Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:262
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0785_INF
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 28 marzo 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/SC
(causa C‑785/22 P‑R)
«Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata in contumacia – Urgenza – Danno di tipo pecuniario»
1.
Procedimento sommario – Procedura – Competenza del vicepresidente della Corte a statuire su una domanda di provvedimenti provvisori – Portata – Sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata dal Tribunale oggetto di un’impugnazione – Articolazione con la sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia dal Tribunale – Finalità diverse
(Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39; regolamento di procedura della Corte, art. 161, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, n. 4; decisione della Corte di giustizia 2012/671, art. 1)
(v. punti 18‑24)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punti 30‑32)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punto 34)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno che può essere risarcito successivamente mediante una compensazione pecuniaria – Danno che non può essere considerato irreparabile – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
(v. punti 35‑39)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.