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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07317/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., correlate alla qualità, quantità e modalità di confezionamento della sostanza detenuta inonchè del contesto della piazza di spaccio in cui è stata accertata la detenzione, espressive di un ruolo di pusher; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., correlate alla qualità, quantità e modalità di confezionamento della sostanza detenuta inonchè del contesto della piazza di spaccio in cui è stata accertata la detenzione, espressive di un ruolo di pusher; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris