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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24372/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha proceduto al corretto autonomo vaglio di tale portato dichiarativo, ritenuto intrinsecamente attendibile nel suo contenuto essenziale (in quanto non inficiato dalle divergenze evidenziate dal difensore nell'atto di appello) e corroborato da elementi esterni ( pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale ci deduce l'omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti in furto, è parimenti manifestamente infondato; che il collegio di merito si è pronunciato al riguardo evidenziando che nulla risultava allegato in ordine al fatto che gli imputati fossero stati gli autori materiale del furto delle due vetture; che tale assunto è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M114 C r1/414 k‘l k2025CsAudìZleifiCO ti6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della testimone [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha proceduto al corretto autonomo vaglio di tale portato dichiarativo, ritenuto intrinsecamente attendibile nel suo contenuto essenziale (in quanto non inficiato dalle divergenze evidenziate dal difensore nell'atto di appello) e corroborato da elementi esterni ( pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, con il quale ci deduce l'omessa motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti in furto, è parimenti manifestamente infondato; che il collegio di merito si è pronunciato al riguardo evidenziando che nulla risultava allegato in ordine al fatto che gli imputati fossero stati gli autori materiale del furto delle due vetture; che tale assunto è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M114 C r1/414 k‘l k2025CsAudìZleifiCO ti6
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