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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02215/2023

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ente i7J ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37297/2019 R.G., proposto DA il Comune di Grignasco (NO), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2019 n. 117, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola), con sede in Novara, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] il 31 dicembre 2019 n. 2575, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Novara, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte 1'8 maggio 2019 n. 585/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Grignasco (NO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte 1'8 maggio 2019 n. 585/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio - rifiuto sull'istanza proposta dall'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) per il rimborso dell'IMU relativa all'anno 2012 con riguardo ad immobili destinati a recettività sociale, attraverso l'assegnazione in godimeni:o - in corrispettivo di canoni inferiori alla media di mercato - a famiglie e soggetti bisognosi secondo graduatorie formate in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Grignasco (NO) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 12 febbraio 2016 n. 33/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 in relazione agli immobili ubicati nel territorio comunale.

Il ricorso è affidato a due motivi.

L'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) si è costituita con controricorso.

In corso di causa, la contribuente ha depositato rinunzia al rimborso dell'IMU versata nell'anno 2012, notificandola all'ente impositore.

Quest'ultimo ha depositato memoria, dichiarando di prendere atto della rinuncia al rimborso da parte della contribuente e chiedendo la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Come si è detto, l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) ha rinunciato al rimborso dell'IMU versata nell'anno 2012 al Comune di Grignasco (NO).

Tale rinuncia è stata ritualmente notificata al Comune di Grignasco (NO), che ha dichiarato di prenderne atto.

Pertanto, essendo venuto meno l'interesse dell'ente impositore all'accertamento del rimborso preteso dalla contribuente, la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, di un fatto sostanziale incidente sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata in ordine alla restituzione dell'imposta versata comporta l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5"30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6"-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5", 29 novembre 2021, nn. 37340, :37341 e 37342; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente i7J ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37297/2019 R.G., proposto DA il Comune di Grignasco (NO), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2019 n. 117, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola), con sede in Novara, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] il 31 dicembre 2019 n. 2575, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Novara, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte 1'8 maggio 2019 n. 585/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 12 gennaio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Grignasco (NO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte 1'8 maggio 2019 n. 585/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio - rifiuto sull'istanza proposta dall'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) per il rimborso dell'IMU relativa all'anno 2012 con riguardo ad immobili destinati a recettività sociale, attraverso l'assegnazione in godimeni:o - in corrispettivo di canoni inferiori alla media di mercato - a famiglie e soggetti bisognosi secondo graduatorie formate in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Grignasco (NO) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 12 febbraio 2016 n. 33/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 in relazione agli immobili ubicati nel territorio comunale. Il ricorso è affidato a due motivi. L'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) si è costituita con controricorso. In corso di causa, la contribuente ha depositato rinunzia al rimborso dell'IMU versata nell'anno 2012, notificandola all'ente impositore. Quest'ultimo ha depositato memoria, dichiarando di prendere atto della rinuncia al rimborso da parte della contribuente e chiedendo la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Come si è detto, l'A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (già A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) ha rinunciato al rimborso dell'IMU versata nell'anno 2012 al Comune di Grignasco (NO). Tale rinuncia è stata ritualmente notificata al Comune di Grignasco (NO), che ha dichiarato di prenderne atto. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse dell'ente impositore all'accertamento del rimborso preteso dalla contribuente, la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, di un fatto sostanziale incidente sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata in ordine alla restituzione dell'imposta versata comporta l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5"30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6"-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5", 29 novembre 2021, nn. 37340, :37341 e 37342; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spes
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