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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:262
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0785_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 28 marzo 2023 –

[OSCURATO:PERSONA]/SC

(causa C‑785/22 P‑R) «Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata in contumacia – Urgenza – Danno di tipo pecuniario»

1. Procedimento sommario – Procedura – Competenza del vicepresidente della Corte a statuire su una domanda di provvedimenti provvisori – Portata – Sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata dal Tribunale oggetto di un’impugnazione – Articolazione con la sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia dal Tribunale – Finalità diverse (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39; regolamento di procedura della Corte, art. 161, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, n. 4; decisione della Corte di giustizia 2012/671, art. 1) (v. punti 18‑24)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punti 30‑32)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 34)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno che può essere risarcito successivamente mediante una compensazione pecuniaria – Danno che non può essere considerato irreparabile – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punti 35‑39) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0785_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 28 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/SC (causa C‑785/22 P‑R) «Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale dell’Unione europea pronunciata in contumacia – Urgenza – Danno di tipo pecuniario» 1. Procedimento sommario – Procedura – Competenza del vicepresidente della Corte a statuire su una domanda di provvedimenti provvisori – Portata – Sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata dal Tribunale oggetto di un’impugnazione – Articolazione con la sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia dal Tribunale – Finalità diverse (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39; regolamento di procedura della Corte, art. 161, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, n. 4; decisione della Corte di giustizia 2012/671, art. 1) (v. punti 18‑24) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punti 30‑32) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punto 34) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno che può essere risarcito successivamente mediante una compensazione pecuniaria – Danno che non può essere considerato irreparabile – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3) (v. punti 35‑39) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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