CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per assoluta genericità, in quanto denuncia l'omessa motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza in alcun modo / argomentare la censura né indicare circostanze o evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; considerato, peraltro, che l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il profilo sanzionatorio, sicché non era affatto censurata l'affermazione di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presidente