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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 21070/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1401/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1750 del 3/6/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribu- nale di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il pagamento della complessiva somma di Euro 2.731.220,74, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento di un preteso danno subito dall’attrice, per per- dita di chance (Euro 2.641.220,74) – in conseguenza dell’illegittimo mancato riconoscimento, nella procedura di concordato preventivo che aveva riguardato la convenuta, del trattamento previsto per i creditori cc.dd.

“strategici” dall’art. 182-quinquies L.F. e per lucro cessante (Euro 90.000,00) per la mancata percezione di utili relativi alla forni- tura di energia elettrica nei mesi di settembre e novembre 2013. 2.Illustrando i rapporti tra le parti, l’attrice esponeva che nel pe- riodo 2008-2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito energia alla [OSCURATO:SOCIETA] e che in data 14/11/2012 veniva concluso un ulteriore contratto di fornitura per l’anno 2013 (con scadenza al 31/12/2013 e privo della facoltà di recedere anticipatamente); al momento della pro- posizione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. (poi seguito da do- manda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in con- tinuità aziendale diretta, successivamente omologato dal Tribunale di Padova) e, cioè, al 15/12/2012 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva matu- rato un debito di Euro 2.641.220,74; nel prosieguo, la «ORV provve- deva al pagamento delle fatture relative alla fornitura successiva alla data del deposito delricorso»; la [OSCURATO:PERSONA] intraprendeva il pro- cedimento previsto dalla disciplina di settore per sospendere l’eroga- zione di energia alla [OSCURATO:SOCIETA], considerata morosa, ma la [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva, dapprima domandando un provve- dimento ex art. 700 cod. proc. civ. e poi, dopo l’interruzione della for- nitura operata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], concludendo un contratto con un altro fornitore, che approvvigionava di energia l’odierna controricorrente nei mesi di settembre e novembre 2013;3.Secondo l’illustrazione della ricorrente, il danno subito traeva ori- gine da diverse condotte della [OSCURATO:SOCIETA]: «1) l’avere con- cluso con Edison un accordo di dilazione di pagamento delle fatture scadute nell’ottobre 2012, quando aveva già deciso di accedere alla procedura di concordato preventivo e quindi con la consapevolezza che non vi avrebbe adempiuto (circostanza in merito alla quale non si è proposto appello); 2) l’avere impedito ad Edison di sospendere forni- tura in pendenza del concordato, così violando l’art. 9.2 del contratto che facoltizzava Edison alla sospensione della propria prestazione in presenza di morosità, e il generale precetto di neminem laedere exart.2043 c.c., appropriandosi della energia di proprietà di Edison contro la volontà della stessa; 3) l’avere concluso in pendenza del concordato un contratto di fornitura con un soggetto terzo ed ottenendo lo switch in favore di tale nuovo fornitore con decorrenza 01/09/2013, così vio- lando il vincolo contrattuale che prevedeva una durata fino al termine del 31/12/2013.» (così a pagg. 13-14 del ricorso introduttivo); nella tesi dell’attrice «Il danno patito da Edison in conseguenza degli atti illeciti commessi da ORV, finalizzati ad impedirle di esplicare la propria legittima facoltà di sospendere la esecuzione del contratto, può apprez- zarsi individuando quale sarebbe stato il risultato positivo ottenuto da Edison laddove ORV non avesse posto in essere tali condotte illecite, ma avesse invece perseguito la continuità aziendale attraverso l’unico strumento lecito a sua disposizione, cioè il pagamento del credito pre- gresso ai sensi dell’art. 182 quinquies, co. 4, LF.

Il danno subito da Edison è pertanto il mancato riconoscimento, da parte della società ORV in concordato preventivo con continuità aziendale, del trattamento del proprio credito previsto dal citato art. 182 quinquies, co. 4, LF, trattamento al quale Edison legittimamente aspirava.

Se il trattamento del credito spettante al fornitore essenziale fosse stato disciplinato dalla norma in esame come una caratteristica intrinseca del credito stesso, e quindi come un diritto del creditore a vedersi riconosciuto un particolare trattamento (così come avviene per un creditore privilegiato o per le prededuzioni), allora il danno patito da Edison sarebbe confi- gurabile come lucro cessante.

Atteso che, invece, la norma non attri- buisce al creditore un diritto bensì una aspettativa legittima, tale danno si configura ad avviso di questa difesa quale perdita di chance, che la giurisprudenza ricostruisce come quel pregiudizio che si basa sulla pro- babilità, comprovabile anche presuntivamente, che il risultato positivo si sarebbe realizzato senza l’interferenza del comportamento illecito, capace di rompere la serie causale che avrebbe condotto al consegui- mento del risultato positivo, risultato che va valutato sulla base della considerazione di una potenzialità, poi venuta meno» (così a pag. 35- 36 dell’atto di citazione in primo grado). 4.[OSCURATO:PERSONA] pretendeva, inoltre, il risarcimento del «danno per lucro cessante dovuto al mancato percepimento degli utili relativi alla fornitura di settembre e novembre 2013, illecitamente effettuata da un terzo fornitore.

La sussistenza di tale danno emerge chiaramente laddove si continui ad adottare l’ottica in base al quale Edison ha diritto ad essere risarcita dal mancato guadagno che avrebbe senz’altro per- cepito laddove ORV avesse tenuto la unica condotta lecita finalizzata al mantenimento dellacontinuità aziendale.

In tal caso non solo avrebbe chiesto l’autorizzazione al pagamento del credito pregresso, ma avrebbe altresì continuato ad usufruire della fornitura di Edison per tutta la durata del contratto, fino al 31/12/2013.». 5.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9058 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva le domande attoree, la prima perché era da reputarsi in- sussistente l’asserita “strategicità” delle forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e perché non era configurabile un diritto al risarcimento di per- dita di chance in mancanza di un inadempimento di O.R.V.

Manufactu- ring, la seconda perché la conclusione del contratto con un diverso for- nitore costituiva legittima reazione alla sospensione della fornitura im- posta il 19/8/2013 da [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi illegittima perché riferita a debiti inerenti a pregressi rapporti contrattuali del 2012 (già esauriti e non collegati col contratto del 2013). 6.LaEdison Energia impugnava la decisione. 7.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1750 del 3/6/2021, respingeva l’impugnazione. 8.Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado, dopo aver dato atto del sopravvenuto pagamento dell’importo di Euro 579.772,15 (corrispondente al debito, falcidiato, della [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura di energia anteriore alla procedura) in adempimento del piano concordatario, confermava l’infondatezza della pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il pagamento dell’intera annualità del 2012 «senza alcuna falcidia, ancorando tale domanda alla insoddisfazione da parte di ORV della, così descritta, “legittima aspettativa” di EE a che la prima “presentasse istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 182 quinquies co. 4 L.F.” (ora divenuto comma 5, secondo cui, l’imprenditore nelle condizioni di ORV può chiedere di essere autorizzato dal Tribunale al pagamento integrale di determinati debiti pregressi “strategici”, ossia relativi a prestazioni che il professionista - “l’attestatore” - previsto dalla Legge asseveri essere “essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei cre- ditori”) la cui mancata presentazione, secondo la tesi di EE così come interpretata dal primo Giudice “costituirebbe un illecito da parte della convenuta”. … Ora, nella presente sede di gravame, l’appellante nega di aver mai posto a base della sua domanda in esame la mancata pre- sentazione di detta istanza exart. 182 quinquies, che ribadisce essere una mera facoltà del debitore in concordato in continuità.

Tuttavia, an- che se ciò fosse, non è individuabile la congruenza e l’utilità per gli interessi di EE di tali formulazioni, atteso che ciò di cui si verte è, per sua stessa ammissione, un illecito contrattuale, ossia il mancato paga- mento delle prestazioni di fornitura per l’anno 2012 nella più volte men- zionata misura di € 2.641.220,74, rispetto a cui del tutto non pertinenti sono le considerazioni svolte nella sezione dell’atto di impugnazione in esame rispetto al fatto che ORV avesse materialmente impedito a EE “di sospendere la fornitura” e poi operato lo “switch in favore di … nuovo fornitore” … di appello), di talché incongruente è la conclusione tratta dall’appellante … secondo cui sarebbe “innegabile il nesso cau- sale tra la condotta illecita di ORV ed il danno patito da Edison: al fine di impedire la sospensione della fornitura …ORV nonaveva altra strada legittima se non quella di chiedere la autorizzazione al pagamento del credito di Edison ex art. 182 quinquies co. 4 LF”, e, “diversamente, avrebbe dovuto subire la sospensione della fornitura”, il tutto, va ram- mentato con riferimento a prestazioni e debito ampiamente antece- denti alla instaurazione della procedura in questione». 9.Sulla pretesa erroneità del riconoscimento della facoltà di re- cesso, la Corte territoriale affermava che «anche tale sezione del libro delle doglianze dell’appellante è viziata da un fatale equivoco di fondo: … sarebbe stato ben possibile materialmente per la impresa in concor- dato impedire di trovarsi sprovvista di energia elettrica, atteso, in so- stanza e in altre parole, che EE non detiene il monopolio della fornitura di tale essenziale strategica energia, e quindi, onde non interrompere l’attività di impresa, sarebbe stato sufficiente materialmente rivolgersi, come infatti, si ribadisce, avvenuto, ad altro fornitore, impregiudicato, in proposito (specie, nella prospettiva, tipizzante la procedura, della “par condicio” e al tempo stesso dell’interesse dei creditori alla vitale sopravvivenza dell’impresa in crisi), il rapporto col precedente forni- tore, EE e le questioni a ciò connesse.».10.

Rispetto alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi ricono- sciuto il danno da lucro cessante per le mensilità di settembre e no- vembre 2013, quando la [OSCURATO:SOCIETA] ha fruito dell’energia somministrata da altra società, la Corte di merito – dopo aver r ichia- mato la decisione di primo grado che aveva «escluso ogni “collega- mento negoziale” tra contratto relativo al 2012 e contratto relativo al 2013 (il primo rimasto inadempiuto, il secondo, invece, pienamente adempiuto, finché perdurante la fornitura, da ORV), ed esclusa, infine, ogni illiceità nel comportamento di quest’ultima» – ha ritenuto « ra- gione più liquida della decisione, il fatto che, anche a voler ritenere applicabile il principio “inadimplenti non est adimplendum” exart. 1460 c.c., in ogni caso, la interruzione del servizio da parte di EE è avvenuta in data 19/08/2013, allorché era già in corso la procedura concorsuale de qua, e pertanto alcun pagamento al di fuori e non autorizzato nel suo ambito, pena la preferenzialità, avrebbe potuto avvenire.

Inoltre, atteso che, pacificamente, fino alla sospensione attuata da EE, le sue prestazioni erano state regolarmente saldate, essendo altresì finaliz- zata la sua “minaccia” di interruzione ad ottenere il saldo delle presta- zioni relative al diverso contratto riferito alla annualità 2012, deve os- servarsi che detto principio “inadimplenti non est adimplendum” trova applicazione all’interno del medesimo contratto, nel senso che il con- traente “fedele”, a fronte dell’inadempimento della controparte, può sospendere l’esecuzione della propria prestazione, ma soltanto rispetto alle obbligazioni su quest’ultima gravanti in forza di quello specifico contratto, e non di un altro, benché tra le medesime parti».

11. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, formulando quattro censure.

12. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso, conte- nente ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

13. Le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1.14.

A ll ’ esito della camera di consiglio del 30 / 4 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente si fonda sui se- guenti presupposti: a) in conseguenza del mancato pagamento delle forniture del 2012, [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di sospendere, nel 2013, la fornitura di energia elettrica erogata in forza di un diverso contratto, nonostante il regolare pagamento delle fatture a questo re- lativo;b) poiché la [OSCURATO:SOCIETA] era vincolata alla fornitura di [OSCURATO:PERSONA] sino alla fine del 2013, non poteva ricorrere ad altri fornitori e ciò comportava l’essenzialità,per la continuità aziendale, del creditore, da qualificare come “strategico”ai sensi dell’art. 182 - quin- quies, comma 5(in precedenza, comma 4), L.F. («Il debitore che pre- senta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie infor- mazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la mi- gliore soddisfazione dei creditori»). 2.Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la O.R.V.

Manufactu- ring,per non subire la sospensione del servizio di erogazione dell’ener- gia, avrebbe dovuto pagare tutto il debito pregresso, non ostandovi l’accesso alla procedura concordataria, poiché l’odierna ricorrente era da considerare, appunto,fornitore strategico. 3.In altre parole, secondo la tesi propugnata, alla O.R.V.

Manufac- turing si poneva una secca alternativa tra subire la sospensione della fornitura oppure pagare il debito pregresso, di talché, per la continuità aziendale, sarebbe stato indefettibile procedere al pagamento autoriz- zato exart. 182-quinquies, comma 5, L.F., la cui mancanza aveva leso la legittima aspettativa del creditore. 4.I giudici di merito hanno escluso la sussistenza dei succitati pre- supposti, da un lato negando la potestà di [OSCURATO:PERSONA] di sospendere la fornitura del 2013, regolarmente pagata, in difetto di un collega- mento negoziale tra i distinti contratti con la [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro respingendo la qualificabilità della Edison come creditore stra- tegico, perché il bene fornito era reperibile sul mercato. 5.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce «Violazione e/o falsa appli- cazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte posto a fondamento della sua pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’attore e dibattuto in giudizio»; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] so- stiene che la causa petendi non è costituita dal mancato pagamento delle forniture del 2012 e dalla mancata presentazione della istanza ex art. 182 quinquies l.fall., bensì dalle violazioni contrattuali commesse da [OSCURATO:SOCIETA] durante la procedura di concordato, consistite nell’ostacolare la sospensione della fornitura per morosità, in tal modo continuando ad appropriarsi della energia elettrica controla volontà di Edison, e nell’avere stipulato un nuovo contratto di fornitura con un diverso fornitore, estromettendo Edison dalla fornitura in violazione del pendente contratto. 6.La censura è inammissibile. 7.È univoco l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio ne- cessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poi- ché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo conte- nuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023). 8.Nella fattispecie in esame, la [OSCURATO:PERSONA] critica l’interpreta- zione della domanda compiuta dalla Corte d’appello, artatamente ri- conducendolaad un insussistente vizio di minuspetizione. 9.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182quinquies co. 4 l.fall. (pro tempore vigente) in relazione all’art. 1569 c.c.», per avere la Corte d’appello– pur dando atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la propria azione sulla propria non sostituibilità, giustificata dall’assenza del diritto di recesso –rigettato la domanda sulla scorta della considerazione secondo cui la sostituzione di Edison, in quanto non monopolista, poteva legittima- mente avvenire “materialmente”, cioè “di fatto”, lasciando comunque «impregiudicato» il rapporto con Edison. 10.

Il motivo è inammissibile .

11. La censura, difatti, estrapola artatamente da un più ampio contesto alcune considerazioni della Corte territoriale per attribuirle una patente contraddizione, finendo così per censurare una motiva- zione che non si rinviene nella sentenza impugnata.

12. In altri termini, non è stata colta la ratio decidendi del la Corte d’appello,la quale ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un cre- ditore insostituibile nel senso che l’energia elettrica non è erogata dalla società ricorrente in regime di monopolio, ma costituisce bene che può essere reperito sul mercato rivolgendosi ad un altro fornitore; perciò, la clausola che escludeva il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] non va- leva di per sé ad attribuire alla creditrice la qualità di “creditore strate- gico” (tale, cioè, da dover essere soddisfatto senza rispettare la par condicio creditorum).

13. I l giudice di secondo grado non ha affatto affermato che l’avvio della procedura concorsuale di concordato preventivo comporta lo scioglimento o la sospensione del rapporto negoziale pendente (salvo il disposto dell’art. 169-bisL.F., peraltro applicato proprio nella fattispecie de qua), ma, sia pur ellitticamente, ha inteso ribadire che l’alterazione della regola della par condiciocreditorum non si giustifica quando de factoil bene è agevolmente reperibile altrove; il riferimento al rapporto «impregiudicato» col precedente fornitore – comunque ir- rilevante nell’ambito di un discorso volto a sindacare la pretesa di ve- dersi attribuita la qualità di creditore “strategico” –va inteso nel senso che una tale condotta non inficia i diritti contrattuali del somministrante (che, tuttavia, nel caso si era per primo reso inadempiente col distacco del 19/8/2013).

14. Parimenti inammissibile è la seconda parte del motivo, con cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’avvenuta sostituzione del fornitore di energia, nonostante il divieto di recesso, comporta una cessazione anticipata del contratto, in violazione delle regole contrattuali e dell’art.1569 cod. civ.; la stessa ricorrente afferma che non si verte in ipotesi di violazione di legge, bensì di un aspetto ignorato dalla Corte di merito, di talché si sarebbe dovuto formulare la censura a norma dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (che sarebbe però incorsa in sanzione di inammissibilità exart. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ.).

15. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 quinquiesco. 4 l.fall. (pro tempore vi- gente) nonché degli artt. 1460, 1461 e 1565 c.c., degli artt. 9 e 11.3 lett. k del contratto e degli artt. 3 e 4 delibera ARG/elt 04/08 –Erronea dichiarazione della illegittimità della sospensione della fornitura tentata da Edison», per avere la Corte di merito rilevato due profili di illegitti- mità del tentativo di Edison di sospendere la propria fornitura, consi- derati idonei a legittimare la reazione di [OSCURATO:SOCIETA] attra- versola opposizione alla sospensione e la sostituzione del fornitore; ad avviso della ricorrente, la sospensione dell’energia elettrica poteva es- sere disposta in base a plurime fonti, negoziali e normative, perché la morosità della [OSCURATO:SOCIETA] –«concetto … unitario, [che] im- plica semplicemente la sussistenza di crediti del somministrante sca- duti e non pagati, prescindendo dal fatto che gli stessi siano maturati in vigenza di un certo periodo contrattuale» (pag. 24 del ricorso) – costituiva valido presupposto per l’operare degli artt. 1565, 1460 e 1461, cod. civ., della delibera dell’Authority contenente la disciplina della sospensione della fornitura e della richiamata clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 2013 (secondo cui «ciascunadelle PARTI (…) ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CON- TRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ul- tima, si verificasse una delle seguenti condizioni: (…) k. mancato pa- gamento di fatture relative ad un altro contratto, eventualmente in vi- gore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e/o i singoli punti di prelievo del CLIENTE e la stessa [OSCURATO:PERSONA]».).

16. Il motivo è infondato .

17. L’art. 1565 cod. civ. , invocato dalla ricorrente, costituisce specificazione dell’art. 1460 cod. civ. per il contratto di somministra- zione: si tratta, cioè, di un’eccezione di inadempimento qualificata che consente al fornitore di sospendere la sua prestazione a fronte dell’av- versario inadempimento, persino nell’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale che comporti la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (in tema, con riferimento all’amministrazione controllata, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10620 del 05/11/1990, Rv. 469644-01).

18. Tuttavia, come già rilevato dalla Corte territoriale, «L’ecce- zione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico.

Per- tanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendumoperi an- che con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell’esercizio del loro potere di auto- nomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologica- mente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipen- denza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l’uno dall’altro.» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5938 del 17/03/2006, Rv. 587704-01; conforme Cass., Sez.

L, Sentenza n. 18487 del 04/07/2008, Rv. 604534-01).

19. Nella fattispecie in esame, al contrario, il collegamento ne- goziale è stato ab origine escluso dai giudici di merito, con pronunce non attinte da alcuna specifica censura, alle quali si può aggiungere l’ovvia considerazione per cui non è predicabile un collegamento di con- tratti tra loro posti in successione cronologica (dato che, all’esauri- mento di uno, spiega effetti l’altro), né è configurabile l’inadempimento dell’imprenditore assoggettato a procedura concorsuale per il mancato pagamento dei debiti pregressi, pagamento che è vietato dalla disci- plina legislativa al di fuori delle regole del concorso.20.

Del tutto irrilevante è la normativa secondaria richiamata, che non postula affatto il diritto del fornitore di sospendere l’erogazione in corso per debiti derivanti da distinti rapporti negoziali, già esauriti.

21. Parimenti ininfluente è la clausola risolutiva espressa con- tenuta nel contratto inter partes, perché, quand’anche volesse indivi- duare un unitario presupposto costituito da plurimi inadempimenti a diversi contratti con [OSCURATO:PERSONA], ciò farebbe in relazione alla riso- luzione del contratto, non già della sospensione dell’erogazione; senza sottacersi, comunque, i profili di inammissibilità di una censura, come quella in esame, che denuncia sub specie di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, di una pattuizione negoziale.

22. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» costituito dalla presenza della citata clausola risolutiva espressa del contratto per il 2013, prevista all’art. 11.3, lett. k, delle condizioni generali di contratto, che attribuiva rilevanza risolutoria all’inadempimento relativo a contratti precedenti.

23. La censura è inammissibile ex art. 348 - ter , ult. comma, cod. proc. civ.

24. In conclusione, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto.

25. Resta assorbit o il ricorso incidentale della O.R.V.

Manufac- turing, espressamente condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale.

26. A lla decisione consegue la condanna del la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.27.

V a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e uro 20.200,00, di cui euro 200,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1401/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1750 del 3/6/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribu- nale di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il pagamento della complessiva somma di Euro 2.731.220,74, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento di un preteso danno subito dall’attrice, per per- dita di chance (Euro 2.641.220,74) – in conseguenza dell’illegittimo mancato riconoscimento, nella procedura di concordato preventivo che aveva riguardato la convenuta, del trattamento previsto per i creditori cc.dd. “strategici” dall’art. 182-quinquies L.F. e per lucro cessante (Euro 90.000,00) per la mancata percezione di utili relativi alla forni- tura di energia elettrica nei mesi di settembre e novembre 2013. 2.Illustrando i rapporti tra le parti, l’attrice esponeva che nel pe- riodo 2008-2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito energia alla [OSCURATO:SOCIETA] e che in data 14/11/2012 veniva concluso un ulteriore contratto di fornitura per l’anno 2013 (con scadenza al 31/12/2013 e privo della facoltà di recedere anticipatamente); al momento della pro- posizione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. (poi seguito da do- manda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in con- tinuità aziendale diretta, successivamente omologato dal Tribunale di Padova) e, cioè, al 15/12/2012 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva matu- rato un debito di Euro 2.641.220,74; nel prosieguo, la «ORV provve- deva al pagamento delle fatture relative alla fornitura successiva alla data del deposito delricorso»; la [OSCURATO:PERSONA] intraprendeva il pro- cedimento previsto dalla disciplina di settore per sospendere l’eroga- zione di energia alla [OSCURATO:SOCIETA], considerata morosa, ma la [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva, dapprima domandando un provve- dimento ex art. 700 cod. proc. civ. e poi, dopo l’interruzione della for- nitura operata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], concludendo un contratto con un altro fornitore, che approvvigionava di energia l’odierna controricorrente nei mesi di settembre e novembre 2013;3.Secondo l’illustrazione della ricorrente, il danno subito traeva ori- gine da diverse condotte della [OSCURATO:SOCIETA]: «1) l’avere con- cluso con Edison un accordo di dilazione di pagamento delle fatture scadute nell’ottobre 2012, quando aveva già deciso di accedere alla procedura di concordato preventivo e quindi con la consapevolezza che non vi avrebbe adempiuto (circostanza in merito alla quale non si è proposto appello); 2) l’avere impedito ad Edison di sospendere forni- tura in pendenza del concordato, così violando l’art. 9.2 del contratto che facoltizzava Edison alla sospensione della propria prestazione in presenza di morosità, e il generale precetto di neminem laedere exart.2043 c.c., appropriandosi della energia di proprietà di Edison contro la volontà della stessa; 3) l’avere concluso in pendenza del concordato un contratto di fornitura con un soggetto terzo ed ottenendo lo switch in favore di tale nuovo fornitore con decorrenza 01/09/2013, così vio- lando il vincolo contrattuale che prevedeva una durata fino al termine del 31/12/2013.» (così a pagg. 13-14 del ricorso introduttivo); nella tesi dell’attrice «Il danno patito da Edison in conseguenza degli atti illeciti commessi da ORV, finalizzati ad impedirle di esplicare la propria legittima facoltà di sospendere la esecuzione del contratto, può apprez- zarsi individuando quale sarebbe stato il risultato positivo ottenuto da Edison laddove ORV non avesse posto in essere tali condotte illecite, ma avesse invece perseguito la continuità aziendale attraverso l’unico strumento lecito a sua disposizione, cioè il pagamento del credito pre- gresso ai sensi dell’art. 182 quinquies, co. 4, LF. Il danno subito da Edison è pertanto il mancato riconoscimento, da parte della società ORV in concordato preventivo con continuità aziendale, del trattamento del proprio credito previsto dal citato art. 182 quinquies, co. 4, LF, trattamento al quale Edison legittimamente aspirava. Se il trattamento del credito spettante al fornitore essenziale fosse stato disciplinato dalla norma in esame come una caratteristica intrinseca del credito stesso, e quindi come un diritto del creditore a vedersi riconosciuto un particolare trattamento (così come avviene per un creditore privilegiato o per le prededuzioni), allora il danno patito da Edison sarebbe confi- gurabile come lucro cessante. Atteso che, invece, la norma non attri- buisce al creditore un diritto bensì una aspettativa legittima, tale danno si configura ad avviso di questa difesa quale perdita di chance, che la giurisprudenza ricostruisce come quel pregiudizio che si basa sulla pro- babilità, comprovabile anche presuntivamente, che il risultato positivo si sarebbe realizzato senza l’interferenza del comportamento illecito, capace di rompere la serie causale che avrebbe condotto al consegui- mento del risultato positivo, risultato che va valutato sulla base della considerazione di una potenzialità, poi venuta meno» (così a pag. 35- 36 dell’atto di citazione in primo grado). 4.[OSCURATO:PERSONA] pretendeva, inoltre, il risarcimento del «danno per lucro cessante dovuto al mancato percepimento degli utili relativi alla fornitura di settembre e novembre 2013, illecitamente effettuata da un terzo fornitore. La sussistenza di tale danno emerge chiaramente laddove si continui ad adottare l’ottica in base al quale Edison ha diritto ad essere risarcita dal mancato guadagno che avrebbe senz’altro per- cepito laddove ORV avesse tenuto la unica condotta lecita finalizzata al mantenimento dellacontinuità aziendale. In tal caso non solo avrebbe chiesto l’autorizzazione al pagamento del credito pregresso, ma avrebbe altresì continuato ad usufruire della fornitura di Edison per tutta la durata del contratto, fino al 31/12/2013.». 5.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9058 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva le domande attoree, la prima perché era da reputarsi in- sussistente l’asserita “strategicità” delle forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e perché non era configurabile un diritto al risarcimento di per- dita di chance in mancanza di un inadempimento di O.R.V. Manufactu- ring, la seconda perché la conclusione del contratto con un diverso for- nitore costituiva legittima reazione alla sospensione della fornitura im- posta il 19/8/2013 da [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi illegittima perché riferita a debiti inerenti a pregressi rapporti contrattuali del 2012 (già esauriti e non collegati col contratto del 2013). 6.LaEdison Energia impugnava la decisione. 7.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1750 del 3/6/2021, respingeva l’impugnazione. 8.Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado, dopo aver dato atto del sopravvenuto pagamento dell’importo di Euro 579.772,15 (corrispondente al debito, falcidiato, della [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura di energia anteriore alla procedura) in adempimento del piano concordatario, confermava l’infondatezza della pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il pagamento dell’intera annualità del 2012 «senza alcuna falcidia, ancorando tale domanda alla insoddisfazione da parte di ORV della, così descritta, “legittima aspettativa” di EE a che la prima “presentasse istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 182 quinquies co. 4 L.F.” (ora divenuto comma 5, secondo cui, l’imprenditore nelle condizioni di ORV può chiedere di essere autorizzato dal Tribunale al pagamento integrale di determinati debiti pregressi “strategici”, ossia relativi a prestazioni che il professionista - “l’attestatore” - previsto dalla Legge asseveri essere “essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei cre- ditori”) la cui mancata presentazione, secondo la tesi di EE così come interpretata dal primo Giudice “costituirebbe un illecito da parte della convenuta”. … Ora, nella presente sede di gravame, l’appellante nega di aver mai posto a base della sua domanda in esame la mancata pre- sentazione di detta istanza exart. 182 quinquies, che ribadisce essere una mera facoltà del debitore in concordato in continuità. Tuttavia, an- che se ciò fosse, non è individuabile la congruenza e l’utilità per gli interessi di EE di tali formulazioni, atteso che ciò di cui si verte è, per sua stessa ammissione, un illecito contrattuale, ossia il mancato paga- mento delle prestazioni di fornitura per l’anno 2012 nella più volte men- zionata misura di € 2.641.220,74, rispetto a cui del tutto non pertinenti sono le considerazioni svolte nella sezione dell’atto di impugnazione in esame rispetto al fatto che ORV avesse materialmente impedito a EE “di sospendere la fornitura” e poi operato lo “switch in favore di … nuovo fornitore” … di appello), di talché incongruente è la conclusione tratta dall’appellante … secondo cui sarebbe “innegabile il nesso cau- sale tra la condotta illecita di ORV ed il danno patito da Edison: al fine di impedire la sospensione della fornitura …ORV nonaveva altra strada legittima se non quella di chiedere la autorizzazione al pagamento del credito di Edison ex art. 182 quinquies co. 4 LF”, e, “diversamente, avrebbe dovuto subire la sospensione della fornitura”, il tutto, va ram- mentato con riferimento a prestazioni e debito ampiamente antece- denti alla instaurazione della procedura in questione». 9.Sulla pretesa erroneità del riconoscimento della facoltà di re- cesso, la Corte territoriale affermava che «anche tale sezione del libro delle doglianze dell’appellante è viziata da un fatale equivoco di fondo: … sarebbe stato ben possibile materialmente per la impresa in concor- dato impedire di trovarsi sprovvista di energia elettrica, atteso, in so- stanza e in altre parole, che EE non detiene il monopolio della fornitura di tale essenziale strategica energia, e quindi, onde non interrompere l’attività di impresa, sarebbe stato sufficiente materialmente rivolgersi, come infatti, si ribadisce, avvenuto, ad altro fornitore, impregiudicato, in proposito (specie, nella prospettiva, tipizzante la procedura, della “par condicio” e al tempo stesso dell’interesse dei creditori alla vitale sopravvivenza dell’impresa in crisi), il rapporto col precedente forni- tore, EE e le questioni a ciò connesse.».10. Rispetto alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi ricono- sciuto il danno da lucro cessante per le mensilità di settembre e no- vembre 2013, quando la [OSCURATO:SOCIETA] ha fruito dell’energia somministrata da altra società, la Corte di merito – dopo aver r ichia- mato la decisione di primo grado che aveva «escluso ogni “collega- mento negoziale” tra contratto relativo al 2012 e contratto relativo al 2013 (il primo rimasto inadempiuto, il secondo, invece, pienamente adempiuto, finché perdurante la fornitura, da ORV), ed esclusa, infine, ogni illiceità nel comportamento di quest’ultima» – ha ritenuto « ra- gione più liquida della decisione, il fatto che, anche a voler ritenere applicabile il principio “inadimplenti non est adimplendum” exart. 1460 c.c., in ogni caso, la interruzione del servizio da parte di EE è avvenuta in data 19/08/2013, allorché era già in corso la procedura concorsuale de qua, e pertanto alcun pagamento al di fuori e non autorizzato nel suo ambito, pena la preferenzialità, avrebbe potuto avvenire. Inoltre, atteso che, pacificamente, fino alla sospensione attuata da EE, le sue prestazioni erano state regolarmente saldate, essendo altresì finaliz- zata la sua “minaccia” di interruzione ad ottenere il saldo delle presta- zioni relative al diverso contratto riferito alla annualità 2012, deve os- servarsi che detto principio “inadimplenti non est adimplendum” trova applicazione all’interno del medesimo contratto, nel senso che il con- traente “fedele”, a fronte dell’inadempimento della controparte, può sospendere l’esecuzione della propria prestazione, ma soltanto rispetto alle obbligazioni su quest’ultima gravanti in forza di quello specifico contratto, e non di un altro, benché tra le medesime parti». 11. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, formulando quattro censure. 12. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso, conte- nente ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. 13. Le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1.14. A ll ’ esito della camera di consiglio del 30 / 4 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente si fonda sui se- guenti presupposti: a) in conseguenza del mancato pagamento delle forniture del 2012, [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di sospendere, nel 2013, la fornitura di energia elettrica erogata in forza di un diverso contratto, nonostante il regolare pagamento delle fatture a questo re- lativo;b) poiché la [OSCURATO:SOCIETA] era vincolata alla fornitura di [OSCURATO:PERSONA] sino alla fine del 2013, non poteva ricorrere ad altri fornitori e ciò comportava l’essenzialità,per la continuità aziendale, del creditore, da qualificare come “strategico”ai sensi dell’art. 182 - quin- quies, comma 5(in precedenza, comma 4), L.F. («Il debitore che pre- senta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie infor- mazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la mi- gliore soddisfazione dei creditori»). 2.Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la O.R.V. Manufactu- ring,per non subire la sospensione del servizio di erogazione dell’ener- gia, avrebbe dovuto pagare tutto il debito pregresso, non ostandovi l’accesso alla procedura concordataria, poiché l’odierna ricorrente era da considerare, appunto,fornitore strategico. 3.In altre parole, secondo la tesi propugnata, alla O.R.V. Manufac- turing si poneva una secca alternativa tra subire la sospensione della fornitura oppure pagare il debito pregresso, di talché, per la continuità aziendale, sarebbe stato indefettibile procedere al pagamento autoriz- zato exart. 182-quinquies, comma 5, L.F., la cui mancanza aveva leso la legittima aspettativa del creditore. 4.I giudici di merito hanno escluso la sussistenza dei succitati pre- supposti, da un lato negando la potestà di [OSCURATO:PERSONA] di sospendere la fornitura del 2013, regolarmente pagata, in difetto di un collega- mento negoziale tra i distinti contratti con la [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro respingendo la qualificabilità della Edison come creditore stra- tegico, perché il bene fornito era reperibile sul mercato. 5.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce «Violazione e/o falsa appli- cazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte posto a fondamento della sua pronunzia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall’attore e dibattuto in giudizio»; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] so- stiene che la causa petendi non è costituita dal mancato pagamento delle forniture del 2012 e dalla mancata presentazione della istanza ex art. 182 quinquies l.fall., bensì dalle violazioni contrattuali commesse da [OSCURATO:SOCIETA] durante la procedura di concordato, consistite nell’ostacolare la sospensione della fornitura per morosità, in tal modo continuando ad appropriarsi della energia elettrica controla volontà di Edison, e nell’avere stipulato un nuovo contratto di fornitura con un diverso fornitore, estromettendo Edison dalla fornitura in violazione del pendente contratto. 6.La censura è inammissibile. 7.È univoco l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio ne- cessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poi- ché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo conte- nuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35002 del 14/12/2023). 8.Nella fattispecie in esame, la [OSCURATO:PERSONA] critica l’interpreta- zione della domanda compiuta dalla Corte d’appello, artatamente ri- conducendolaad un insussistente vizio di minuspetizione. 9.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182quinquies co. 4 l.fall. (pro tempore vigente) in relazione all’art. 1569 c.c.», per avere la Corte d’appello– pur dando atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la propria azione sulla propria non sostituibilità, giustificata dall’assenza del diritto di recesso –rigettato la domanda sulla scorta della considerazione secondo cui la sostituzione di Edison, in quanto non monopolista, poteva legittima- mente avvenire “materialmente”, cioè “di fatto”, lasciando comunque «impregiudicato» il rapporto con Edison. 10. Il motivo è inammissibile . 11. La censura, difatti, estrapola artatamente da un più ampio contesto alcune considerazioni della Corte territoriale per attribuirle una patente contraddizione, finendo così per censurare una motiva- zione che non si rinviene nella sentenza impugnata. 12. In altri termini, non è stata colta la ratio decidendi del la Corte d’appello,la quale ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un cre- ditore insostituibile nel senso che l’energia elettrica non è erogata dalla società ricorrente in regime di monopolio, ma costituisce bene che può essere reperito sul mercato rivolgendosi ad un altro fornitore; perciò, la clausola che escludeva il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] non va- leva di per sé ad attribuire alla creditrice la qualità di “creditore strate- gico” (tale, cioè, da dover essere soddisfatto senza rispettare la par condicio creditorum). 13. I l giudice di secondo grado non ha affatto affermato che l’avvio della procedura concorsuale di concordato preventivo comporta lo scioglimento o la sospensione del rapporto negoziale pendente (salvo il disposto dell’art. 169-bisL.F., peraltro applicato proprio nella fattispecie de qua), ma, sia pur ellitticamente, ha inteso ribadire che l’alterazione della regola della par condiciocreditorum non si giustifica quando de factoil bene è agevolmente reperibile altrove; il riferimento al rapporto «impregiudicato» col precedente fornitore – comunque ir- rilevante nell’ambito di un discorso volto a sindacare la pretesa di ve- dersi attribuita la qualità di creditore “strategico” –va inteso nel senso che una tale condotta non inficia i diritti contrattuali del somministrante (che, tuttavia, nel caso si era per primo reso inadempiente col distacco del 19/8/2013). 14. Parimenti inammissibile è la seconda parte del motivo, con cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’avvenuta sostituzione del fornitore di energia, nonostante il divieto di recesso, comporta una cessazione anticipata del contratto, in violazione delle regole contrattuali e dell’art.1569 cod. civ.; la stessa ricorrente afferma che non si verte in ipotesi di violazione di legge, bensì di un aspetto ignorato dalla Corte di merito, di talché si sarebbe dovuto formulare la censura a norma dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (che sarebbe però incorsa in sanzione di inammissibilità exart. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ.). 15. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 quinquiesco. 4 l.fall. (pro tempore vi- gente) nonché degli artt. 1460, 1461 e 1565 c.c., degli artt. 9 e 11.3 lett. k del contratto e degli artt. 3 e 4 delibera ARG/elt 04/08 –Erronea dichiarazione della illegittimità della sospensione della fornitura tentata da Edison», per avere la Corte di merito rilevato due profili di illegitti- mità del tentativo di Edison di sospendere la propria fornitura, consi- derati idonei a legittimare la reazione di [OSCURATO:SOCIETA] attra- versola opposizione alla sospensione e la sostituzione del fornitore; ad avviso della ricorrente, la sospensione dell’energia elettrica poteva es- sere disposta in base a plurime fonti, negoziali e normative, perché la morosità della [OSCURATO:SOCIETA] –«concetto … unitario, [che] im- plica semplicemente la sussistenza di crediti del somministrante sca- duti e non pagati, prescindendo dal fatto che gli stessi siano maturati in vigenza di un certo periodo contrattuale» (pag. 24 del ricorso) – costituiva valido presupposto per l’operare degli artt. 1565, 1460 e 1461, cod. civ., della delibera dell’Authority contenente la disciplina della sospensione della fornitura e della richiamata clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 2013 (secondo cui «ciascunadelle PARTI (…) ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CON- TRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ul- tima, si verificasse una delle seguenti condizioni: (…) k. mancato pa- gamento di fatture relative ad un altro contratto, eventualmente in vi- gore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e/o i singoli punti di prelievo del CLIENTE e la stessa [OSCURATO:PERSONA]».). 16. Il motivo è infondato . 17. L’art. 1565 cod. civ. , invocato dalla ricorrente, costituisce specificazione dell’art. 1460 cod. civ. per il contratto di somministra- zione: si tratta, cioè, di un’eccezione di inadempimento qualificata che consente al fornitore di sospendere la sua prestazione a fronte dell’av- versario inadempimento, persino nell’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale che comporti la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (in tema, con riferimento all’amministrazione controllata, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10620 del 05/11/1990, Rv. 469644-01). 18. Tuttavia, come già rilevato dalla Corte territoriale, «L’ecce- zione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Per- tanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendumoperi an- che con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell’esercizio del loro potere di auto- nomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologica- mente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipen- denza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l’uno dall’altro.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5938 del 17/03/2006, Rv. 587704-01; conforme Cass., Sez. L, Sentenza n. 18487 del 04/07/2008, Rv. 604534-01). 19. Nella fattispecie in esame, al contrario, il collegamento ne- goziale è stato ab origine escluso dai giudici di merito, con pronunce non attinte da alcuna specifica censura, alle quali si può aggiungere l’ovvia considerazione per cui non è predicabile un collegamento di con- tratti tra loro posti in successione cronologica (dato che, all’esauri- mento di uno, spiega effetti l’altro), né è configurabile l’inadempimento dell’imprenditore assoggettato a procedura concorsuale per il mancato pagamento dei debiti pregressi, pagamento che è vietato dalla disci- plina legislativa al di fuori delle regole del concorso.20. Del tutto irrilevante è la normativa secondaria richiamata, che non postula affatto il diritto del fornitore di sospendere l’erogazione in corso per debiti derivanti da distinti rapporti negoziali, già esauriti. 21. Parimenti ininfluente è la clausola risolutiva espressa con- tenuta nel contratto inter partes, perché, quand’anche volesse indivi- duare un unitario presupposto costituito da plurimi inadempimenti a diversi contratti con [OSCURATO:PERSONA], ciò farebbe in relazione alla riso- luzione del contratto, non già della sospensione dell’erogazione; senza sottacersi, comunque, i profili di inammissibilità di una censura, come quella in esame, che denuncia sub specie di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, di una pattuizione negoziale. 22. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» costituito dalla presenza della citata clausola risolutiva espressa del contratto per il 2013, prevista all’art. 11.3, lett. k, delle condizioni generali di contratto, che attribuiva rilevanza risolutoria all’inadempimento relativo a contratti precedenti. 23. La censura è inammissibile ex art. 348 - ter , ult. comma, cod. proc. civ. 24. In conclusione, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto. 25. Resta assorbit o il ricorso incidentale della O.R.V. Manufac- turing, espressamente condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale. 26. A lla decisione consegue la condanna del la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.27. V a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e uro 20.200,00, di cui euro 200,00 per
Sentenza Cassazione n. 21070/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris