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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41901/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19053/21 Destratis [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie "lieve" di cui al comma 5 della norma incriminatrice, nonché per la negata concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, avuto riguardo al dato ponderale complessivo delle sostanze detenute (sufficiente per 313 dosi medie complessive) e alla differenziata tipologia dello stupefacente; che, quanto alla ulteriore doglianza relativa alla negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si tratta di mera enunciazione di principi di diritto in alcun modo coniugati a specifiche indicazioni circa i fatti in addebito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19053/21 Destratis [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie "lieve" di cui al comma 5 della norma incriminatrice, nonché per la negata concessione dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, avuto riguardo al dato ponderale complessivo delle sostanze detenute (sufficiente per 313 dosi medie complessive) e alla differenziata tipologia dello stupefacente; che, quanto alla ulteriore doglianza relativa alla negata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si tratta di mera enunciazione di principi di diritto in alcun modo coniugati a specifiche indicazioni circa i fatti in addebito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41901/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris