CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non in proprio maesclusivamente in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.-controricorrente-Numero registro generale 21148/2022Numero sezionale 4963/2025Numero di raccolta generale 11852/2026Data pubblicazione 29/04/2026nonchéCINZIA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprioma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-Avverso la ordinanza di improcedibilità della Corte d’appello Leccedepositata il 03/02/2022, pronunciata nel procedimento di cui alRG 1168/2011.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il5/09/2022, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di AngeloAntonio Marrella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultimo in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso laordinanza del 03.02.2022 della Corte d’appello di Lecce con cui ex art.348 c.p.c. ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione di cui alprocedimento RG 21148/2022.2. In data 27/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentrele altre parti non hanno formulato difese.3. Con ordinanza del 3 febbraio 2002, resa all’esito di un rinvio dispostoall’ udienza 20 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 348 c.p.c., la Corted’appello di Lecce dichiarava improcedibile l’appello, non avendol’appellante depositato note difensive nel termine concesso.Numero registro generale 21148/2022Numero sezionale 4963/2025Numero di raccolta generale 11852/2026Data pubblicazione 29/04/2026Considerato che:4. In data 13.03.2025, in pendenza del procedimento per cassazione,[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., tramite il suo difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] depositava atto con cui dichiarava di rinunciare alricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 21148/2022, essendointervenuto un accordo transattivo tra le parti.5. La rinuncia, sottoscritta dal difensore della parte munito di procura atransigere e comunicata alle controparti, costituisce atto unilateralerecettizio idoneo a determinare l’estinzione del procedimento ai sensidell’art. 390 c.p.c., indipendentemente dall’accettazione delle altreparti, la quale rileva esclusivamente ai fini della regolamentazione dellespese, facendo venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazioneinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, ord. n.34429 del 24/12/2019; Cass. Sez. 5, ord. n. 10140 del 28/05/2020).6. Alla dichiarazione di estinzione del procedimento ex artt. 390 e 391c.p.c. consegue la condanna della rinunciante al rimborso delle spesedel giudizio di cassazione in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].7. Poiché si verte in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono ipresupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater,del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 16.200,00 (di cui euro 16.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente