Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:626
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-11/06 e C-12/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA])
«Cittadinanza dell’Unione — Artt. 17 CE e 18 CE — Diniego di aiuti alla formazione ai cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro — Requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente, per un periodo
di almeno un anno, presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale dello Stato membro d’origine»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA], presentate il 20 marzo 2007
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 ottobre 2007
Massime della sentenza
1.
Cittadinanza dell’Unione europea — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae
(Artt. 17 CE e 18 CE)
2.
Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri
(Artt. 17 CE e 18 CE)
1. I cittadini di uno Stato membro che studiano in un altro Stato membro godono della cittadinanza dell’Unione ai termini dell’art. 17,
n. 1, CE e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d’origine, dei diritti afferenti
a tale status. Tra le fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative
all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare
e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE.
(v. punti 22-23)
2. Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano ad un requisito secondo cui, per poter beneficiare degli aiuti alla formazione concessi per
studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui gli studenti che ne fanno richiesta sono cittadini, tali studi
debbano costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro
d’origine di tali studenti.
Infatti, il duplice obbligo di aver seguito una formazione per un periodo di almeno un anno in questo Stato membro e di continuare
unicamente questa stessa formazione in un altro Stato membro, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi aggiuntivi
nonché degli eventuali ritardi che esso comporta, è atto a dissuadere i cittadini dell’Unione dal lasciare lo Stato membro
interessato per seguire studi in un altro Stato membro e avvalersi così della loro libertà di circolare e soggiornare in quest’ultimo,
quale conferita dall’art. 18, n. 1, CE.
Un requisito del genere non può essere considerato proporzionato all’obiettivo di garantire che gli studenti interessati concludano
velocemente i propri studi o di agevolare una scelta oculata della formazione che essi si propongono di seguire. L’intento
di garantire che l’aiuto alla formazione sia accordato ai soli studenti meritevoli e che dimostrano la volontà di seguire
e concludere i loro studi con successo e celermente potrebbe costituire uno scopo legittimo nell’ambito dell’organizzazione
del detto sistema. Tuttavia, l’imposizione del requisito in questione, nei limiti in cui può avere la conseguenza, in pratica,
di allungare la durata globale degli studi, appare incoerente con il detto obiettivo e, pertanto, inidonea a realizzarlo.
Inoltre, in linea di principio può essere legittimo per uno Stato membro concedere aiuti per la formazione solo agli studenti
che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo, al fine di evitare che la concessione
di aiuti agli studenti che intendano seguire studi in altri Stati membri divenga un onere irragionevole, che potrebbe avere
conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato. Il requisito della prima fase di studi
in tale Stato membro privilegia tuttavia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di
integrazione nella società del detto Stato al momento della richiesta dell’aiuto. Siffatto requisito eccede così quanto necessario
per raggiungere l’obiettivo perseguito e non può quindi essere considerato proporzionato.
Infine, la limitazione in oggetto non può essere considerata, di per sé, idonea o necessaria a garantire un’assenza di cumulo
con aiuti dello stesso tipo ricevuti in un altro Stato membro.
(v. punti 18, 30, 35-36, 39, 43-44, 46, 50-51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
23 ottobre 2007 (
*
)
«Cittadinanza dell’Unione – Artt. 17 CE e 18 CE – Diniego di aiuti alla formazione ai cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro – Requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente, per un periodo
di almeno un anno, presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale dello Stato membro d’origine»
Nei procedimenti riuniti C‑11/06 e C‑12/06,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisioni 22 novembre 2005, pervenute in cancelleria l’11 gennaio 2006, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑11/06
)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑12/06
)
contro
[OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e U. Lõhmus,
presidenti di sezione, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, A. [OSCURATO:PERSONA], J. Malenovský, J. Klučka e A. Ó Caoimh (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 gennaio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. P. Kreierhoff, Rechtsanwalt;
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. K.‑D. Kucznierz, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra E. Frings‑Schäfer, in qualità di agente;
– per il [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA], dal sig. G. Beyß, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello
Stato;
– per il governo olandese, dalle sig.re H.‑G. Sevenster e M. de Mol, nonché dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. G. Eberhard, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Anderson, QC, e T. Ward,
barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Condor‑Durande e S. Grünheid nonché dal sig. W. Bogensberger, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE.
2 Tali domande sono state sollevate nell’ambito di due controversie che vedono opposti, da un lato, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa locale di Colonia) e, dall’altro, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] (capo dei servizi
amministrativi del Kreis di [OSCURATO:PERSONA]) riguardo al loro diritto ad un sussidio alla formazione per il compimento di studi presso
un istituto di insegnamento superiore situato al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.
Contesto normativo nazionale
3 L’art. 5, n. 1, della legge federale in materia di incentivi individuali alla formazione (Bundesgesetz über individuelle Förderung
der Ausbildung – Bundesausbildungsförderungsgesetz; in prosieguo: il «BAföG») così dispone:
«Agli studenti di cui all’art. 8, n. 1, vengono concessi sussidi alla formazione qualora frequentino quotidianamente, spostandosi
dalla propria residenza stabile nel territorio tedesco, un istituto d’insegnamento situato all’estero. Per residenza stabile,
ai sensi della presente legge, s’intende il luogo in cui si trova, non solo temporaneamente, il centro delle relazioni sociali
dell’interessato, senza che sia richiesta la volontà di stabilirvisi a titolo permanente; il soggiorno effettuato unicamente
a fini di formazione non si considera una residenza stabile».
4 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del BAföG:
«I sussidi alla formazione vengono concessi agli studenti che abbiano la propria residenza stabile nel territorio tedesco
e che compiano studi presso un istituto di insegnamento con sede all’estero, a condizione che:
(...)
3. lo studente, dopo aver frequentato un istituto tedesco di insegnamento per almeno un anno, prosegua la sua formazione presso
un istituto di insegnamento sito in un altro Stato membro dell’Unione europea
e che l’interessato disponga delle conoscenze linguistiche sufficienti. (...)».
5 L’art. 8, n. 1, del BAföG, è formulato nei termini seguenti:
« I sussidi alla formazione vengono concessi:
1. ai cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale,
(…);
8. agli studenti che, conformemente all’art. 3 della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, hanno diritto,
in qualità di coniugi o figli, all’ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale tedesco, ovvero che non possano beneficiare,
in qualità di figli, di tali diritti per il solo fatto di aver compiuto o superato 21 anni di età e di non essere a carico
dei rispettivi genitori o del coniuge;
9. agli studenti cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea ovvero di un altro Stato membro dell’Accordo sullo Spazio
economico europeo che abbiano svolto attività di lavoro dipendente nel territorio tedesco prima di iniziare gli studi;
(…)».
Le controversie principali
La causa C‑11/06
6 Dopo aver terminato gli studi secondari in Germania, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca nata nel 1983, ha trascorso un anno
nel [OSCURATO:PERSONA] come ragazza alla pari.
7 Dal 20 settembre 2004 ha seguito studi di genetica applicata presso l’University of the West of England a Bristol ([OSCURATO:PERSONA]).
8 Nel corso del mese di agosto 2004 ha presentato domanda alla [OSCURATO:PERSONA], convenuta nella causa principale, per
ottenere un sussidio alla formazione relativamente ai suoi studi nel [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, in particolare, che nel territorio
tedesco non era disponibile un ciclo di studi ad indirizzo genetico.
9 Con decisione 25 agosto 2004, tale domanda è stata respinta in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva ai requisiti di cui
all’art. 5, n. 2, del BAföG per poter beneficiare di un aiuto alla formazione riguardo a studi seguiti presso un istituto
di insegnamento sito al di fuori della Germania. In particolare, non avendo proseguito, in un altro Stato membro, studi seguiti
in Germania durante un periodo di almeno un anno, essa non avrebbe soddisfatto il requisito di cui al punto 3 di tale disposizione,
in base al quale gli studi compiuti al di fuori della Germania devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita
per un periodo di almeno un anno nel territorio tedesco (in prosieguo: il «requisito della prima fase di studi»).
10 Poiché il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione di rigetto è stato a sua volta respinto
con decisione 3 febbraio 2005 dalla [OSCURATO:PERSONA], la controversia è stata sottoposta al giudice del rinvio.
La causa C‑12/06
11 Dal 1º settembre 2003 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, ha seguito studi di ergoterapia presso la [OSCURATO:PERSONA] in Heerlen
([OSCURATO:PERSONA]), nelle immediate vicinanze della frontiera tedesca.
12 Fino al 1º luglio 2003 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abitava con i genitori a Bonn (Germania). Essa si è quindi trasferita con il proprio
convivente in un alloggio sito a [OSCURATO:PERSONA] (Germania), da essa designato come propria residenza principale e a partire dal quale
si recava a Heerlen per i detti studi.
13 Nel corso del mese di gennaio 2004 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda al [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA], convenuto nella causa
principale, per ottenere un sussidio alla formazione relativamente agli studi seguiti nei [OSCURATO:PERSONA].
14 Tale domanda è stata respinta con decisione 7 luglio 2004, in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva ai requisiti di cui all’art. 5,
n. 1, del BAföG. Essa avrebbe infatti fissato la propria residenza in una zona di confine al solo scopo di seguire la sua
formazione professionale.
15 Poiché il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione di rigetto è stato a sua volta respinto
con decisione 16 novembre 2004 dalla [OSCURATO:PERSONA], la controversia è stata sottoposta al giudice del rinvio. Secondo
tale giudice, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva né i requisiti posti dall’art. 5, n. 1, del BAföG, né quelli di cui all’art. 5,
n. 2, punto 3, della stessa legge.
Le questioni pregiudiziali
16 Investito così dei ricorsi giurisdizionali delle sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si chiede se gli artt. 17 CE
e 18 CE ostino ai requisiti posti in termini alternativi all’art. 5, n. 2, punto 3, nonché all’art. 5, n. 1, del BAföG per
poter beneficiare di sussidi alla formazione relativamente a studi seguiti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale
di Germania.
17 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali, delle quali la prima, comune alle due cause principali, è l’unica questione sollevata nella causa C‑11/06:
«1) Se il diritto di libera circolazione sancito per i cittadini dell’Unione europea dagli artt. 17 CE e 18 CE impedisca ad uno
Stato membro di negare ad un proprio cittadino, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione
di un aiuto alla formazione per studi da compiersi interamente in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che tale formazione
non rappresenta la prosecuzione degli studi della durata di almeno un anno seguiti presso un istituto di insegnamento situato
nel territorio nazionale.
2) Se il diritto di libera circolazione sancito per i cittadini dell’Unione europea dagli artt. 17 CE e 18 CE impedisca ad uno
Stato membro di negare, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione di sussidi alla formazione
ad un proprio cittadino che, quale “pendolare”, compia la propria formazione in uno Stato membro contiguo, sulla base del
rilievo che l’interessato risiede nel comune tedesco situato in prossimità del confine unicamente a fini di formazione e che
tale luogo di soggiorno non costituisce la sua residenza stabile».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla questione comune alle cause C‑11/06 e C‑12/06
18 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 17 CE e 18 CE ostino ad un requisito quale quello
di una prima fase di studi. Come risulta dalle decisioni di rinvio, quest’ultimo consiste nel duplice obbligo, per poter beneficiare
degli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti
che ne facciano richiesta, da un lato, di aver seguito una formazione per un periodo di almeno un anno in quest’ultimo Stato
e, dall’altro, di continuare unicamente questa stessa formazione in un altro Stato membro.
19 Le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] argomentano, in particolare, che, per il fatto che non sono disponibili nel territorio tedesco formazioni
professionali in materia, rispettivamente, di genetica applicata e di ergoterapia, esse siano obbligate a rinunciare ai sussidi
alla formazione in un altro Stato membro a titolo del BAföG.
20 Il governo tedesco e i convenuti nelle cause principali sostengono che il requisito della prima fase di studi non costituisce
una limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno previsto all’art. 18 CE e, in subordine, essi ritengono
che, anche ammesso che sussista una siffatta limitazione, essa sarebbe giustificabile e proporzionata. Siffatta analisi è,
sostanzialmente, condivisa dai governi olandese, austriaco e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione delle Comunità europee.
21 Secondo i governi italiano, finlandese e svedese, il requisito della prima fase di studi costituisce una limitazione alla
libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Il governo italiano, contrariamente alle conclusioni del governo svedese a
tal proposito, considera che tale limitazione non sia giustificata nelle circostanze delle cause principali. A parere del
governo finlandese, spetta al giudice del rinvio valutare se tale limitazione possa essere giustificata da considerazioni
oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito.
22 Si deve ricordare che, in quanto cittadine tedesche, le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] godono della cittadinanza dell’Unione ai termini
del detto art. 17, n. 1, CE e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d’origine,
dei diritti afferenti a tale status (v. sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas‑Hagen e Tas, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451, punto 19).
23 Tra le fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all’esercizio
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare
nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE (v. sentenza 11 settembre 2007, causa C‑76/05, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6849, punto 87 e giurisprudenza citata). Nelle cause principali gli aiuti in questione riguardano
appunto studi compiuti in un altro Stato membro.
24 In proposito, si deve anzitutto precisare che, se è pur vero, come sottolineato dai governi tedesco, olandese, austriaco,
svedese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che gli Stati membri sono competenti, in forza dell’art. 149, n. 1, CE,
per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei loro rispettivi sistemi di istruzione, non è men
vero che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenze 13 novembre
1990, causa C‑308/89, di Leo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4185, punti 14 e 15; 8 giugno 1999, causa C‑337/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3289,
punto 25; 7 luglio 2005, causa C‑147/03, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5969, punti 31‑35, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 70), e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio
degli Stati membri quale conferita dall’art. 18, n. 1, CE (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 99).
25 Si deve poi rilevare che una normativa nazionale che penalizzi taluni suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato
la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute
dall’art. 18, n. 1, CE a tutti i cittadini dell’Unione (v. sentenze 18 luglio 2006, causa C‑406/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6947,
punto 39; Tas‑Hagen e Tas, cit., punto 31, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cit., punto 93).
26 Infatti, le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell’Unione non potrebbero dispiegare
pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall’avvalersene dagli ostacoli posti
al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato d’origine che lo penalizzi per il solo fatto
che egli ne abbia usufruito (v., in questo senso, sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto 31;
29 aprile 2004, causa C‑224/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5763, punto 19, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cit., punto 89).
27 Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli
artt. 3, n. 1, lett. q), CE e 149, n. 2, secondo trattino, CE, ovverosia, in particolare, favorire la mobilità degli studenti
e degli insegnanti (v. citate sentenze D’[OSCURATO:PERSONA], punto 32, e Commissione/[OSCURATO:PERSONA], punto 44).
28 Di conseguenza, allorché uno Stato membro prevede un sistema di aiuti alla formazione che consente a studenti di beneficiarne
nell’ipotesi in cui compiano studi in un altro Stato membro, esso deve far sì che le modalità di concessione di tali aiuti
non creino una limitazione ingiustificata al detto diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri
(v., per analogia, riguardo all’art. 39 CE, sentenza 17 marzo 2005, causa C‑109/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2421, punto 27).
29 Nella fattispecie, è pacifico che le ricorrenti nella causa principale, che hanno iniziato i loro studi superiori in uno Stato
membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, sono state assoggettate, per beneficiare degli aiuti alla formazione,
al requisito della prima fase di studi, che è tuttavia imposto solo nel caso di studi seguiti al di fuori del territorio nazionale.
30 Orbene, il duplice obbligo, – richiamato al punto 18 della presente sentenza –, derivante dal requisito della prima fase di
studi, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi aggiuntivi nonché degli eventuali ritardi che esso comporta,
è atto a dissuadere cittadini dell’Unione dal lasciare la Repubblica federale di Germania per seguire studi in un altro Stato
membro e avvalersi così della loro libertà di circolare e soggiornare in quest’ultimo, quale conferita dall’art. 18, n. 1,
CE.
31 Così, la necessità per uno studente di trascorrere un anno presso un istituto di istruzione situato nel territorio tedesco
prima di poter percepire aiuti per la formazione seguita in un altro Stato membro è idonea a dissuaderlo dal recarsi successivamente
in un altro Stato membro per proseguire i suoi studi. Ciò è vero a maggior ragione laddove tale anno non sia riconosciuto
ai fini del calcolo della durata degli studi nell’altro Stato membro.
32 Contrariamente a quanto sostenuto in sostanza dal governo tedesco, gli effetti restrittivi derivanti dal requisito della prima
fase di studi non sono né troppo aleatori né troppo insignificanti, in particolare per coloro che dispongono di risorse finanziarie
più limitate, per poter costituire una limitazione della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati
membri, quale conferita dall’art. 18, n. 1, CE.
33 Una restrizione del genere può essere giustificata, con riferimento al diritto comunitario, solo se è basata su considerazioni
oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, ed è commisurata allo scopo legittimamente
perseguito dal diritto nazionale (sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
punto 94). Dalla giurisprudenza emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito,
ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
34 È alla luce dei criteri della giurisprudenza ricordata nel punto precedente che occorre esaminare gli argomenti presentati
alla Corte diretti a giustificare il requisito della prima fase di studi.
35 In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale requisito sarebbe giustificato dall’intento di garantire che l’aiuto
alla formazione sia accordato ai soli studenti meritevoli. Del pari, all’udienza, il governo tedesco ha sottolineato che tale
requisito ha lo scopo di consentire agli studenti di dimostrare la loro volontà di seguire e concludere i loro studi con successo
e celermente.
36 È fuor di dubbio che l’obiettivo di garantire che gli studenti concludano il loro ciclo di studi velocemente, contribuendo
così, in particolare, all’equilibrio finanziario del sistema di istruzione dello Stato membro interessato, è idoneo a costituire
uno scopo legittimo nell’ambito dell’organizzazione del detto sistema. Tuttavia, nessun elemento fornito alla Corte consente
di ritenere che il requisito della prima fase di studi seguiti in Germania sia o possa essere adatto, in quanto tale, a garantire
la conclusione del loro ciclo di studi da parte degli studenti interessati. Inoltre, l’imposizione di tale requisito nelle
controversie principali, nei limiti in cui esso può avere la conseguenza, in pratica, di allungare la durata globale degli
studi per i quali sono stati concessi i sussidi controversi nella causa principale, appare incoerente con il detto obiettivo
e, pertanto, inidonea a realizzarlo. Un requisito siffatto non può quindi essere considerato proporzionato all’obiettivo perseguito.
37 In secondo luogo, il governo tedesco ha parimenti sostenuto, all’udienza, che il requisito della prima fase di studi ha lo
scopo di consentire agli studenti di verificare se abbiano fatto «la scelta giusta» per i loro studi.
38 Nondimeno, tale requisito, esigendo una continuità tra gli studi seguiti per il periodo di almeno un anno in Germania e quelli
seguiti in un altro Stato membro, appare incoerente con tale obiettivo. Tale criterio di continuità, infatti, è atto non solo
a dissuadere, se non ad impedire, agli studenti di seguire in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania
una formazione differente da quella seguita per un periodo di almeno un anno in territorio tedesco, ma anche, per tale fatto,
a dissuaderli dall’abbandonare la formazione inizialmente prescelta laddove ritengano che la scelta fatta non sia più ad essi
confacente e desiderino seguire la loro formazione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.
39 Peraltro, per quel che riguarda le formazioni per le quali non esistano equivalenti nel territorio tedesco, tale requisito
di continuità, come ha rilevato il giudice del rinvio, costringe studenti interessati – cui, come risulta dal punto 19 della
presente sentenza, ritengono di appartenere le ricorrenti nelle cause principali –, a scegliere tra rinunciare completamente
alla formazione che avevano inteso seguire in un altro Stato membro oppure perdere completamente il vantaggio degli aiuti
alla formazione. Il requisito in questione non può essere quindi considerato proporzionato all’obiettivo diretto ad agevolare
una scelta oculata della formazione che gli studenti interessati si propongono di seguire.
40 In terzo luogo, il governo tedesco ha sostenuto inoltre, all’udienza, che il sistema tedesco di aiuti alla formazione, considerato
nel suo complesso, è inteso a promuovere il compimento di studi negli Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania.
Gli studenti interessati, infatti, posto che abbiano soddisfatto il requisito della prima fase di studi, potrebbero beneficiare
di un aiuto alla formazione per un anno aggiuntivo qualora rientrino in Germania per completare i loro studi presso un istituto
di insegnamento tedesco e potrebbero richiedere anche contributi per talune spese di viaggio nonché, eventualmente e in certi
limiti predefiniti, per le spese di iscrizione e di assicurazione malattia.
41 In proposito, è sufficiente constatare che tali elementi, certamente utili per gli studenti che soddisfino il requisito della
prima fase di studi, non sono come tali atti a giustificare la limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno
previsto all’art. 18 CE, costituita da questo stesso requisito, in particolare per quanto riguarda gli studenti che si rechino
in un altro Stato membro per compiervi tutti i loro studi superiori, i quali non concluderanno quindi i loro studi presso
un istituto di insegnamento situato nel territorio tedesco.
42 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA], nonché i governi olandese e austriaco sostengono, sostanzialmente, che una limitazione
come quella risultante dall’applicazione del requisito della prima fase di studi può essere giustificata dall’interesse ad
evitare che gli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti integralmente in uno Stato membro diverso da quello d’origine
divengano un onere irragionevole che potrebbe portare all’abbassamento generale del livello globale delle prestazioni concesse
per gli studi nello Stato membro d’origine. Quanto al governo svedese e alla Commissione, essi considerano legittimo per uno
Stato membro, in materia di concessione degli aiuti alla formazione, di assicurarsi che gli studenti interessati appartengano
tanto alla sua società in generale quanto al suo sistema d’istruzione.
43 È ben vero che la Corte ha riconosciuto che può essere legittimo per uno Stato membro, al fine di evitare che la concessione
di aiuti diretti a coprire le spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri divenga un onere irragionevole,
che potrebbe avere conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato, di concedere i detti
aiuti solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo (sentenza
15 marzo 2005, causa C‑209/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2119, punti 56 e 57).
44 In linea di principio, se esiste un rischio di un siffatto onere irragionevole, considerazioni analoghe possono applicarsi
per quanto riguarda la concessione da parte di uno Stato membro di aiuti alla formazione agli studenti che intendano seguire
studi in altri Stati membri.
45 Orbene, nelle cause principali, come ha in sostanza rilevato il giudice del rinvio, il grado di integrazione nella società
che uno Stato membro potrebbe legittimamente esigere deve, in ogni caso, essere considerato dimostrato dal fatto che le ricorrenti
nelle cause principali sono cresciute in Germania e hanno ivi frequentato le scuole.
46 Risulta pertanto che il requisito della prima fase di studi, che esige che un periodo di studi superiori di almeno un anno
sia stato precedentemente effettuato nello Stato membro d’origine, presenta un carattere troppo generale ed esclusivo a tale
riguardo. Esso privilegia infatti indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione
nella società di tale Stato membro al momento della richiesta dell’aiuto, eccedendo così quanto necessario per raggiungere
l’obiettivo perseguito e non può quindi essere considerato proporzionato (v., per analogia, sentenza D’[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39).
47 In quinto luogo, i governi austriaco, svedese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione ricordano la mancanza di disposizioni
di coordinamento tra gli Stati membri in materia di aiuti alla formazione. In mancanza di tali disposizioni, esisterebbe un
rischio di cumulo di diritti qualora dovesse essere eliminato un requisito come quello della prima fase di studi.
48 A tal proposito, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato, tanto nelle osservazioni scritte, quanto all’udienza, la circostanza
che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sembra aver ricevuto da parte delle autorità del [OSCURATO:PERSONA], per i suoi studi presso l’University of
the West of England, un aiuto economico sotto forma di sussidi per la retta scolastica e le spese di mantenimento nonché di
concessione di un prestito.
49 Su questo punto, il governo tedesco ha fatto presente all’udienza, in risposta ai quesiti della Corte, che l’art. 21, n. 3,
del BAföG contiene una disposizione diretta a prendere in considerazione, per calcolare il reddito pertinente ai fini dell’applicazione
di tale legge, gli aiuti alla formazione o altri sussidi dello stesso tipo eventualmente ricevuti da fonti diverse rispetto
alle disposizioni di tale legge.
50 Per contro, il requisito della prima fase di studi non mira in alcun modo ad impedire gli eventuali aiuti dello stesso tipo
ricevuti in un altro Stato o a tenerne conto. Non si può dunque utilmente sostenere che tale requisito sia idoneo o necessario,
di per sé, a garantire che non si verifichi un cumulo di tali aiuti.
51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione comune alle due cause principali nel senso
che gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per
poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini
gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo
di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.
Sulla seconda questione nella causa C‑12/06
52 Secondo il giudice del rinvio, il ricorso dinanzi ad esso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si concluderebbe in senso favorevole
a quest’ultima nel caso di soluzione affermativa alla questione comune alle due cause principali.
53 Pertanto, considerato che la soluzione alla detta questione è stata affermativa, nella fattispecie non è necessario procedere
alla soluzione della seconda questione sollevata nella causa C‑12/06.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter
beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini
gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo
di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.