CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29259/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato‘a MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in quanto privo della dichiarazione o elezione di domicilio prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, lamentando di avere eletto, presso il proprio difensore di fiducia, domicilio al momento della contestazione dei fatti di reato; rilevato che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, il quale continua ad applicarsi alle impugnazioni che, come nel caso di specie, sono state proposte sino al 24 agosto 2024, richiede, a pena di inammissibilità, l'allegazione all'atto di appello della dichiarazione di elezione o dichiarazione di domicilio; ritenuto che non risulta, nel caso di specie, il rispetto della suddetta previsione legislativa, atteso che non vi è stata una elezione/dichiarazione di domicilio successiva e ulteriore rispetto a quella indicata dalla stessa imputata come compiuta al momento della contestazione dei fatti di reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gi