CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12362 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Alife (CE) , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaCarlo Mirabello 23, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentat a e difes a con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 12362 sez. S2 -ud. 9-11-2023 -2- Bosurgi, giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2018 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 1 3 / 4 /2018, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 577/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata in data 15 febbraio, che, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 549/2016 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato la sua domanda di restituzione delle somme versate, in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento in precedenza ottenuto, in un importo asseritamente superiore a quello dovuto per contratto a titolo di interessi e costi residui; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; -con atto del 13/10/2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori Ric. 2018n. 12362 sez. S2 -ud. 9-11-2023 -3- muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda se