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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 27764/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32151-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n.

R.G. 5418/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art. 1 I.n. 222/84) in capo a [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 911,00.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. cassazione affidato ad un solo motivo , cui resisteva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle n.. 9 e 2 del DM n. 55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art. 4 co. 1 DM n,. 585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c..

Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero Ric. 2020 n. 32151 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n. 19062/2017).

Parte ricorrente rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia ( dalla quale andava detratta la somma già liquidata).

Il motivo risulta fondato.

Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali ( quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf.

Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015).

Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra C 26.000,00 ed E. 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva , vanno individuati in E. 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 472,50 per studio della controversia, C 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed C 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n.55/2014).

Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase.

Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla Ric. 2020 n. 32151 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -3- non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi C 1.212,00 per compensi professionali, essendo in tal misura determinata la domanda contenuta nel ricorso non superabile nel suo ammontare, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della controversia, come da dispositivo.

In considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 1212,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in E.300,00 per compensi e. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% . con distrazione al procuratore antistatario.

Cosi' deciso in Roma in data 13 luglio 2022 . [OSCURATO:PERSONA] J [OSCURATO:PERSONA] C CELLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32151-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 5418/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Tivoli , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con il decreto di omologa del 6.10.2020 aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di cui 74% utile alla prestazione di riferimento ( art. 1 I.n. 222/84) in capo a [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dalla domanda amministrativa e con condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 911,00. Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , parte ricorrente proponeva ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. cassazione affidato ad un solo motivo , cui resisteva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali le tabelle n.. 9 e 2 del DM n. 55/ 2014 nonché art. 24 I.n. 794/1942, art. 4 co. 1 DM n,. 585/1994, I.n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.. Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso in quanto questa corte ha chiarito che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformità che costituisce mero Ric. 2020 n. 32151 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- errore materiale emendabile con la procedura di correzione"(Cass.n. 26758/2016; Cass.n. 19062/2017). Parte ricorrente rilevava la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia ( dalla quale andava detratta la somma già liquidata). Il motivo risulta fondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali ( quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa" ( Cass.n. 15656/2012 conf. Cass.n. 10454/2015, Cass.SU n.10455/2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra C 26.000,00 ed E. 52.000,00 in tale scaglione rientrando l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva , vanno individuati in E. 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 472,50 per studio della controversia, C 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed C 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n.55/2014). Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, che testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla Ric. 2020 n. 32151 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi C 1.212,00 per compensi professionali, essendo in tal misura determinata la domanda contenuta nel ricorso non superabile nel suo ammontare, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della controversia, come da dispositivo. In considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 1212,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in E.300,00 per compensi e. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% . con distrazione al procuratore antistatario. Cosi' deciso in Roma in data 13 luglio 2022 . [OSCURATO:PERSONA] J [OSCURATO:PERSONA] C CELLER
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