CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37276/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Uditi: il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; gli avvocati, Salerno e Crimi, nell'interesse di Benevenga, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 14 dicembre 2017 il Tribunale di Salerno, all'esito del celebrato giudizio dibattimentale, riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio tentato nei confronti dei coniugi Schramm, cittadini tedeschi, previa unificazione del fatto con il delitto in materia di violazione della legge sulle armi (quanto alla relativa condotta di porto in luogo pubblico) e lo condannava alla pena di anni sei mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti degli anzidetti coniugi, costituite parti civili. La Corte d'appello, ritenute le ipotesi di lesioni aggravate nei confronti delle persone offese, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione, oltre alla multa; ferma ogni altra statuizione, a eccezione della modifica della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La vicenda era ricostruita enucleando alcuni elementi essenziali del fatto che inducevano a escludere la legittima difesa, anche nella forma putativa. Invero, l'imputato si era posto nelle condizioni di creare un posto di blocco armato ed aveva esploso colpi d'arma da fuoco allorquando Schramm (turista tedesco di oltre 60 anni, insieme alla moglie, che si era perso nella zona, della località Macchitelle, in Sicignano degli Alburni) aveva posto in essere una brusca manovra, accelerando la velocità di transito della vettura a bordo della quale viaggiava. Questa sequenza dava conto ai giudici territoriali che l'imputato aveva creato una condizione determinante del verificarsi del fatto tipico. Nella sequenza degli spari i primi due colpi erano stati esplosi per difendersi, mentre il terzo era stato sparato quando la situazione di pericolo si era dissolta. Era stata accolta, indi, la richiesta di riduzione della pena e di riqualificazione giuridica, in considerazione del fatto che il terzo colpo era stato esploso a distanza di circa 30 cm verso la portiera dell'auto e non animo necandi. Le lesioni procurate erano state gravi, avendo prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 40 giorni, essendo entrambi i coniugi stati colpiti alle gambe. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce il vizio di violazione di legge, per la ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa putativa, oltre al vizio di motivazione.Ricostruito il fatto, nei termini in cui risulterebbe dalla decisione impugnata, enuclea i punti della motivazione che a suo giudizio rivelerebbero i nodi critici della decisione impugnata. La Corte d'appello aveva riconosciuto che la condotta dell'imputato era viziata dal duplice errore percettivo: la convinzione di trovarsi davanti a delinquenti dediti ai furti in abitazione e la minaccia attuale del pericolo di un male ingiusto verso se stesso, oltre che verso i nipoti, alla luce della accelerazione dell'auto e della direzione verso di loro. Il ragionamento della Corte di merito si era sviluppato tenendo presenti due aspetti idonei a escluderela legittima difesa. Il primo era che interponendo una sorta di posto di blocco aveva egli stesso causato una situazione di pericolo in cui si erano trovati anche i coniugi Schramm che erano a bordo della vettura. Il secondo era che il terzo colpo era stato esploso quando l'auto era transitata e come gesto di pura rabbia. Il transito della macchina segnava il superamento della situazione di pericolo. Il primo aspetto da criticare era dato dal ragionamento posto in essere avendo trascurato la Corte territoriale di valutare che il posto di blocco era derivato dalla precedente segnalazione a Benevenga della presenza di un'auto che si aggirava sospetta nei pressi della proprietà. L'imputato aveva esploso i tre colpi solo dopo la brusca accelerazione dell'auto. La Corte territoriale, dunque, aveva trascurato completamente la condotta dei coniugi Schramm che aveva avuto un'incidenza causale determinante nell'azione dell'imputato. Il secondo argomento, articolato per sostenere il dolo dell'azione lesiva, meritava censura. L'imputato aveva agito sorretto da due forme di dolo, si leggeva in sentenza: quello che aveva mosso i primi due spari (per difendersi) e quello che aveva alimentato il terzo colpo. Contrariamente, emergeva dal processo che i tre colpi erano stati esplosi in successione e tutti verso il basso; l'azione era unitaria e il soggetto agente era in difesa putativa per il terzo sparo. La valutazione da operare ex ante era stata frammentata e l'atteggiamento dell'imputato era stato unico al momento degli spari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente premette che la vicenda aveva tratto scaturigine dall'informazione data dai nipoti a Benevenga dell'aggirarsi di un'autovettura sulla strada che serviva sostanzialmente le sole zone di proprietà. Poiché erano stati già in passato realizzati dei furti, il ricorrente unitamente ai nipoti assumeva la determinazione di verificare chi ci fosse a bordo del veicolo e imbracciava così un fucile legittimamente detenuto. Postosi al centro della strada con l'arma i cittadini tedeschi che viaggiavano a bordo del veicolo ponevano in essere la manovra di brusca accelerazione che dava luogo all'esplosione dei tre colpi. Si trattava di colpi sparati senza volontà di uccidere, osserva il ricorrente, poiché i primi due erano stati esplosi dall'alto verso il basso e il terzo contro la portiera della macchina, come indicato anche nella decisione di merito. Là dove l'intenzione fosse stata effettivamente quella di uccidere Benevenga avrebbe sparato dirigendo i colpi all'altezza del finestrino. Il nucleo essenziale del ragionamento operato era incentrato su due punti centrali. Il primo era che l'imputato aveva creato una situazione di pericolo oggettivo, portandosi sulla pubblica via e organizzando l'attuato posto di blocco armato. Si trattava, pertanto, di aver causato una situazione di pericolo volontariamente verso i coniugi Schraam. Il secondo riguarda i colpi esplosi. Il terzo di essi era stato sparato dopo la cessazione della situazione di pericolo essendo orami transitata l'auto ed essendosi annullato il rischio di investimento. Si trattava, pertanto, di un'azione posta in essere con l'atteggiamento tipico della rabbia e della vendetta. Secondo quanto premesso i due temi enucleati raccoglievano il nucleo essenziale della decisione e imponevano, seguendo il ragionamento della Corte territoriale, di escludere la sussistenza di una condizione di legittima difesa putativa. Il ricorrente sottolinea nel primo aspetto evidenziato come vi sia stata una illogica ricostruzione del ragionamento, poiché essa ricostruzione era stata incentrata sul posto di blocco attuato senza tenere conto del fatto che nella verifica sulla sussistenza della scriminante putativa avrebbe avuto un ruolo preponderante il comportamento tenuto dalla due vittime. La concausalità di esso sarebbe stata rilevante e se i coniugi Scrhaam non si fossero trovati in quel luogo e in quelle condizioni, di notte e a bordo del veicolo, non si sarebbe creata un'apparenza tale da dare causa all'erronea supposizione dell'esistenza della scriminate, situazione rivelatasi al ricorrente dopo la brusca accelerazione. Il ragionamento posto a fondamento del rilievo non è decisivo. La Corte territoriale ha invero chiarito che la putatività dell'esimente andava esclusa proprio in ragione del comportamento tenuto dall'agente. La situazione di fatto in relazione alla quale si intende scrutinare l'esistenza di un'esimente putativa va indubbiamente valutata nella sua interezza. Ciò, tuttavia, non significa che tra gli antecedenti causali si possa risalire ad aspetti storici privi di una effettiva eziologia nel determinismo dell'evento. In altri termini va concretato l'incedere logico e la verifica da eseguire sul nucleo dell'esimente e su quella parte del fatto che rileva ai fini della sua supposizione erronea. Né risulta legittimo il richiamo ad aspetti che possono risultare assolutamente leciti, dell'altrui azione, collegandoli ad esperienze pregresse o a vicende variamente verificatesi nel passato e che non hanno collegamento con quelle che nella specie si devono ricostruire. Si intende, allora, sulla scorta di premessa siffatta, come sia privo di decisività il richiamo operato in ricorso alla presenza a quell'ora, di notte e in auto, dei coniugi Schraaam, ai fini della scriminante putativa. Si tratta di un antecedente causale che non costituisce il nucleo centrale dell'azione, né che determina la produzione del risultato lesivo. Esso invero si produce proprio in ragione del comportamento del Benevenga e, dunque, si lega alla decisione di armarsi e portarsi, senza alcun titolo, sulla pubblica via, per porre in essere un posto di blocco armato. Il collegamento alla presenza dei coniugi vittime dell'azione, è un collegamento di tipo naturalistico che non ha rilievo in punto di concausalità, proprio perché nella successione causale rilevante ciò che diviene centrale per escludere l'operatività dell'esimehte, nella forma putativa, è proprio l'iniziativa di essersi armato e di essersi portato in strada, così generando la condotta di guida in accelerazione dei coniugi impauriti e la ritenuta azione di investimento tentato. In questa logica si deve, dunque ritenere che la concausalità "successiva", ad opera dell'azione di un terzo o della vittima non rileva ai fini della scriminante putativa, là dove l'agente abbia già posto in essere una condizione del verificarsi dell'evento che, di per sé, è già tale da escludere l'operatività dell'esimente o dell'errore su di essa. Né ha rilievo decisivo il ragionamento sviluppato in ricorso relativamente al secondo aspetto testé menzionato. In questa prospettiva si è mossa una critica alla determinazione di aver ritenuto esistente l'intenzione di difendersi al momento dell'esplosione dei primi due colpi e al ritenuto atteggiamento di vendetta al momento dello sparo del terzo colpo, con conseguente finalità di ledere e non di uccidere. Il rilievo rimette valutazioni in fatto a fronte di una ricostruzione già operata dalla Corte territoriale che risulta immune da ogni rilievo, per quanto si è avuto modo dire. La Corte territoriale ha invero spiegato in una logica e coerente ricostruzione dell'azione posta in essere che l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco avvenne in successione, a diversa distanza. L'uno quando la vettura era a circa 15 mt di distanza, l'altro a circa due metri e il terzo a 30 cm e colpì lo sportello anteriore lato guida del veicolo.In questa sequenza ha chiarito che nessuno dei colpi fu esploso animo necandi e ancor meno che il terzo di essi potesse essere stato sparato con dolo d'omicidio. Tutti erano stati caratterizzati da una direzione dall'alto al basso e, soprattutto il terzo, là dove Benevenga avesse inteso uccidere, non avrebbe avuto difficoltà a farlo colpendo da una distanza di appena 30 cm, senza seria possibilità di errare nel colpire il bersaglio. Da ciò, pertanto, si è giunti alla conclusione che il terzo sparo fu sorretto da rabbia e da vendetta perché l'auto, pur fallito il tentativo di investimento, stava transitando e si sarebbe allontanata. La ricostruzione è coerente con il risultato della prova e ogni altra diversa ipotesi tende a sovrapporre valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità. Non è condivisibile il ragionamento anche sviluppato, in funzione della critica articolata, secondo cui vi sarebbe stato un incoerente frantumarsi, secondo la logica espressa, dell'atteggiamento psicologico. I primi due colpi cioè erano stati esplosi per difendersi mentre il terzo con una volontà diversa di rabbia e vendetta, senza tenere presente che tutti gli spari erano avvenuti in successione ed erano espressivi di un'azione unitaria non suscettibili di segmentazioni strutturali tese a diversificare l'atteggiamento volitivo. In realtà, si è avuto modo di evidenziare, come la ricostruzione così impostata risultava dall'esigenza di individuare lo stato d'animo e psicologico effettivo del Benevenga e da quel tipo di ragionamento si è giunti a escludere Vanimus necandi del ricorrente e si è inferito quello si mera lesione verso i due turisti tedeschi, Schraam. Da ciò deve escludersi ogni forma di travisamento da parte della Corte territoriale e si intende come, piuttosto, i rilievi sviluppati più che individuare un singolo punto o aspetto di critica al ragionamento seguito, risultano rivolti a ottenere una diversa valutazione da parte della Corte di legittimità, sul risultato della prova già adeguatamente scrutinato. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.