CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEavverso la sentenza resa dal Tribunale di Udine in data 14/1/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. a Merano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/202.2; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Udine dichiarava l'imputata [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa in rubrica ascrittole e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata nonché l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la í Corte di Appello di Trieste, deducendo: v 3,1 l'illegittimo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno e il vizio di motivazione con particolare riferimento all'art. 62 n. 6 cod.pen. Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha riconosciuto all'imputata le attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo incidenti sul disvalore della condotta o sulla capacità a delinquere del reo, valorizzando all'uopo il consenso prestato all'acquisizione degli atti di indagine e l'esigenza di meglio modulare la pena. Aggiunge, inoltre, che la sentenza impugnata non ha dato conto delle ragioni alla base del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., limitandosi a recepire la richiesta del P.m. di udienza senza alcuna valutazione circa i presupposti d'applicabilità della circostanza; 2.2 erroneo bilanciamento delle circostanze eterogenee e conseguente irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale. Il P.G. denunzia che il Tribunale ha erroneamente effettuato il giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza esclusivamente tra le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e la recidiva, procedendo, quindi, alla riduzione di un terzo per effetto dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. Tuttavia, così operando il giudice ha eluso il principio che vuole il giudizio di comparazione di carattere cumulativo, sì da attrarre tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti riconosciute, con la sola eccezione di quelle cd. privilegiate, e, inoltre, ha per l'effetto violato il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen. in forza del quale la pena detentiva minima irrogabile non poteva essere inferiore a mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.0sserva la Corte in via del tutto preliminare che l'art. 2 lett. q) d.lgs n. 150 del 10/10/2022, entrato in vigore il 30/12/2022, ha novellato l'art. 649 bis cod.pen., concernente i casi di procedibilità d'ufficio di taluni reati, tra cui l'art. 640 cod.pen., in presenza di circostanze ad effetto speciale, espressamente escludendo la rilevanza della recidiva. Per effetto dell'intervento normativo cennato la fattispecie di truffa è perseguibile a querela della persona offesa anche in presenza della contestazione della recidiva, come nel caso a giudizio. 1.1 Emerge dalla sentenza impugnata che la p.o. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a rimettere la querela all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contestuale accettazione dell'imputata. Il negozio abdicativo, già ritenuto inefficace in ragione della procedibilità d'ufficio del reato per effetto della contestata aggravante ex art. 99, comma 4, cod.pen., riacquista capacità estintiva in conseguenza del mutato regime di procedibilità. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Fho' . 247088; n. 37688 del 08/07/20147 Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). 3. Deve, pertanto, emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna della querelata alle spese ex art. 340 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 aprile