CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idente allaC.da [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] 41P68 G187G), rappresentata e difesa nelpresente giudizio, in forza di procura speciale posta in calce alla “memoriadi costituzione e nomina di nuovo difensore” datata 10 giugno 2026,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69D28 B180W) del foro diBrindisi (pec: studio.pennetta @ pec.it – [OSCURATO:TELEFONO]), abilitato alpatrocinio innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoai fini del presente giudizio presso l’indirizzo pec sopra indicato.RicorrentecontroAgenzia del Demanio, Filiale di Puglia e Basilicata (C.F. e P.I.06340981007).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n° 633 depositata il 3maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Baril’Agenzia del Demanio, filiale di Puglia e Basilicata, chiedendol’annullamento delle intimazioni n° 2011/27092 e n° 2011/18138, emessein base all’art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004 n° 311, concui la convenuta le aveva chiesto il pagamento di euro 130.434,23 perl’abusiva occupazione dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 2000 di areedel demanio marittimo site in Ostuni, località [OSCURATO:SOCIETA], via [OSCURATO:PERSONA], dicomplessivi mq 147,30, sulle quali era stato realizzato un immobile.L’attrice esponeva, inter alia, che i manufatti erano sorti su un’areaprivata e che, in ogni caso, erano stati edificati prima del 1932, anno incui erano stati oggetto di acquisto dai suoi danti causa e, quindi, primadell’entrata in vigore del Codice della navigazione, con conseguente errataapplicazione degli artt. 54 e 55 di tale testo normativo, sui quali sifondava la pretesa dell’Agenzia.2.- Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non provate le circostanzededotte.La Corte d’appello, nella contumacia dell’Agenzia, confermava la primapronuncia con la sentenza indicata in intestazione.Osservava la Corte che la Turco non aveva ottemperato all’onere diprovare l’insussistenza della pretesa creditoria dell’Agenzia.La documentazione prodotta, ancorché non oggetto di contestazione, nonera idonea a dimostrare che l’immobile insistesse su un’area privata sindal 1932.Infatti, la compravendita del 13 agosto 1932, prodotta dalla Turco,riguardava la più ampia particella n° 41 e, pertanto, non consentiva diescludere che la violazione della fascia di rispetto dei trenta metri dallalinea del confine demaniale marittimo fosse avvenuta in sede diesecuzione degli interventi di ristrutturazione operati dalla Turco.Peraltro, al progetto di ristrutturazione del 1972, presentato dalle sorelleTurco, era seguito il parere favorevole dell’[OSCURATO:PERSONA] del 4Numero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026ottobre 1972, che, tuttavia, recava la seguente dicitura “con eliminazionedei volumi segnati in rosso ed alle condizioni espresse dallaSoprintendenza”, alludendo, in tutta evidenza, a limiti e vincoli allaristrutturazione stessa.La prova dell’insussistenza del credito dell’Agenzia non era nemmenodimostrata dalla c.t.u. espletata nel diverso giudizio civile RG 5958/2008,tra tale Milone e l’Agenzia, poiché dalla planimetria allegata all’ingiunzionedi demolizione n° 35/2004, notificata alla Turco, si evinceva che leproprietà Turco e Milone, pur trovandosi sulla stessa linea, erano collocatein posizione catastale differente e che la particella n° 347 (di proprietàTurco) cadeva nella fascia di rispetto dei trenta metri dal demaniomarittimo.Anche la sentenza del Consiglio di stato n° 1886/2011, emessa nelgiudizio intentato dalla Turco onde ottenere l’annullamentodell’ingiunzione di demolizione n° 35/2004, dava atto che gli immobilidella Turco erano attraversati dalla linea di confine del demanio marittimo.Da ultimo, la contestazione delle risultanze catastali da parte della Turcoera generica e, comunque, contraddetta dalla sentenza del Consiglio distato sopra menzionata, nella quale si dava atto che dall’estratto SID(sistema informativo del demanio) emergeva che una porzionedell’immobile per cui era causa insisteva entro la fascia demaniale.3.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a quattromotivi illustrati da memoria.L’Agenzia del demanio è rimasta meramente intimata nonostante laregolare notificazione del ricorso sia presso la p.e.c. dell’Avvocaturagenerale dello Stato, sia presso quella distrettuale.A seguito della Proposta di definizione accelerata del giudizio datata 16luglio 2025, ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha depositatoistanza di decisione del ricorso.Numero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Con il primo mezzo la ricorrente censura la violazione dell’art. 2697cod. civ.La Corte avrebbe invertito illegittimamente l’onere probatorio, ponendo acarico della ricorrente la prova dell’inesistenza del credito azionatocoattivamente dall’Agenzia.Ad avviso della ricorrente, come nei giudizi di opposizione a ingiunzionefiscale, l’opponente assumerebbe la veste di attore in senso formale,sicché spetterebbe all’amministrazione allegare e provare i fatti costitutividel diritto azionato.5.- Il motivo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi dellasentenza impugnata.È noto, infatti, che il principio dell’onere probatorio è una regola residualedi giudizio, nel senso che la fondatezza o l’infondatezza della domanda vaverificata in base al materiale istruttorio assunto o versato in atti dalleparti.Ne deriva che le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che siala parte ad iniziativa della quale vennero assunte), concorrono, tutte edindistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice,secondo il cosiddetto “principio di acquisizione probatoria” (per tutte:Cass., sez. L, 28 agosto 2024, n° 23286, con menzione di altriprecedenti), mentre la regola dell’art. 2697 cod. civ. trova applicazionesolo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delleemergenze orali o documentali (Cass., sez. III, 13 aprile 2023, n° 9863).Ora, la Corte d’appello, pur affermando che l’onere probatorio incombevaalla Turco (sentenza pagina 4), ha poi esaminato nel merito il materialeistruttorio versato in atti e lo ha adeguatamente valutato, come riassuntonella precedente parte narrativa della presente ordinanza: sicché nonNumero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026rimane alcuno spazio per l’applicazione dell’art. 2697 cod. civ., conl’ulteriore conseguenza che non ha nemmeno pregio la deduzione dellasua violazione.6.- Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 115 e 116 dello stesso codice, per aver la Corted’appello ignorato la documentazione prodotta dalla ricorrente, peraltromai contestata dall’Agenzia.In particolare la Corte avrebbe ignorato la perizia resa nel procedimentopenale n° 1013/2004 svoltosi presso il Tribunale di Bari a carico di essaricorrente, dalla quale risulterebbe che l’immobile di causa faceva parte diun corpo di fabbrica già̀ esistente nel 1932, oggetto negli anni successividi ridistribuzione di volumetrie e di ristrutturazioni, regolarmenteassentite, dopo le quali il Demanio apportò una modifica alla lineadividente, traslandola verso ovest, così includendo il manufatto nella zonademaniale.La Corte, dunque, avrebbe ignorato l’esito del predetto giudizio penale,nel quale la Turco sarebbe stata assolta perché il fatto non costituiscereato, ed avrebbe, invece, dato peso all’estratto SID, prodottodall’Agenzia, che sarebbe una mera scrittura catastale priva di reale valoreprobatorio.Inoltre, l’Agenzia non avrebbe mai contestato specificamente l’atto dicompravendita del 1932, quello successivo del 1942, la donazione del1970, nonché le varie pratiche edilizie che negli anni avevano giustificatofrazionamenti e ristrutturazioni delle opere realizzate sulla particella inquestione, mentre la Corte aveva dato rilievo alla dicitura apposta alprogetto di ristrutturazione del 1972, desumendone arbitrariamente lasussistenza di limiti e vincoli alla ristrutturazione non osservati dallaTurco, che, secondo l’allegato n° 9, non concernevano l’immobile, mal’intonaco ed il materiale delle persiane.Numero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026Da ultimo, la Corte avrebbe ritenuto privo di valore probatorio il fatto chela confinante particella n° 298, di proprietà Milone, fosse ubicata in areaprivata e non demaniale e non avrebbe considerato la licenza di abitabilitàrilasciata dal Comune di Ostuni.7.- Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad ottenere da questa Corteuna nuova valutazione del materiale istruttorio, che, per contro, è rimessaintegralmente al giudice del merito.Quanto poi alla violazione del principio di non contestazione, giovarammentare – a tacer d’altro – che, ove con il ricorso per cassazione siascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza difatto che si assume essere stata non contestata tra le parti, il principio diautosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto siastata allegata la suddetta circostanza ed in quale sede e modo essa siastata provata o ritenuta pacifica (tra le tante: Cass., sez. III, 29 maggio2024, n° 15058).8.- Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 54 cod. nav. nellaparte in cui i giudici d'appello hanno ritenuto il Demanio titolare del poteredi richiedere direttamente e in via di autotutela le indennità per abusivaoccupazione del demanio marittimo.L’art. 54 del cod. nav. e l’art. 823 del cod. civ. permetterebberol’autotutela della PA solo ai fini reintegratori e fintantoché dura l’illecito,ma non per il recupero delle indennità per l’occupazione illegittima.Al contrario, la possibilità di procedere a tale recupero presupporrebbe lacertezza del credito, nella fattispecie insussistente.9.- Il mezzo è del tutto infondato.Come anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass., sez. III, 11maggio 2026, n° 13743, e Cass., sez. I, 28 aprile 2022, n° 13403), lanormativa contenuta nella citata legge finanziaria 2005 estende ilmeccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettantiall’erario per l’utilizzo di immobili di proprietà dello Stato, che puòNumero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026avvenire a qualsiasi titolo, legittimo o meno, ed anche per le occupazionidi fatto.Ne deriva che il soggetto intimato può impugnare i criteri dideterminazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti,senza che la mancata previa impugnazione delle due richieste dipagamento previste dall’art. 1, comma 274, della legge n° 311/2004precluda tale domanda.Non merita, dunque, alcun consenso la tesi della ricorrente, in base allaquale il recupero a mezzo della speciale procedura ex art. 1, comma 274,sopra menzionato, sia limitata alle somme già certe aliunde, ossia in virtùdi precedenti provvedimenti amministrativi.Va solo aggiunto che è inconferente il richiamo a Cass. 4373/2000, sol chesi consideri che essa è stata emessa in fattispecie anteriore alla legge n°311 del 2004.10.- Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., per non aver la Corte pronunciato sulla domandasubordinata di prescrizione del diritto di credito azionato.11.- Il mezzo è inammissibile.Dalla sentenza impugnata risulta (pagina 2) che la Turco aveva sollevatoeccezione di prescrizione del credito demaniale davanti al Tribunale e cheil primo giudice era pervenuto a decidere il merito superando “tutte leeccezioni preliminari” (sentenza pagina 3).Dalla predetta sentenza (pagine 3-4) risulta inoltre che con l’appello laTurco aveva lamentato l’inversione dell’onere della prova, la mancatacontestazione delle prove documentali da parte della convenuta, l’omessorilievo del difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia, la valorizzazionedelle sole risultanze catastali, l’omessa considerazione della perizia svoltain sede penale e il disconoscimento del valore probatorio dei documentiprodotti in primo grado.Numero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026Non risulta, dunque, dalla sentenza che la Turco ebbe a riproporre anchel’eccezione di prescrizione.Pertanto, la ricorrente, onde denunciare in modo ammissibile l’omessapronuncia, avrebbe dovuto anzitutto allegare di averla riproposta inappello e, quindi, trascrivere i passaggi dell’impugnazione con i quali taleeccezione venne veicolata (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).La carenza di tale requisito rende il motivo inammissibile.12.- L’Agenzia del Demanio è rimasta nella presente sede meramenteintimata: non occorre, quindi, liquidare le spese di lite in suo favore.Per la stessa ragione va omessa la statuizione di condanna ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonostante la conferma dellaProposta di definizione accelerata del giudizio.La ricorrente va, invece, condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma,cod. proc. civ., al pagamento in favore della Cassa delle ammende dellasomma di euro 2.500,00.Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare alla Cassadelle ammende euro 2.500,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti dicui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dellarepubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro Di MarzioNumero registro generale 26159/2024Numero sezionale 2796/2026Numero di raccolta generale 22435/2026Data pubblicazione 30/06/2026