Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21093/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 novembre 2020, aveva ritenuto fondata l'unica censura sollevata dal ricorrente, relativa all'illegittimità della pena inflitta, attesa la sopravvenuta pronuncia n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni 8 anziché di

6. Nella fase rescindente, con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha rideterminato la pena.

E' evidente - alla luce delle menzionate vicende processuali - che è precluso al ricorrente sollevare in questa sede doglianze in merito alle attenuanti generiche, essendo il giudizio di rinvio, celebrato a seguito della sentenza rescindente della Sesta Sezione di questa Corte, limitato alla rideterminazione della pena, tenendo conto del nuovo minimo edittale previsto dall'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] . . il -2-12'f -, [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 novembre 2020, aveva ritenuto fondata l'unica censura sollevata dal ricorrente, relativa all'illegittimità della pena inflitta, attesa la sopravvenuta pronuncia n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni 8 anziché di 6. Nella fase rescindente, con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha rideterminato la pena. E' evidente - alla luce delle menzionate vicende processuali - che è precluso al ricorrente sollevare in questa sede doglianze in merito alle attenuanti generiche, essendo il giudizio di rinvio, celebrato a seguito della sentenza rescindente della Sesta Sezione di questa Corte, limitato alla rideterminazione della pena, tenendo conto del nuovo minimo edittale previsto dall'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] . . il -2-12'f -, [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 21093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris