Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:195
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]319/05
[OSCURATO:PERSONA] svizzera
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Intervento — Relazioni esterne — Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo — Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo»
Massime dell'ordinanza
1.
Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40)
2.
Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)
1.
L’intervento di uno Stato membro ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non preclude affatto
l’intervento di un suo ente territoriale ovvero di «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di
una controversia» in base al secondo comma del suddetto articolo.
(v. punto 20)
2.
L’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia sancisce il diritto delle persone che dimostrano un interesse
alla soluzione di controversie proposte alla Corte di intervenirvi. Le eccezioni a tale diritto procedurale di intervento,
espressione del diritto di essere sentiti, devono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva. Pertanto, uno
Stato che non è membro della [OSCURATO:PERSONA], come la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, non può far valere utilmente le disposizioni dell’art. 40,
secondo comma, dello Statuto della Corte, che esclude l’intervento di ogni persona diversa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni
della [OSCURATO:PERSONA] nelle controversie fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte,
e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. Tale esclusione, prevista dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte,
applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, si applica infatti
solo alle controversie che vedono contrapposti gli [OSCURATO:PERSONA] membri o le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 21-22)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
7 luglio 2006 (
*
)
«Intervento – Relazioni esterne – Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo»
Nella causa T‑319/05,
[OSCURATO:PERSONA] svizzera,
rappresentata dagli avv.ti S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt, e U. Soltész, Rechtsanwalt,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania,
rappresentata dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. T. Masing, Rechtsanwalt,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20 dell’Accordo
tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2003,
2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA]
europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03
– Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1
Ai sensi dell’art. 40, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche alla procedura dinanzi
al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto:
«[OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta
alla Corte, ad esclusione delle controversie fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra [OSCURATO:PERSONA] membri da una
parte e istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] dall’altra».
Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale (causa C‑70/04, divenuta, dopo il rinvio della Corte al Tribunale, causa T‑319/05)
2
Con ricorso pervenuto alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 2004 e registrato con il numero C‑70/04, la [OSCURATO:PERSONA]
svizzera ha chiesto l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento
di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera
sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative
alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13; in prosieguo la «decisione impugnata»).
3
La decisione impugnata trova origine in un esposto della [OSCURATO:PERSONA] svizzera del 10 giugno 2003 contro il 213° regolamento
di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo, adottato il 15 gennaio 2003 dalle autorità federali
tedesche dell’aviazione. Tale regolamento stabilisce nuove procedure di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo per gli aerei
che sorvolano il territorio tedesco. Si ritiene che tali misure riducano l’inquinamento acustico a cui il passaggio degli
aerei espone i comuni interessati che si trovano a nord del confine tra Germania e Svizzera.
4
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] svizzera è stato proposto sulla base dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20
dell’Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera sul trasporto aereo (GU 2002, L 114, pag. 73; nel prosieguo:
l’«Accordo sul trasporto aereo»), ai sensi del quale:
«Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] in base ai poteri loro
conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee».
5
Con fax pervenuto alla cancelleria della Corte il 27 maggio 2004, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno
delle conclusioni della parte convenuta nella causa C‑70/04, divenuta, a seguito del suo rinvio da parte della Corte al Tribunale,
causa T‑319/05. [OSCURATO:PERSONA] è la regione tedesca situata nei pressi della frontiera svizzera che gli aerei in avvicinamento
all’aeroporto di Zurigo sorvolano e che le misure tedesche oggetto della decisione impugnata intendono proteggere dall’inquinamento
acustico.
6
L’istanza di intervento è stata notificata alle parti conformemente all’art. 93, n. 2, del regolamento di procedura della
Corte. Con lettere 18 e 23 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera hanno presentato le proprie rispettive
osservazioni sull’istanza di intervento.
7
Con ordinanza del presidente della Corte 21 luglio 2004, è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di Germania
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
8
Con ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑70/04, [OSCURATO:PERSONA] svizzera/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la Corte
ha rinviato tale causa al Tribunale. Al punto 21 di tale ordinanza, la Corte precisa, da una parte, che, anche supponendo
che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera debba essere equiparata agli [OSCURATO:PERSONA] membri, è giocoforza constatare che i ricorsi presentati
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] rientrano ormai in primo grado nella competenza del Tribunale, dal
momento che si tratta di ricorsi di cui all’art. 230 CE che, ai sensi dell’art. 225 CE, non sono attribuiti a una camera giurisdizionale
e non sono neppure riservati alla Corte in forza dell’art. 51 dello Statuto di quest’ultima, nella versione risultante della
decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del Protocollo sullo Statuto
della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5; rettifica: GU L 194, pag. 3).
9
D’altro canto, al punto 22, la Corte afferma altresì che, se la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, alla luce soprattutto del contesto
particolare dell’Accordo sul trasporto aereo, dovesse essere equiparata non a uno Stato membro, di modo che si applicasse
l’art. 230, secondo comma, CE, bensì a una persona giuridica ai sensi del medesimo articolo, quarto comma, il ricorso rientrerebbe
ugualmente nella competenza del Tribunale in primo grado alle condizioni previste da tale disposizione del Trattato e, pertanto,
andrebbe rinviato a quest’ultimo giudice in applicazione dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte.
10
Di conseguenza, la Corte ha deciso che, in ogni caso, il ricorso doveva essere rinviato in primo grado dinanzi al Tribunale
in applicazione vuoi della decisione 2004/407, vuoi dell’art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte.
11
Il 30 marzo 2006, il presidente della Prima Sezione ha deferito al Tribunale l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA]
in applicazione dell’art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
Istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] e osservazioni delle parti
12
A sostegno della propria istanza di intervento, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il suo intervento non può essere escluso
in virtù dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, poiché la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non è uno Stato membro
ai sensi di tale disposizione. Al riguardo, l’art. 20 dell’Accordo sul trasporto aereo, che prevederebbe solo un’attribuzione
di competenza alla Corte per talune controversie, non avrebbe come effetto quello di fare della [OSCURATO:PERSONA] svizzera uno
Stato membro ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Lo stesso varrebbe qualora uno Stato abbia stipulato
un accordo internazionale con la [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza della Corte 23 febbraio 1983, cause riunite 91/82 R e 200/82 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 417; ordinanza del presidente del Tribunale 14 agosto 1998, causa T‑44/98 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3079, punti 26 e segg.).
13
D’altro canto, l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla soluzione della controversia deriverebbe dal fatto che, in quanto ente
pubblico territoriale, esso è tenuto a favorire il benessere dei propri abitanti e ad amministrare il proprio territorio.
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe così interessato dal punto di vista spaziale e materiale, giacché l’inquinamento sonoro a cui
la decisione impugnata pone fine si produce sul suo territorio e ne colpisce la popolazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
inoltre contribuito all’adozione delle limitazioni di volo controverse (mediante il 213° regolamento di applicazione della
normativa tedesca in materia di traffico aereo) e avrebbe anche informato la [OSCURATO:PERSONA] in occasione della procedura amministrativa.
14
[OSCURATO:PERSONA], ponendosi la questione se, in base all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’intervento del
[OSCURATO:PERSONA] non sia escluso, riconosce che quest’ultimo dimostra un interesse alla soluzione della controversia. Al
riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per quanto la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non sia uno Stato membro ai sensi di tale disposizione,
occorre tuttavia considerare il fatto che il detto Stato è equiparato agli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’applicazione
dei regolamenti e delle direttive indicati nell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.
15
Dopo aver ricordato, da una parte, che lo Statuto della Corte non compare in allegato al detto Accordo e che, quindi, l’equiparazione
della [OSCURATO:PERSONA] svizzera a uno Stato membro non si estende all’applicazione del suddetto Statuto, e, dall’altra, che
l’esclusione di cui all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte costituisce un’eccezione al diritto d’intervento
pure sancito da tale disposizione, eccezione da interpretare in linea di massima in maniera restrittiva, la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia,
ritiene che tale esclusione debba essere applicata mutatis mutandis al caso di specie. L’esclusione sarebbe giustificata dal
fatto che le controversie che vedono contrapposti gli [OSCURATO:PERSONA] membri o le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] si distinguono dalle altre
controversie per il fatto che le parti, generalmente, non perseguono interessi particolari, bensì l’interesse generale della
popolazione soggetta al loro potere sovrano, se non i propri «interessi istituzionali». Sarebbe pertanto contraddittorio che
interessi particolari, mediante l’intervento di altre parti, potessero essere introdotti in simili controversie. L’esclusione
di cui all’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte mirerebbe appunto a evitare tale contraddizione. [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, non potrebbe essere trattato diversamente da un’impresa privata, il cui intervento è escluso in tale
tipo di controversia, dal momento che l’art. 40 dello Statuto della Corte distingue solamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri o le istituzioni
della [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e «ogni altra persona» dall’altra.
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Tuttavia, giacché la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione e si tratta di una questione da esaminare d’ufficio,
la [OSCURATO:PERSONA] si astiene dal presentare conclusioni a tal fine e si rimette alla decisione del Tribunale.
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[OSCURATO:PERSONA] svizzera chiede che la Corte voglia respingere l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che tale intervento
è escluso in applicazione dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte e del principio di parità di trattamento.
Infatti, tale intervento non potrebbe aver luogo se il presente ricorso fosse stato proposto da uno Stato membro, poiché l’art. 40,
secondo comma, dello Statuto della Corte prevede che nelle controversie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e le istituzioni
della [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] possono intervenire, mentre le altre persone
non possono avvalersi di questa possibilità. Di conseguenza, nel contesto di una controversia relativa all’Accordo sul trasporto
aereo, anche la [OSCURATO:PERSONA] svizzera dovrebbe poter beneficiare di tale norma procedurale in conformità al principio di
parità di trattamento.
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D’altro canto, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera fa osservare che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] andrebbe escluso a seguito
dell’intervento della Repubblica federale di Germania. In questo caso occorrerebbe applicare il principio sancito dalla Corte
(sentenza 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2469), secondo il quale un organismo non ha diritto di
avvalersi di un rimedio giurisdizionale se un organismo ad esso superiore sta già avvalendosene e gli interessi rappresentati
dall’organismo in questione sono compresi negli interessi dell’organismo superiore o si confondono con essi.
Giudizio del Tribunale
19
In primo luogo, occorre rilevare che l’istanza di intervento è stata presentata nel rispetto delle prescrizioni formali ed
entro il termine previsti dall’art. 93, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
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In secondo luogo, occorre rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] dimostra un interesse proprio alla soluzione della controversia
nel caso di specie. Tale interesse nasce dal fatto che esso si trova all’origine delle misure tedesche considerate dalla decisione
impugnata e che il suo territorio e la sua popolazione sono sorvolati da aerei che si avvicinano all’aeroporto di Zurigo o
partono da quest’ultimo. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, l’interesse a intervenire
del [OSCURATO:PERSONA] non può essere confuso con l’interesse a intervenire della Repubblica federale di Germania. Infatti,
la Repubblica federale di Germania interviene nel presente procedimento ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto
della Corte, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri e le istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] possono intervenire nelle controversie
proposte alla Corte», e non deve dimostrare un interesse alla soluzione della controversia. Pertanto, l’intervento della Repubblica
federale di Germania ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte non preclude affatto l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] ovvero di «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia» in base al secondo
comma del suddetto articolo.
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In terzo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera possa essere equiparata a uno «Stato membro» della [OSCURATO:PERSONA] ai fini
dell’applicazione dei regolamenti e delle direttive elencati in allegato all’Accordo sul trasporto aereo non può avere la
conseguenza di far scomparire i diritti procedurali che i singoli traggono dallo Statuto della Corte. Infatti, l’art. 40,
secondo comma, dello Statuto della Corte sancisce il diritto delle persone che dimostrano un interesse alla soluzione di controversie
proposte alla Corte di intervenirvi. Le eccezioni a tale diritto procedurale di intervento, espressione del diritto di essere
sentiti, devono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva. Pertanto, non essendo uno Stato membro della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non può far valere utilmente le disposizioni dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte,
che esclude l’intervento di ogni persona diversa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], nelle controversie
fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero fra [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.
Tale esclusione, prevista dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, si applica infatti solo alle controversie che vedono contrapposti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri o le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA].
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[OSCURATO:PERSONA] svizzera, per il medesimo motivo, non può rivendicare il beneficio di tale esclusione in quanto essa rappresenta
l’interesse generale della popolazione soggetta al suo potere sovrano, se non i propri interessi istituzionali, e, pertanto,
la controversia che la contrappone alla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa dovrebbe essere equiparata a una controversia tra
uno Stato membro e un’istituzione della [OSCURATO:PERSONA], nella quale gli organismi che perseguono un interesse analogo, vale a dire
gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e le altre istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA], possono intervenire. Infatti, considerato il principio di interpretazione
restrittiva testé menzionato, siffatta analogia di interesse non può essere sufficiente per escludere il diritto procedurale
che il [OSCURATO:PERSONA] ricava dall’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, dal momento che esso dimostra di
avere un interesse alla soluzione della controversia. Uno Stato che non è un membro della [OSCURATO:PERSONA] non può pretendere di beneficiare
delle prerogative concesse dallo Statuto della Corte agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] per infirmare un
diritto procedurale espressamente riconosciuto da tale Statuto a «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla
soluzione di una controversia».
23
Conseguentemente, da quanto precede deriva che il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato il suo interesse alla soluzione della controversia
e che si deve pertanto ammetterne l’intervento ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile
alla procedura dinanzi al Tribunale in forza del relativo art. 53, primo comma. I diritti del [OSCURATO:PERSONA] saranno quelli
previsti dall’art. 116, nn. 2 e 4, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
[OSCURATO:PERSONA] è ammesso ad intervenire nella causa T‑319/05 a sostegno delle conclusioni della convenuta.
2)
Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata, a cura del cancelliere, al [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi e gli argomenti a sostegno delle sue conclusioni.
4)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 7 luglio 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
R. García-Valdecasas
*
Lingua processuale: il tedesco.