CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32449/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che in relazione all’unico motivo di ricorso, la Corte di appello siè correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica dei fattiaccertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cuiintegra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita diprodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilitàdella contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in viaprincipale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fedepubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, cheindividuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono lacircolazione anche a tutela del titolare del marchio (da ultimo, Sez. 5, n. 5260dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente