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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29356/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CORMONS Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/03/2021 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]!, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 30 marzo 2021 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate dall'uso di arma (nel caso di specie, un bicchiere) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Odorico e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalla vittima, contraddette dal narrato dei testi, i quali avevano riferito dello stato di ubriachezza in cui versava il D'Odorico, nonché di un'accesa discussione intercorsa tra quest'ultimo e il Cormons. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova ricordare che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01).

2. In primo luogo va evidenziato che dagli atti al fascicolo non risulta che la querela sporta dalla parte offesa in data 06 ottobre 2014 e prodotta in allegato alla costituzione di parte civile, sia stata acquisita con il consenso delle parti, sicché correttamente la corte territoriale ha sottolineato la non utilizzabilità del contenuto dichiarativo della stessa ai fini della decisione. 2.1 Di contro, nella motivazione della sentenza in verifica, il giudice di appello ha evidenziato le risultanze probatorie sulla base delle quali ha condiviso l'affermazione della penale responsabilità del Cormons, rappresentate non solo dal racconto della vittima, ma anche dalla certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso, descrittiva delle ferite riportate dal D'Odorico, della causale delle stesse e delle cure prestate, riscontrata dal materiale fotografico, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, senza omettere di precisare che la condizione di ubriachezza in cui la vittima versava, priva comunque di un riscontro documentale, non ne inficiava l'attendibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con il ricorso sviluppano, in realtà, censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione impugnata, sicché il vizio denunciato si traduce nella pretesa di ottenere dal giudice di legittimità una valutazione, o rivalutazione degli elementi probatori non consentita in questa sede.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CORMONS Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/03/2021 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]!, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 30 marzo 2021 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Udine ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate dall'uso di arma (nel caso di specie, un bicchiere) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Odorico e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalla vittima, contraddette dal narrato dei testi, i quali avevano riferito dello stato di ubriachezza in cui versava il D'Odorico, nonché di un'accesa discussione intercorsa tra quest'ultimo e il Cormons. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova ricordare che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). 2. In primo luogo va evidenziato che dagli atti al fascicolo non risulta che la querela sporta dalla parte offesa in data 06 ottobre 2014 e prodotta in allegato alla costituzione di parte civile, sia stata acquisita con il consenso delle parti, sicché correttamente la corte territoriale ha sottolineato la non utilizzabilità del contenuto dichiarativo della stessa ai fini della decisione. 2.1 Di contro, nella motivazione della sentenza in verifica, il giudice di appello ha evidenziato le risultanze probatorie sulla base delle quali ha condiviso l'affermazione della penale responsabilità del Cormons, rappresentate non solo dal racconto della vittima, ma anche dalla certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso, descrittiva delle ferite riportate dal D'Odorico, della causale delle stesse e delle cure prestate, riscontrata dal materiale fotografico, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, senza omettere di precisare che la condizione di ubriachezza in cui la vittima versava, priva comunque di un riscontro documentale, non ne inficiava l'attendibilità. Le questioni giuridiche sollevate con il ricorso sviluppano, in realtà, censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione impugnata, sicché il vizio denunciato si traduce nella pretesa di ottenere dal giudice di legittimità una valutazione, o rivalutazione degli elementi probatori non consentita in questa sede. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa del
Sentenza Cassazione n. 29356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris