CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con il ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente ed all'attività che non risulta occasionale ma inserita in un contesto criminale tale da escludere la lieve entità. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ceto C DEPOSITP30 !N CANCELLERIA