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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 11661/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18810/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ALESIO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a ex lege dall ’ Avvocatura Generale dello Stato , con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenzan. 492 del 14/ 1 /2022 del Tribunale di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Alesio proponeva opposizione a due intimazioni di pagamento notificategli dall’agente della riscossione e recanti eterogenei crediti, anche per entrate extratributarie, di distinti enti impositori; − nel processo, innanzi al Giudice di Pace di Roma, intervenivano, oltre all’agente della riscossione (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione), il Comune di Latina e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci il Comune di Paliano e il Comune di Gaeta; il giudice di primo grado, con la sentenza n. 19887 del 25/10/2020, accoglieva parzialmente la domanda, annullava in parte le intimazioni di pagamento limitatamente ad alcune cartelle e condannava l’agente della riscossione alle spese e ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; − p roponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione ; − con la sentenza n. 492 del 14/1/2022, il Tribunale di Roma, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimetteva l’intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio col Comune di Fiumicino e la Prefettura di Roma e condannava il D’Alesio alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellante e del Comune di Latina; − a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] D ’ Alesio proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati; − i l ricorrente depositava memoria ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo , formulat o ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la , per avere il giudice di merito erroneamente ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio necessario; − col secondo motivo, formulat o ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la , per avere il Tribunale rilevato la questione attinente al litisconsorzio necessario senza che la stessa fosse stata eccepita o introdotta dalle parti; − premesso che il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata e che, dunque, l’esame di questa Corte può svolgersi esclusivamente nell’ambito delle censure formulate dalla parte ricorrente, entrambi i motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati; − c ome recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione, «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”(da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, “trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)»; − p ertanto, è infondata la prima censura, che si fonda su precedenti giurisprudenziali relativi a diverse tipologie di entrate che sono oggetto di riscossione coattiva; − a nche la seconda censura è infondata, posto che la non integrità del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari è rilevabile ex officio in ogni stato e grado, salvo il solo caso –che qui non ricorre – di un contrario giudicato interno esplicito sul punto; − col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la , resa senza alcuna istanza di parte in uno con la rimessione al primo giudice; − come già statuito da questa Corte, « »; − è evidente, dunque, l ’ infondatezza della denuncia di ultrapetizione; − nello specifico, poi, il Tribunale ha ritenuto «la esclusiva riconducibilità dell’erronea instaurazione del contraddittorio ad una specifica scelta operata dall’opponente», al quale sono state addossate le spese; tale motivazione non è fatta oggetto di specifica censura; − il ricorso va, dunque, respinto;− non occorre, tuttavia, pronunciarsi sulle spese in ragione della tardività (e conseguente inammissibilità) del controricorso, notificato soltanto il 19/9/2022, ben oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ. (nella formulazione ratione temporisapplicabile) decorrente dalla data di notifica del ricorso (13/7/2022), non trovando applicazione alla lite de qua(opposizione esecutiva) la sospensione “feriale” dei termini pro- cessuali; − va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18810/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ALESIO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentat a e difes a ex lege dall ’ Avvocatura Generale dello Stato , con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenzan. 492 del 14/ 1 /2022 del Tribunale di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D ’ Alesio proponeva opposizione a due intimazioni di pagamento notificategli dall’agente della riscossione e recanti eterogenei crediti, anche per entrate extratributarie, di distinti enti impositori; − nel processo, innanzi al Giudice di Pace di Roma, intervenivano, oltre all’agente della riscossione (oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione), il Comune di Latina e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci il Comune di Paliano e il Comune di Gaeta; il giudice di primo grado, con la sentenza n. 19887 del 25/10/2020, accoglieva parzialmente la domanda, annullava in parte le intimazioni di pagamento limitatamente ad alcune cartelle e condannava l’agente della riscossione alle spese e ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.; − p roponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione ; − con la sentenza n. 492 del 14/1/2022, il Tribunale di Roma, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimetteva l’intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio col Comune di Fiumicino e la Prefettura di Roma e condannava il D’Alesio alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellante e del Comune di Latina; − a vverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] D ’ Alesio proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati; − i l ricorrente depositava memoria ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo , formulat o ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la , per avere il giudice di merito erroneamente ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio necessario; − col secondo motivo, formulat o ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la , per avere il Tribunale rilevato la questione attinente al litisconsorzio necessario senza che la stessa fosse stata eccepita o introdotta dalle parti; − premesso che il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata e che, dunque, l’esame di questa Corte può svolgersi esclusivamente nell’ambito delle censure formulate dalla parte ricorrente, entrambi i motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati; − c ome recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione, «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”(da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, “trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)»; − p ertanto, è infondata la prima censura, che si fonda su precedenti giurisprudenziali relativi a diverse tipologie di entrate che sono oggetto di riscossione coattiva; − a nche la seconda censura è infondata, posto che la non integrità del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari è rilevabile ex officio in ogni stato e grado, salvo il solo caso –che qui non ricorre – di un contrario giudicato interno esplicito sul punto; − col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la , resa senza alcuna istanza di parte in uno con la rimessione al primo giudice; − come già statuito da questa Corte, « »; − è evidente, dunque, l ’ infondatezza della denuncia di ultrapetizione; − nello specifico, poi, il Tribunale ha ritenuto «la esclusiva riconducibilità dell’erronea instaurazione del contraddittorio ad una specifica scelta operata dall’opponente», al quale sono state addossate le spese; tale motivazione non è fatta oggetto di specifica censura; − il ricorso va, dunque, respinto;− non occorre, tuttavia, pronunciarsi sulle spese in ragione della tardività (e conseguente inammissibilità) del controricorso, notificato soltanto il 19/9/2022, ben oltre il termine ex art. 370 cod. proc. civ. (nella formulazione ratione temporisapplicabile) decorrente dalla data di notifica del ricorso (13/7/2022), non trovando applicazione alla lite de qua(opposizione esecutiva) la sospensione “feriale” dei termini pro- cessuali; − va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
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