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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09748/2026

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9, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiovanni- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (giàQuattro Fontane n. 161, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono- controricorrenti -avverso la sentenza n. 4918/2020 depositato dalla Corted’Appello di Roma il 9.10.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026Tecnoconsult S.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. eOrta S.r.l. per chiederne la condanna alla restituzione – a titolodi ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa – dellesomme percepite, in sede di riparto, dal fallimento cui la societàInstauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Romadichiarò inammissibile la domanda, con sentenza che venneimpugnata dall’attrice.La Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame.Contro la sentenza della corte territoriale TecnoconsultS.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e IFIS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàcon memoria depositata nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., mentre il difensore della ricorrente hadepositato dichiarazione di rinuncia alla procura alle liti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 114 legge fall. in relazione anche agli artt.2033, 2036 e 2041 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.;nonché degli artt. 26, 36, 98 e 111 legge fall.

Omessa econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».La ricorrente contesta la correttezza di quanto affermatoin diritto dalla corte d’appello, ovverosia che non è ammessaazione di ripetizione d’indebito o di arricchimento senza causaal fine di rimettere in discussione e recuperare i pagamentieffettuati in esecuzione del riparto fallimentare.

Sostiene,quindi, che il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare edNumero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026accogliere le contestazioni da lei mosse alla legittimità del pianodi riparto finale, rilevando in particolare che il pagamento erastato disposto in favore di soggetti diversi dalla banca creditriceammessa al passivo.2.

Il secondo motivo è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 114 legge fall. in relazione agli artt. 2, 3,24 e 111 Costituzione.

Questione di legittimità costituzionale.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».A ben vedere non si tratta di un autonomo motivo diricorso, ma della mera sollecitazione alla Corte a sollevarequestione di legittimità costituzionale dell’art. 114 legge fall.,qualora si dovesse ribadire l’interpretazione secondo cui lenorme qui applicabili ratione temporis non consentono dirimettere in discussione, dopo il fallimento, i pagamentieffettuati in esecuzione dei piani di riparto.3.

Infine, il terzo motivo prospetta la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 c.p.c. e 13 d.P.R. n. 115 del 2002come modificato dall’art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».Anche questo non è un autonomo motivo di ricorso,perché la decisione sulle spese di lite adottata dalla corted’appello non viene censurata nel suo contenuto intrinseco, maci si limita ad osservare che essa è conseguente alla decisionedi inammissibilità della domanda, che si assume essere erratain virtù di quanto argomentato con il primo motivo.

Si propone,dunque, la cassazione della decisione sulle spese solamentequale conseguenza dell’auspicato accoglimento del primomotivo.4.

Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/20264.1.

È appena il caso di rilevare che la rinuncia al mandatodel difensore della ricorrente non è di ostacolo alla trattazione ealla decisione sul ricorso, sia in termini generali (art. 85 c.p.c.),sia in considerazione del fatto che la parte avrebbe avuto tuttoil tempo di nominare un altro difensore al fine di esercitare lafacoltà di depositare una memoria illustrativa (la rinuncia è statadepositata il 12.11.2025).4.2.

Il primo motivo si pone in consapevole contrasto conla consolidata giurisprudenza di legittimità, ma, al tempostesso, «non offre elementi per confermare o mutare» taleorientamento (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. fu dichiarato nel 1995,pertanto ad esso si applicarono, fino alla chiusura avvenuta nel2009, le norme della legge fallimentare nel testo vigente primadelle riforme introdotte nel 2006 e negli anni a seguire.

Ebbene,proprio con riferimento a quel regime normativo, è statoaffermato: «è vero … che … i provvedimenti di ammissione alpassivo producono efficacia solo ai fini del concorso … e chepertanto il debitore, non essendo vincolato dai provvedimenti diaccertamento del passivo, una volta chiuso il fallimento puòsempre contestare i crediti residui pur se ammessi al passivo,ma è pur vero che qui non viene tanto o solo in rilievo laquestione dell’efficacia endofallimentare del provvedimentiammissivi ma specialmente e innanzitutto il principio della c.d.immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favoredei creditori in sede di riparto, ora espressamente codificatodalla novella del 2006 sia nell’art. 112 legge fall. (per quantoriguarda la partecipazione dei creditori ammessi tardivamentealla ripartizione dell'attivo fallimentare), sia nella nuovaformulazione del comma 1 dell’art. 114 legge fall. che prevedel’irripetibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del riparto,Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026salva l’ipotesi dell’accoglimento delle domande di revocazione»(Cass. n. 4729/2018).Analogamente, è stato anche negato l’interesse del fallitotornato in bonis ad agire per la caducazione di una transazionestipulata dal curatore e in forza della quale il curatore abbiaeffettuato un pagamento, proprio perché in nessun casopotrebbe essere accolta la domanda di ripetizione di quantopagato nel corso della procedura (Cass. n. 16132/2018).Rispetto a questa corretta impostazione, non giova alricorrente sostenere che il riparto sarebbe stato illegittimo,perché non conforme allo stato passivo, non essendo stataannotata la cessione del credito di [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruriaalle attuali controricorrenti.

A prescindere dall’osservazione chenon si spiega quale interesse possa avere la società ricorrentea porre la relativa questione (che riguarderebbe semmai ilrapporto tra banca cedente e società cessionarie del credito),rimane assorbente il rilievo preliminare della «immutabilità delledi riparto».Né tale rilievo preliminare risulta scalfito dall’osservazioneche l’imprenditore fallito non è parte del procedimento che portaalla formazione dello stato passivo.

Ciò, infatti, è una naturaleconseguenza della normativa in forza della quale il gestore delpatrimonio in costanza di fallimento non è l’imprenditore, ma ilcuratore, che lo sostituisce anche nei rapporti con i creditoriconcorsuali (v.

Cass. n. 29156/2024).

Il che nulla toglie allavalidità, all’efficacia e alla definitività dei riparti effettuati nelcorso della procedura.4.3.

Consapevole che la sua pretesa è contraria allevigenti disposizioni di legge, così come interpretate dallaNumero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026giurisprudenza di legittimità, la ricorrente propone unaquestione di legittimità costituzionale di tale diritto vivente.La questione è, tuttavia, manifestamente infondata.Non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamentorispetto alla disciplina vigente nelle espropriazioni forzateindividuali, non foss’altro perché anche in quell’ambito lagiurisprudenza afferma la immutabile stabilità delle attribuzionipatrimoniali in favore del creditore procedente o intervenuto,salvo il caso del successivo venir meno del titolo esecutivo,impugnato nelle forme e con i mezzi consentiti (Cass. nn.20994/2018; 17371/2011).Per quanto riguarda, poi, la non prevista partecipazionedell’imprenditore fallito alla formazione e alle impugnazioni dellostato passivo e dei progetti di riparto, ogni prospettabilequestione di incostituzionalità potrebbe riguardare solo quelledisposizioni di legge e il rimedio dovrebbe essere lalegittimazione del fallito a partecipare a quei procedimenti, noncerto una selettiva deroga in suo favore all’intangibilità deipagamenti effettuati in esecuzione dei riparti.4.4.

Non essendo ammesso il primo motivo, non vi è luogonemmeno alla riconsiderazione della decisione sulle spese di liteche è oggetto di (indiretta) censura con il terzo motivo.5.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, tenuto conto del valore della causa, che –contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente – non èindeterminato, ma è pari all’importo oggetto della domanda diripetizione (€ 2.869.437,47).6.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore solidaledelle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 20.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiGiovanni- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (giàQuattro Fontane n. 161, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono- controricorrenti -avverso la sentenza n. 4918/2020 depositato dalla Corted’Appello di Roma il 9.10.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026Tecnoconsult S.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. eOrta S.r.l. per chiederne la condanna alla restituzione – a titolodi ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa – dellesomme percepite, in sede di riparto, dal fallimento cui la societàInstauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Romadichiarò inammissibile la domanda, con sentenza che venneimpugnata dall’attrice.La Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame.Contro la sentenza della corte territoriale TecnoconsultS.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e IFIS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàcon memoria depositata nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., mentre il difensore della ricorrente hadepositato dichiarazione di rinuncia alla procura alle liti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 114 legge fall. in relazione anche agli artt.2033, 2036 e 2041 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.;nonché degli artt. 26, 36, 98 e 111 legge fall. Omessa econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».La ricorrente contesta la correttezza di quanto affermatoin diritto dalla corte d’appello, ovverosia che non è ammessaazione di ripetizione d’indebito o di arricchimento senza causaal fine di rimettere in discussione e recuperare i pagamentieffettuati in esecuzione del riparto fallimentare. Sostiene,quindi, che il giudice del merito avrebbe dovuto esaminare edNumero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026accogliere le contestazioni da lei mosse alla legittimità del pianodi riparto finale, rilevando in particolare che il pagamento erastato disposto in favore di soggetti diversi dalla banca creditriceammessa al passivo.2. Il secondo motivo è così rubricato: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 114 legge fall. in relazione agli artt. 2, 3,24 e 111 Costituzione. Questione di legittimità costituzionale.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».A ben vedere non si tratta di un autonomo motivo diricorso, ma della mera sollecitazione alla Corte a sollevarequestione di legittimità costituzionale dell’art. 114 legge fall.,qualora si dovesse ribadire l’interpretazione secondo cui lenorme qui applicabili ratione temporis non consentono dirimettere in discussione, dopo il fallimento, i pagamentieffettuati in esecuzione dei piani di riparto.3. Infine, il terzo motivo prospetta la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 c.p.c. e 13 d.P.R. n. 115 del 2002come modificato dall’art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».Anche questo non è un autonomo motivo di ricorso,perché la decisione sulle spese di lite adottata dalla corted’appello non viene censurata nel suo contenuto intrinseco, maci si limita ad osservare che essa è conseguente alla decisionedi inammissibilità della domanda, che si assume essere erratain virtù di quanto argomentato con il primo motivo. Si propone,dunque, la cassazione della decisione sulle spese solamentequale conseguenza dell’auspicato accoglimento del primomotivo.4. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/20264.1. È appena il caso di rilevare che la rinuncia al mandatodel difensore della ricorrente non è di ostacolo alla trattazione ealla decisione sul ricorso, sia in termini generali (art. 85 c.p.c.),sia in considerazione del fatto che la parte avrebbe avuto tuttoil tempo di nominare un altro difensore al fine di esercitare lafacoltà di depositare una memoria illustrativa (la rinuncia è statadepositata il 12.11.2025).4.2. Il primo motivo si pone in consapevole contrasto conla consolidata giurisprudenza di legittimità, ma, al tempostesso, «non offre elementi per confermare o mutare» taleorientamento (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. fu dichiarato nel 1995,pertanto ad esso si applicarono, fino alla chiusura avvenuta nel2009, le norme della legge fallimentare nel testo vigente primadelle riforme introdotte nel 2006 e negli anni a seguire. Ebbene,proprio con riferimento a quel regime normativo, è statoaffermato: «è vero … che … i provvedimenti di ammissione alpassivo producono efficacia solo ai fini del concorso … e chepertanto il debitore, non essendo vincolato dai provvedimenti diaccertamento del passivo, una volta chiuso il fallimento puòsempre contestare i crediti residui pur se ammessi al passivo,ma è pur vero che qui non viene tanto o solo in rilievo laquestione dell’efficacia endofallimentare del provvedimentiammissivi ma specialmente e innanzitutto il principio della c.d.immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favoredei creditori in sede di riparto, ora espressamente codificatodalla novella del 2006 sia nell’art. 112 legge fall. (per quantoriguarda la partecipazione dei creditori ammessi tardivamentealla ripartizione dell'attivo fallimentare), sia nella nuovaformulazione del comma 1 dell’art. 114 legge fall. che prevedel’irripetibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del riparto,Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026salva l’ipotesi dell’accoglimento delle domande di revocazione»(Cass. n. 4729/2018).Analogamente, è stato anche negato l’interesse del fallitotornato in bonis ad agire per la caducazione di una transazionestipulata dal curatore e in forza della quale il curatore abbiaeffettuato un pagamento, proprio perché in nessun casopotrebbe essere accolta la domanda di ripetizione di quantopagato nel corso della procedura (Cass. n. 16132/2018).Rispetto a questa corretta impostazione, non giova alricorrente sostenere che il riparto sarebbe stato illegittimo,perché non conforme allo stato passivo, non essendo stataannotata la cessione del credito di [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruriaalle attuali controricorrenti. A prescindere dall’osservazione chenon si spiega quale interesse possa avere la società ricorrentea porre la relativa questione (che riguarderebbe semmai ilrapporto tra banca cedente e società cessionarie del credito),rimane assorbente il rilievo preliminare della «immutabilità delledi riparto».Né tale rilievo preliminare risulta scalfito dall’osservazioneche l’imprenditore fallito non è parte del procedimento che portaalla formazione dello stato passivo. Ciò, infatti, è una naturaleconseguenza della normativa in forza della quale il gestore delpatrimonio in costanza di fallimento non è l’imprenditore, ma ilcuratore, che lo sostituisce anche nei rapporti con i creditoriconcorsuali (v. Cass. n. 29156/2024). Il che nulla toglie allavalidità, all’efficacia e alla definitività dei riparti effettuati nelcorso della procedura.4.3. Consapevole che la sua pretesa è contraria allevigenti disposizioni di legge, così come interpretate dallaNumero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026giurisprudenza di legittimità, la ricorrente propone unaquestione di legittimità costituzionale di tale diritto vivente.La questione è, tuttavia, manifestamente infondata.Non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamentorispetto alla disciplina vigente nelle espropriazioni forzateindividuali, non foss’altro perché anche in quell’ambito lagiurisprudenza afferma la immutabile stabilità delle attribuzionipatrimoniali in favore del creditore procedente o intervenuto,salvo il caso del successivo venir meno del titolo esecutivo,impugnato nelle forme e con i mezzi consentiti (Cass. nn.20994/2018; 17371/2011).Per quanto riguarda, poi, la non prevista partecipazionedell’imprenditore fallito alla formazione e alle impugnazioni dellostato passivo e dei progetti di riparto, ogni prospettabilequestione di incostituzionalità potrebbe riguardare solo quelledisposizioni di legge e il rimedio dovrebbe essere lalegittimazione del fallito a partecipare a quei procedimenti, noncerto una selettiva deroga in suo favore all’intangibilità deipagamenti effettuati in esecuzione dei riparti.4.4. Non essendo ammesso il primo motivo, non vi è luogonemmeno alla riconsiderazione della decisione sulle spese di liteche è oggetto di (indiretta) censura con il terzo motivo.5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, tenuto conto del valore della causa, che –contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente – non èindeterminato, ma è pari all’importo oggetto della domanda diripetizione (€ 2.869.437,47).6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 5515/2021Numero sezionale 771/2026Numero di raccolta generale 9748/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore solidaledelle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 20.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.2.2026.Il Presidente
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