CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, inpersona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati, con domicilio digitaleall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587)-controricorrenti-avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n.461/2025 depositata il15/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 19103/2025Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14931/2026Data pubblicazione 19/05/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ed in base al valore della condanna alle spese complessiva ecomprensiva di accessori, pronunciata però non in favore di una solacontroparte, ma “di ognuna delle parti opposte”, come si esprime il quigravato provvedimento; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:- per l’INPS, in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge;- per le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in totali Euro 1.200,00 per compensi,oltre a spese eventualmente prenotate a debito ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]