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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45317/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (pericolosità ed intensità del dolo); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Milano ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della ravvisata pericolosità criminale in ragione della ritenuta recidiva, per la irrilevanza delle circostanze addotte circa la breve durata dell'allontanamento senza un confronto con quanto rilevato sulle modalità del rientro in abitazione (su sollecitazione da parte della madre); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (pericolosità ed intensità del dolo); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Milano ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della ravvisata pericolosità criminale in ragione della ritenuta recidiva, per la irrilevanza delle circostanze addotte circa la breve durata dell'allontanamento senza un confronto con quanto rilevato sulle modalità del rientro in abitazione (su sollecitazione da parte della madre); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris