CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 03327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16 novembre 2022 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha respinto la domanda di consegna di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] ungherese in relazione ai reati di truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta e violazione delle regole contabili e revocato la misura disposta dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In particolare la Corte, basandosi su una precedente decisione di rigetto della richiesta di consegna di Emma da parte della Corte di appello di Bologna a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2020 e della mancata risposta da parte delle autorità ungheresi alla richiesta di informazioni relative alla previsione di un termine di durata massima della custodia cautelare, alle modalità che consentono un riesame da parte dell'autorità giudiziaria della posizione del detenuto ed ai motivi che possono legittimare la revoca della misura, ha ravvisato un motivo di rifiuto della consegna in relazione all'art. 2 della legge n. 69 del 2005. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova denunciando la violazione degli artt. 1, 2 e 16 della legge n. 69 del 2005 in quanto la Corte di appello, nonostante la risposta fornita dalle autorità ungheresi alle precedenti richieste di informazioni concernenti il rapporto tra il mandato di arresto europeo per cui si procede ed il precedente esaminato dalla Corte di appello di Bologna e lo statuto di indipendenza del Pubblico ministero nell'ordinamento ungherese, ha rifiutato la consegna sulla base di un motivo oggi non previsto, ovvero la mancata risposta da parte dello Stato emittente alla richiesta di informazioni, senza sincerarsi delle ragioni per cui, a differenza delle precedenti richieste, cui hanno fatto seguito i chiarimenti invocati, l'autorità ungherese abbia omesso di rispondere. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata mancando una motivazione sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto che dalla consegna consegua una violazione del diritto di difesa del consegnando.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un documento redatto in lingua ungherese asserendo che questo contiene la revoca del mandato di arresto; ha, inoltre, depositato memoria in cui, oltre ad eccepire la sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che, in assenza delle informazioni, regolarmente richieste alle autorità ungheresi, la Corte di appello, senza incorrente in alcuna violazione di legge, si è uniformata ad altra decisione emessa in altro analogo procedimento a carico del consegnando in cui la Corte di appello ha rilevato che nel sistema ungherese, in violazione dell'art. 6 CEDU, non è assicurata l'impugnabilità del provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. Con ordinanza emessa all'udienza del 17 gennaio 2023 il procedimento è stato rinviato all'odierna udienza al fine di acquisire informazioni in merito alla avvenuta revoca del mandato di arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, rileva il Collegio che dalle informazioni fornite dall'autorità ungherese con nota del 18 gennaio scorso risulta che il mandato di arresto europeo emesso il 13 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è tuttora valido. Nel merito, le censure formulate dal ricorrente sono fondate. La sentenza impugnata, infatti, contravvenendo allo spirito di reciproca fiducia che costituisce la base della cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell'Unione, con motivazione meramente apparente, non ha autorizzato la consegna sulla base di una presunta violazione dei diritti fondamentali desunta dalla mancata risposta dello Stato richiedente alla richiesta di informazioni. Così facendo, la Corte territoriale è incorsa in una evidente violazione di legge atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, agli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, la mancata risposta alla richiesta di informazioni non costituisce più motivo di rigetto della richiesta. L'art. 16 prevede, infatti, che la corte di appello, ove non ritenga sufficienti le informazioni trasmesse dallo Stato richiedente, richiede con urgenza le informazioni integrative stabilendo un termine per la ricezione che tenga conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'art. 14, comma 4, o dall'art. 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione. Tali ultime disposizioni consentono, infatti, alla corte di appello di prorogare il termine per la decisione sino a tre giorni, in caso di consenso alla consegna, ovvero sino a dieci giorni, ove questo manchi. In alcun caso è previsto il rigetto della richiesta in caso di mancata risposta alle informazioni tanto che, qualora il procedimento si protragga oltre tali termini e sia stata emessa una misura cautelare, non è più prevista l'immediata rimessione in libertà (art. 21 legge n. 69 del 2005, abrogato dal d.lgs. n. 10 del 2021) ma, ai sensi dell'art. 22-bis, sono previste differenti ulteriori scansioni temporali all'interno delle quali sono disciplinati, secondo un criterio di gradualità, oneri comunicativi e poteri cautelari della corte di appello. 2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che provvederà, altresì, a valutare la portata del documento depositato dal difensore che sembra contraddire quanto comunicato dall'Autorità ungherese in ordine alla validità del mandato di arresto europeo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al