anche per il periodo precedente l’entrata in vigore di detta legge la forma scritta doveva ritenersi prescritta ad substantiam e precisato che essa implicava un atto a firma di entrambi i contraenti anteriore, o al più contestuale, all’inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non avrebbe giammai potuto essere frutto di comportamenti concludenti e non era surrogabile da dichiarazioni unilaterali delle parti ( Cass. n. 3120/2003, Cass. n. 17895/2007).

Sulla scorta di tali presupposti in diritto si è ritenuto che la mancanza di forma scritta determina sse la costituzione fin dall’origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. la finalità formativa (rectius,l’acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14758/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del leg. Rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 681/2019 pubblicata il 22/03/2019N.R.G. 895/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere DOTT. [OSCURATO:PERSONA]. udito il PM in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 15649/2018, ha respinto la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata dedotta la invalidità, per difetto dei prescritti requisiti, formali e sostanziali, dei contratti di apprendistato stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Per quel che qui rileva, il giudice del rinvio ha ritenuto rispettati in relazione ad entrambi i lavoratori i requisiti formali di validità del contratto di apprendistato e provato il rispetto degli obblighi formativi, sia interni che esterni; ha escluso che i rilievi dei ricorrenti in riassunzione circa il concreto atteggiarsi della formazione impartita configurassero un grave inadempimento tale da determinare la mancata formazione, teorica e pratica, ovvero un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati. 3. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49, comma 4, d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 19.4. del c.c.n.l. AISA 2007/2010 nonché dell’art. 1325 cod. civ., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto valido il contratto inter partes nonostante i piani formativi non fossero stati sottoscritti contestualmente al contratto medesimo; sostiene, inoltre, che i piani formativi individuali allegati ai contratti di lavoro non contenevano alcuna concreta e valida individuazione del percorso formativo ovvero dello specifico programma di formazione attraverso cui si sarebbe pervenuti alla qualifica ed al bagaglio di conoscenze previste per la acquisizione della qualifica di Operatore di assistenza . 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19.4 e 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2010 e/o degli artt. 1 e 49, commi 4 e 5 d. lgs. n. 276/2003, degli artt. 1362, 2697 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello dichiarato e/o ritenuto la nullità dei contratti di apprendistato nonostante fosse rimasto accertato che ai lavoratori non era stata garantita la quantità di formazione professionali minima, inderogabilmente prevista in ciascun anno di rapporto, dalle sopra richiamate norme della contrattazione collettiva nazionale; deduce violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto collettivo in relazione alla possibilità di “sanare” il minor numero di ore effettuato in un anno con il numero maggiore di ore effettuate nell’anno successivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, nell’interpretazione dell’art. 19.6 del c.c.n.l. AISA 2007/2011, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ. e/o all’art. 1370 cod. civ. per avere la Corte di appello utilizzato e conteggiato, nell’ambito del computo delle 120 ore annue di formazione professionale, da impartirsi in ciascuno dei tre anni di durata dell’apprendistato, anche la formazione trasversale esterna effettuata presso l’ente cd. Capac, nonostante ciò fosse espressamente escluso dai “piani formativi individuali” (e cioè dagli accordi individuali disciplinanti il percorso formativo da seguirsi per giungere alla qualifica di Operatore d i Assistenza), ovvero nonostante tali piani formativi prevedessero tale tipologia di formazione (generica) solo ed esclusivamente per il primo anno; sostiene che essendo i piani formativi individuali predisposti dalla società datrice di lavoro tanto comportava che in ossequio al disposto dell’art. 1370 cod. civ. gli stessi non potessero che interpretarsi in favore del lavoratore. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lett. i) e dell’art.49, comma 5, lett. d) d. lgs. n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere conteggiato nel computo del minimo di formazione annuale di centoventi ore, da impartirsi in ciascun anno dei tre di apprendistato, anche la formazione trasversale esterna avvenuta presso l’ente Capac nonostante tale asserita formazione non risultasse da libretti o registri formativi dei ricorrenti e non fosse mai stata registrata. 5. Èfondato il primo motivo di ricorso. 5.1. La sentenza impugnata ha affermato: a) che non era rilevante la circostanza che i piani formativi non fossero stati sottoscritti nello stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto di assunzione; b) che al numero di ore di formazione interna risultante dai registri formativi individuali prodotti dalla società doveva sommarsi, al fine della verifica del rispetto dell’obbligo formativo, il numero di ore di formazione esterna presso il Capac, ente accreditato dalla Regione Lombardia; come risultante dal documento n. 4 prodotto in udienza dalla società, la formazione esterna nel triennio di apprendistato era di complessive centoventi ore per Gironi e di complessive centoventotto ore per Tessarin; c) che tenuto conto di tutti dati acquisiti non si era in presenza della violazione di un obbligo formativo di entità tale da far ritenere la sussistenza fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5.2. Nello scrutinio delle censure articolate con il motivo in esame occorre premettere che in tema di apprendistato (così come anche in tema di contratto di formazione lavoro ex art. 3 d.l. n. 726/1984 conv. con modific. nella l.n. 863/19849, che rappresenta la tipologia maggiormente assimilabile a quella dell’apprendistato professionalizzante) la dottrina prevalente e la consolidata giurisprudenza di questa Corte convergono nel delineare una fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente a fronte della prestazione di lavoro l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisizionedi una specifica qualifica (per il contratto di apprendistato si vedano da ultimo Cass. n. 17373/2017, Cass. n. 2365/2020, si veda anche Corte Cost. n. 14/1970). 5.3. Questa Corte, in relazione al contratto di formazione e lavoro, per il quale l’ onere della forma scritta ad substantiam era stato espressamente previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 407/1990, ha chiarito che anche per il periodo precedente l’entrata in vigore di detta legge la forma scritta doveva ritenersi prescritta ad substantiam e precisato che essa implicava un atto a firma di entrambi i contraenti anteriore, o al più contestuale, all’inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non avrebbe giammai potuto essere frutto di comportamenti concludenti e non era surrogabile da dichiarazioni unilaterali delle parti ( Cass. n. 3120/2003, Cass. n. 17895/2007). Sulla scorta di tali presupposti in diritto si è ritenuto che la mancanza di forma scritta determina sse la costituzione fin dall’origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. la finalità formativa (rectius,l’acquisizione di una specifica qualifica per il tramite del piano formativo) costituisce
Sentenza Cassazione n. 10826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris