CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12300/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 239/2024depositata il 19/06/2024 e notificata il 20/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. evocava il signor [OSCURATO:PERSONA] dinanzial Tribunale di Cagliari affinché fosse accertato il suo credito di euro12.061,70 quale corrispettivo per l'ormeggio e la custodiadell’imbarcazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]” nel porticciolo turistico diMarina Piccola in Cagliari relativo alle annualità 2011-2014.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva instando per il rigetto della domanda, deducendol'inadempimento della società, la quale, fin dal 2010, si sarebbe oppostaalla riconsegna del natante nonostante formali diffide e nonostante il13.11.2014 si fosse presentato nel porto di [OSCURATO:PERSONA] con un’auto-gruproprio al fine di prelevare l’imbarcazione.In via riconvenzionale, il convenuto spiegava domanda di risarcimentoper i danni occorsi al bene, quantificati in euro 40.000,00, e radicava unsecondo giudizio per la restituzione dell'imbarcazione e il ristoro deipregiudizi subiti, nel quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. spiegava riconvenzionalevolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi dovutile anche per l’anno2015 e per quelli successivi fino al ritiro dell’imbarcazione.Previa riunione dei procedimenti, rigettate le istanze di prova orale e diconsulenza tecnica d'ufficio formulate dallo Zedda, il Tribunale di Cagliaricon la sentenza n. 1323/2019, riconosceva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ildiritto di ritenzione sull'imbarcazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ai sensidell'art. 2756 c.c., a garanzia del credito maturato per l'attività di depositoe custodia; rilevava che la prima richiesta documentata di ritiro delnatante risaliva alla diffida del 29 ottobre 2014, escludendo la sussistenzadi prova di istanze anteriori, attesa l'inammissibilità dei capitoli di provatestimoniale formulati dallo Zedda, ritenuti eccessivamente generici;stabiliva che la società attrice aveva diritto alla percezione dei canonid'ormeggio fino alla data dell'effettivo ritiro, avvenuto il 15 giugno 2018,in quanto il depositario conserva il diritto al compenso anche durantel'esercizio della ritenzione, onde evitare che la tutela della propria garanziaNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026si risolva in un pregiudizio economico, determinava l'ammontare annuodel corrispettivo in 3.015,42 euro, in forza del precedente giudicatocostituito dalla sentenza n. 131/2014 che aveva accertatoirrevocabilmente la validità del contratto di ormeggio del 15 aprile 2004.In ordine alle domande riconvenzionali, il Tribunale dichiarava lacessazione della materia del contendere circa il rilascio del bene erigettava l'istanza risarcitoria avanzata dallo Zedda, ritenendo ildeterioramento dell'imbarcazione non imputabile al rifiuto di riconsegna,bensì alla totale assenza di manutenzione e controllo da parte delproprietario, il quale non aveva fornito prova di impedimenti all'accesso almezzo per fini conservativi.Avverso tale decisione lo Zedda proponeva appello, con cui: a)denunciava l’omessa considerazione delle contestazioni relative allavalidità dell'atto del 15 aprile 2004, a suo avviso inutilizzabile per ilmancato esperimento dell'istanza di verificazione della sottoscrizione daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la valenza probatoria della fattura n. 40del 27 gennaio 2014, in quanto documento unilaterale mai ritualmentenotificato; b) si doleva della mancata ammissione di fondamentali capitolidi prova testimoniale; c) sollecitava la rinnovazione dell’attività istruttoriaex art. 356 c.p.c. finalizzata all’audizione di testi allo scopo di dimostrareche la società appellata avesse fisicamente impedito il ritiro del natante inpiù occasioni; d) reiterava l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, ritenutaindispensabile per descrivere e quantificare i danni da incuria subitidall'imbarcazione, per determinare le spese di ripristino e per calcolare ilpregiudizio economico derivante dal cosiddetto "fermo tecnico" del bene.La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 239/2024, ha rigettatol’appello dello Zedda e confermato, per l’effetto, la sentenza di primogrado. Segnatamente, ha rilevato che: i) le istanze di ammissione delleprove orali erano da ritenersi inammissibili in quanto lo Zedda non avevareiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza negativa emessa nel 2017 eNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026aveva omesso di insistere per l'assunzione dei testi in sede di precisazionedelle conclusioni; ii) la contestazione relativa alla sottoscrizione delcontratto di ormeggio del 15 aprile 2004 doveva considerarsi preclusa daun giudicato esterno, essendo la validità del rapporto negoziale già stataaccertata irrevocabilmente con la sentenza n. 131/2014; iii) la doglianzaconcernente il mancato ricevimento della fattura n. 40 del 2014 risultavainfondata, essendo stato provato l'invio della raccomandata e lasuccessiva compiuta giacenza per causa imputabile al destinatario, fermorestando il valore non decisivo del documento rispetto al legittimoesercizio del diritto di ritenzione; iv) il diritto di ritenzione operato dallaMotomar [OSCURATO:SOCIETA]. era stato esercitato legittimamente a tutela delcredito per le prestazioni di custodia, comportando il diritto della società apercepire il compenso maturato sino al momento dell'effettivo ritiro delnatante; v) il deterioramento dell'imbarcazione non era riconducibile allacondotta della società depositaria, ma all'inerzia del proprietario, il qualenon aveva fornito prova di impedimenti all'accesso al bene per lamanutenzione, mentre era emerso che la società si era attivataautonomamente con interventi conservativi urgenti; vi) l'istanza diconsulenza tecnica d'ufficio doveva ritenersi irrilevante poiché i quesiti nonapparivano idonei a scalfire l'impianto logico-giuridico della decisione diprimo grado, già ampiamente supportato dalle risultanze delle prove oralie documentali.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Zedda proponeora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost. in relazione al diniegoNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026delle istanze istruttorie. Il giudice di secondo grado avrebbe erroneamenteravvisato una mancata impugnazione delle ordinanze del Tribunale cheavevano rigettato le istanze istruttorie, laddove risultavano depositate bentre riserve di gravame in primo grado, integralmente riproposte nell'attod'appello e documentate nel fascicolo di parte. Tale omissione avrebbedeterminato il mancato esame delle prove testimoniali e della C.T.U.,privando la difesa di elementi essenziali. Risulterebbe inoltre un’erratavalutazione delle risultanze orali, avendo il collegio attribuito valoreesclusivo alla deposizione di un teste portatore di un interesse qualificato,in quanto amministratore della società resistente all'epoca dei fatti,ignorando al contempo le dichiarazioni di segno contrario rese dai testidella difesa e trascurando documenti decisivi quali l'atto di significazione ela denunzia-querela del 13 novembre 2014.Il motivo è inammissibile.Risulta evidente, nel caso di specie, la violazione dell’art. 366, comma 1,n. 6 cod.proc.civ. Sotto tale profilo, giova ricordare che, sebbene sianostati denunciati errores in procedendo per i quali questa Corte è giudiceanche del fatto processuale, tale vizio non è rilevabile d'ufficio. Neconsegue che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminaredirettamente gli atti di causa è strettamente condizionato, a pena diinammissibilità, all'adempimento dell'onere di autosufficienza da parte delricorrente. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nonconsente, infatti, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito,imponendo alla parte l'onere di indicarli compiutamente; ciò in quanto ilgiudice di legittimità non è legittimato a procedere a una loro autonomaricerca, essendo limitato a una mera verifica degli stessi sulla base delleindicazioni fornite nell'atto. Ebbene, il ricorrente non ha soddisfatto l’onereimpostogli dalla citata norma, la quale trova fondamento anche nellagiurisprudenza della Corte EDU (si veda il caso Succi e altri c/ Italia). Talepronuncia ha ribadito che il fine legittimo del principio di autosufficienzaNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026risiede nella semplificazione dell'attività del giudice di legittimità, agaranzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione dellagiustizia (punti 74 e 75 della motivazione).Pur avvertita del compito di non adottare un'interpretazioneeccessivamente formalistica che limiti il diritto di accesso alla giustizia,questa Corte ha chiarito che il principio può dirsi soddisfatto solo se laparte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cuisi fonda il ricorso e se ne segnala specificamente la presenza negli atti delgiudizio di merito. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite (sent.18/03/2022, n. 8950), ritenendo assolte le prescrizioni dell’art. 366 n. 6cod.proc.civ. solo laddove il ricorrente individui i documenti e gli attiprocessuali in modo chiaro e nei termini in cui sono stati richiamati nellasentenza di merito, riportandone i passaggi essenziali. Tale requisito puòessere concretamente soddisfatto anche fornendo, in ottemperanza all’art.369, comma 2, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei a identificare la fasedel processo di merito in cui i documenti e gli atti siano stati prodotti oformati (Cass. 19/04/2022, n. 12481).Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato a un generico rinvioagli atti del giudizio di merito, nel quale, a suo dire, sarebbero stateformulate ben tre riserve relative alla mancata ammissione delle provetestimoniali richieste, senza tuttavia provvedere alla specifica trascrizioneo localizzazione della reiterazione delle istanze di prova non ammesse almomento della precisazione delle conclusioni.Inammissibile è del pari la lamentata omessa valutazione delle provetestimoniali.Il ricorrente aveva invero l’onere di indicare specificamente le circostanzeoggetto della prova, provvedendo a riportarne il contenuto nei limiti diquanto necessario a suffragare la mossa censura, al fine di consentire aquesta Corte il controllo sulla decisività dei fatti da provare, controllo chedeve essere possibile sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso,Numero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026senza che sia consentito sopperire alle lacune dell'atto con indaginiintegrative (Cass. 10/8/2017, n. 19985).Quanto, infine, all’asserito omesso esame documentale, valgono lemedesime considerazioni circa il mancato soddisfacimento delleprescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod.proc.civ. A ciò siaggiunga che, in presenza di una cosiddetta "doppia conforme" di merito,non è comunque prospettabile il vizio di omesso esame di fatti decisivi cherisultino dai suddetti documenti, stante la preclusione derivantedall'uniformità delle decisioni nei due gradi di merito ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, 4° comma, cod.proc.civ.).2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt.214, 633 e seguenti c.p.c. nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e2697 c.c. con riferimento alla validità del contratto di ormeggio e delladocumentazione fiscale.Si duole che il giudice d'appello abbia erroneamente consideratoutilizzabile il documento contrattuale del 15 aprile 2004 nonostante latempestiva contestazione della sottoscrizione. A fronte di taledisconoscimento, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbe dovuto promuovere ilprocedimento di verificazione, incombente rimasto inattuato conconseguente decadenza della stessa dal diritto di avvalersi della scritturaprivata. Analogamente, viene censurato l'utilizzo della fattura n. 40 del 27gennaio 2014, atto unilaterale di parte mai ritualmente ricevuto daldestinatario e privo di efficacia probatoria in ordine alla maturazione delcorrispettivo preteso.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente si limita a riproporre le medesime censure già ampiamentedisattese dai giudici di merito senza misurarsi con le specifiche ragionigiuridiche poste alla base della sentenza d'appello, omettendo inparticolare di considerare che il documento del 15 aprile 2004, atto aformalizzare il contratto di ormeggio e custodia dell'imbarcazioneNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026"[OSCURATO:PERSONA]" presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto sia daltribunale che dalla corte d’appello non più revocabile in dubbio quanto allasua autenticità, essendo quest'ultima già stata accertata in mododefinitivo con efficacia di giudicato dalla precedente sentenza n. 131/2014emessa all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo aicanoni pregressi, la quale aveva stabilito la validità del rapporto el’ammontare del corrispettivo annuo in 3.015,42 euro.Risulta del tutto ignorata la statuizione relativa alla prova della notificadella fattura n. 40 del 2014, essendo stato dimostrato che laraccomandata contenente il documento era stata regolarmente spedita eche il mancato ritiro da parte dello Zedda, con conseguente compiutagiacenza, era imputabile esclusivamente a sua colpa, operando il principiogiuridico per cui la notifica si perfeziona nel momento in cui il destinatarioè posto in condizione di conoscere l’atto. D’altro canto, la corte territorialeha chiarito l’irrilevanza di eventuali vizi formali della fattura ai finidell’esercizio del diritto alla ritenzione, poiché il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di trattenere il bene era sorto legittimamente dal creditomaturato per le prestazioni di custodia effettivamente rese e non dallaperfezione formale del documento fiscale, il quale, pur provenendo da unasola parte, aveva assunto nel caso di specie un valore probatorio certo inquanto supportato dal giudicato portato dalla citata sentenza n. 131/2014che, avendo già accertato la validità del titolo e la misura del canone, haconsentito di ridurre la fattura del 27 gennaio 2014 a un mero conteggiomatematico di cifre già incontestabili.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1768e 1770 c.c. in relazione agli obblighi di custodia e diligenza.Si duole che la corte territoriale abbia omesso di rilevarel'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale non aveva prestatola diligenza del buon padre di famiglia nella conservazione del natante,consentendone anzi l'uso indebito per servizi di guardiania. La condottaNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026della società avrebbe causato gravi danni alla carena per erratoposizionamento e la perdita della strumentazione di bordo a seguito difurto, circostanze documentate dalla perizia tecnica di parte dell'Ing.Mureddu. Tali elementi avrebbero dovuto condurre all'accoglimento delladomanda riconvenzionale risarcitoria, rimasta invece del tutto inevasa.Il motivo è inammissibile.In ordine alla domanda risarcitoria di 40.000,00 euro avanzata dalloZedda per i danni occorsi all'imbarcazione, la corte d'appello haconfermato il rigetto di ogni pretesa, statuendo che il deterioramento delbene non era imputabile al legittimo rifiuto di riconsegna opposto dallasocietà, bensì alla totale assenza di manutenzione e controllo da parte delproprietario, il quale non aveva fornito prova di effettivi impedimentiall'accesso al mezzo per fini conservativi, mentre era emerso che lasocietà si era persino attivata autonomamente con interventi urgenti diripristino.Riguardo alle risultanze della consulenza tecnica di parte e allaconseguente sollecitazione di una consulenza tecnica d'ufficio, i giudicihanno ritenuto tali istanze del tutto irrilevanti e i relativi quesiti inidonei ascalfire l'impianto logico-giuridico della decisione, poiché l'accertamentotecnico volto a descrivere i danni da incuria o determinare il pregiudizio da"fermo tecnico" risultava superfluo una volta esclusa la responsabilità delladepositaria, la quale aveva agito legittimamente nell'esercizio del diritto diritenzione a tutela del proprio credito; il giudice a quo ha quindi rilevatoche la CTP non poteva supplire alla mancanza di prova sull'impedimentoall'accesso e che la CTU avrebbe avuto una funzione meramenteesplorativa, essendo il danno riconducibile esclusivamente all'inerzia delloZedda che, pur potendo intervenire per la salvaguardia del bene, avevaomesso ogni attività manutentiva.4. Ne consegue che il ricorrente, senza offrire alcuna argomentazionevolta a confutare la sentenza impugnata, si è limitato a riprodurre leNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026censure già motivatamente disattese, esponendosi a una declaratoria diinammissibilità per difetto di specificità. Tale carenza di critica puntualeimpedisce di individuare i presunti errori di diritto commessi dal giudicedi merito, poiché il motivo di ricorso non può risolversi in una merariproposizione delle tesi difensive già rigettate in appello, ma devecontenere una contestazione precisa e puntuale delle ragioni poste afondamento della decisione.5. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112c.p.c. per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. Il collegio territoriale, confermando la statuizione di primo grado,avrebbe esteso la condanna al pagamento di somme non limitate alperimetro temporale oggetto della domanda. La pretesa azionata dallaMotomar [OSCURATO:SOCIETA]. riguardava esclusivamente i canoni relativi alleannualità comprese tra il 2011 e il 2014, mentre la decisione avrebbetravalicato tali limiti temporali, attribuendo alla società un ristoroeconomico superiore a quello espressamente richiesto negli attiintroduttivi del giudizio.6. Il motivo è infondato.Va osservato che nel secondo giudizio, radicato dallo Zedda per larestituzione dell'imbarcazione e il risarcimento, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haspiegato domanda riconvenzionale di pagamento dei corrispettivi maturatinon solo per l'anno 2015, ma anche per quelli successivi fino al ritiroeffettivo dell'imbarcazione.Essendo stati i procedimenti riuniti, legittimamente il tribunale e la corted'appello hanno statuito sull'intero periodo (fino al 15 giugno 2018), inquanto la domanda della società copriva tutta la durata della ritenzione.Non si tratta quindi di una decisione presa d'ufficio dal giudice oltre lerichieste di parte, ma di una pronuncia che aderisce perfettamente alpetitum della riconvenzionale, la quale mirava a ottenere il compenso perl'attività di custodia protrattasi forzosamente a causa dell'inadempimentoNumero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026del proprietario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nelritenere che, in tema di contratti di durata o di obbligazioni pecuniariederivanti da un rapporto di custodia, la domanda possa estendersi allesomme maturate in corso di causa se la parte ha manifestato la volontà diottenere il ristoro fino alla cessazione del rapporto, proprio come avvenutocon la richiesta di pagamento "fino al ritiro". Pertanto, avendo la societàformulato una istanza ampia e onnicomprensiva, il giudice non ha fattoaltro che quantificare il credito sulla base di una domanda che era giàpresente agli atti, escludendo in radice qualsiasi vizio di ultrapetizione.5. All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della controricorrente nella misura indicata indispositivo.7. Ricorrono i presupposti di legge per disporre a carico del ricorrente lacondanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 3.000,00 per compensi), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 3.000,00 aisensi dell’art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 20712/2024Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 12300/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]